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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40217/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il provvedimento dell'Ufficio che aveva negato la "definizione agevolata" della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018. L'Ufficio aveva motivato il diniego con il fatto che pendeva un procedimento penale per reati (corruzione in atti giudiziari, truffa e falso ideologico) collegati ai fatti oggetto del giudizio tributario, circostanza che a suo avviso rendeva indeterminabile o incerta la quantificazione dovuta per la definizione. I contribuenti avevano invece presentato istanza di definizione e versato l'importo calcolato applicando la percentuale del 5% sul valore della controversia (per la soccombenza dell'Agenzia in entrambi i gradi).

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata. Ha ritenuto fondato il motivo secondo cui la pendenza di un procedimento penale non impedisce, di per sé, la definizione prevista dall'art. 6, d.l. n. 119/2018, né rende indeterminabile l'importo dovuto, dovendosi attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito finché non siano dichiarate false con provvedimento definitivo. Ha precisato che, qualora venga poi accertata definitivamente la falsità delle sentenze per dolo, l'Amministrazione potrà agire per la revoca ai sensi dell'art. 396, n. 6, c.p.c., e recuperare le somme eventualmente dovute. Conseguentemente il provvedimento di diniego è stato annullato e il giudizio relativo alla definizione deve essere dichiarato estinto secondo quanto previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata. Le spese del processo estinto sono poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    "definizione delle controversie ... con il pagamento di un importo calcolato in funzione del valore della controversia ... percentuali ... 90%, 40%, 15%, 5%"

    Consente la definizione agevolata delle liti tributarie anche se pendenti e prevede la determinazione dell'importo dovuto in percentuale del valore della controversia; la pendenza di un processo penale non è di per sé causa esclusiva di preclusione alla definizione, salvo accertamento definitivo di falsità delle sentenze

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2

    Richiamato per definire il "valore della controversia" come corrispondente all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; utile ai fini del calcolo dell'importo dovuto per la definizione

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    "termine di sessanta giorni"

    Citata nella fase di merito da cui derivava la precedente illegittimità degli atti impositivi; il mancato rispetto del termine di 60 giorni era ritenuto dal giudice di merito causa di illegittimità degli atti

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis

    Richiamato dal giudice di merito in relazione all'accesso al procedimento di adesione, che il giudice aveva ritenuto precluso per effetto dell'illegittimità degli atti impositivi

  • codice di procedura civile, art. 396, n. 6

    Offre alla Amministrazione la possibilità di chiedere la revoca di una sentenza che si riveli viziata da fatti quali la falsità, qualora ciò venga accertato in via definitiva; indicata come rimedio eventualmente esperibile se si dimostrasse il dolo che ha determinato le sentenze di merito

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale connesso ai fatti oggetto di una controversia tributaria non esclude automaticamente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, d.l. n. 119/2018.
  • Per poter negare la definizione agevolata l'Amministrazione deve dimostrare che esista una causa specifica e definitiva che renda realmente indeterminabile o incerto l'importo dovuto; la mera esistenza di un procedimento penale non è sufficiente.
  • Gli esiti delle sentenze di merito tributario devono essere considerati validi e rilevanti per la definizione fintanto che non siano definitivamente dichiarati falsi o revocati con i rimedi processuali previsti (es. art. 396 c.p.c.).
  • Se successivamente emerga in via definitiva che le sentenze sono viziate da dolo o falsità, l'Amministrazione può ricorrere agli strumenti di revoca e recupero delle somme indebitamente definite.
  • Chi richiede la definizione e versa l'importo corrispondente alle percentuali previste dalla norma può ottenere l'estinzione del giudizio anche se pende un procedimento penale collegato, salvo rischio di future azioni di revoca in caso di accertata falsità.
  • Le spese del processo di definizione estinto sono regolate dalla normativa sulla definizione; in particolare le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo il comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.

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