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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17530/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni). Il ricorrente denunciava violazione di legge per motivazione apparente: a) censurava la valutazione delle frequentazioni con un pregiudicato (Silvio Della Volpe); b) contestava la considerazione della presunta ripresa di attività commerciale ortofrutticola; c) sosteneva che la condanna per tentato omicidio non risultava dal certificato penale prodotto; d) chiedeva che venisse rivalutata l'attualità della pericolosità sociale alla luce della lunga detenzione già scontata e dell'assenza di sopravvenuti elementi pericolosi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione la cassazione sindaca la sola "mancanza" della motivazione (testo del tutto privo dei requisiti minimi) e non i vizi di logica o contraddittorietà. Ha rilevato dubbi sull'interesse all'impugnazione (la misura era cessata nel corso del giudizio) e, comunque, ha ritenuto che il decreto impugnato conteneva una motivazione adeguata: dalla condanna per associazione di tipo mafioso, dalle frequenti relazioni con soggetti pregiudicati e dalla ripresa di attività che in passato avevano svolto funzione di copertura, la Corte territoriale ha legittimamente desunto la persistenza della pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, undicesimo comma

    Stabilisce il perimetro della sindacabilità in cassazione delle decisioni in materia di misure di prevenzione; rilevata la possibilità di impugnazione per violazione di legge ma con limitata sindacabilità della motivazione al caso di sua effettiva assenza.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    Norma del codice antimafia richiamata per i principi di decisione sulle misure di prevenzione; conferma che in cassazione è sindacabile la violazione di legge e la sola mancanza di motivazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 15 aprile 2015

    Dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla più ampia sindacabilità della motivazione nelle misure di prevenzione; ha quindi ancorato il controllo in cassazione al profilo della assenza della motivazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Principi richiamati in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; autorizza la definizione equitativa dell'ammenda.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, "Gattuso")

    Conferma che, nei procedimenti contro soggetti condannati per associazione mafiosa, è ammissibile l'uso della presunzione semplice sulla stabilità del vincolo associativo purché verificata con elementi fattuali concreti e non costituisca l'unico fondamento della pericolosità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 47628 del 24/10/2019, "Lo Monaco")

    Stabilisce che, quando la misura è cessata durante il giudizio, l'interesse all'impugnazione sussiste solo se il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento originario per eliminare effetti negativi residui; spetta al ricorrente provare il perdurante interesse.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione sindaca prevalentemente la "mancanza" della motivazione: non è sufficiente lamentare illogicità o contraddittorietà della motivazione, occorre dimostrare che essa è del tutto assente o priva dei requisiti minimi.
  • Se la misura è cessata durante il procedimento, il ricorrente deve dimostrare un interesse attuale all'impugnazione (ad es. contestare la legittimità dell'atto originario per rimuovere effetti negativi come divieti amministrativi o limitazioni), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Nei casi di condanna per associazione di tipo mafioso la valutazione della persistenza della pericolosità può fondarsi su una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma tale presunzione deve essere corroborata da elementi fattuali specifici e non può essere l'unico elemento decisivo.
  • Contestazioni relative a profili marginali o puramente fattuali (es. natura dell'attività economica svolta, specifiche frequentazioni) hanno scarse probabilità di successo in cassazione se non dimostrano che quei profili erano determinanti e che la motivazione è completamente mancante o vuota.
  • Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione è importante documentare concretamente un mutamento delle condizioni di vita (assenza di rapporti con soggetti pericolosi, attività lecite con prova effettiva di cambiamento, tempo significativo senza condotte pericolose), non limitandosi a mere contestazioni formali.

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