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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 641/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna di Errichelli Francesco per associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Errichelli deduceva carenza e illogicità della motivazione, insussistenza di elementi sintomatici di adesione al pactum sceleris, e la non riconducibilità delle condotte contestate alla partecipazione associativa (al più favoreggiamento o reato minore). Venivano altresì dedotti vizi nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori e della rilevanza degli elementi indiziari; censurata infine la negazione delle circostanze attenuanti e l'entità della pena. Le ricorrenti Guarino e Scognamiglio lamentavano la mancanza di collegamento tra il fabbricato sequestrato e Errichelli Antonio e contestavano la motivazione in relazione alla posizione loro attribuita, pur essendosi il reato relativo al capo s) estinto per prescrizione con restituzione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Errichelli è stata ritenuta non fondata la doglianza sulla motivazione e sulle qualificazioni giuridiche prospettate in cassazione: la valutazione di merito ha ritenuto sussistente l'affectio societatis e la partecipazione stabile al clan Licciardi sulla base di elementi captativi, di osservazione e di dichiarazioni, non meramente episodici, relativi alla gestione della latitanza, ai rapporti con esponenti del clan e al contributo economico-politico. Le censure tese a ricollegare i fatti al favoreggiamento o al concorso esterno sono state ritenute infondate o inammissibili se prospettate per la prima volta in cassazione. Quanto a Guarino e Scognamiglio, la Corte ha rilevato la mancanza di interesse all'impugnazione rispetto alla dichiarazione di prescrizione e ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la condotta dell'imputato rientra nella fattispecie quando emergono rapporti stabili e continuativi con il clan (affectio societatis), contributi funzionali alla vita e agli interessi del gruppo (gestione latitanza, riciclaggio, supporto politico/economico). Elementi episodici o sporadici, se non supportati da quadro probatorio unitario, non sono sufficienti a integrare la partecipazione.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come quadro normativo alternativo (reato minore), è stato ritenuto non applicabile alla fattispecie poiché le condotte contestate non si configurano come mera attività di favoreggiamento o assistenza episodica, ma come contributo stabile all'associazione mafiosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Citato in riferimento al concorso esterno in associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto la prospettazione inammissibile se sollevata per la prima volta in cassazione e, comunque, eccentrica rispetto ai motivi di merito già esaminati.

  • art. 12-quinquies legge 203/1991

    Richiamata relativamente al capo s) per il quale è stata pronunciata estinzione per prescrizione; la pronuncia di prescrizione ha determinato la restituzione dei beni in sequestro e ha reso privo di interesse parte del gravame proposto dalle imputate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per ritenere i ricorrenti responsabili del pagamento delle spese del procedimento e per irrogare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000), in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a contestare la persuasività o l'equilibrio della motivazione dei giudici di merito senza far emergere un vizio giuridico manifesto; la mera richiesta di diversa valutazione delle prove è devoluta al giudice di merito.
  • Per integrare l'art. 416-bis è necessario dimostrare un quadro di rapporti e comportamenti durevoli e funzionali alla vita dell'organizzazione (affectio societatis); rapporti di mera frequentazione o atti episodici difficilmente sono sufficienti se non inseriti in un contesto probatorio unitario.
  • La qualificazione giuridica del fatto (partecipazione associativa vs favoreggiamento o reato minore) dipende dalla natura, continuità e finalità del contributo offerto al gruppo criminoso; la prospettazione alternativa in cassazione, se nuova, è inammissibile.
  • Le critiche generiche all'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono una specifica indicazione di elementi probatori contrari; contestazioni apodittiche non valgono a scalfire la valutazione del merito.
  • Se la sentenza di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione e dispone la restituzione dei beni, l'interesse all'impugnazione da parte degli interessati può risultare carente; l'impugnazione deve dimostrare un danno o un interesse effettivo all'annullamento.

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