Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33009/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza riguarda otto ricorsi proposti da imputati condannati dalla Corte di appello di Salerno per fatti riferiti a due distinti sodalizi criminali operanti nel territorio dell'agro nocerino-sarnese. Al capo 1) era contestata la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, ritenuta operativa attraverso estorsioni, intimidazioni, controllo di attività economiche e imposizione di somme agli spacciatori; ad alcuni imputati erano attribuiti ruoli apicali o organizzativi. Al capo 18) era contestata la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con ulteriori episodi di cessione di cocaina. Erano inoltre contestati episodi di estorsione consumata o tentata, illecita concorrenza con minaccia o violenza, autoriciclaggio, partecipazione a un diverso sodalizio mafioso e detenzione e porto abusivi di armi. Gli imputati hanno dedotto, con motivi articolati, violazioni di legge e vizi motivazionali concernenti: la prova della natura mafiosa del sodalizio e dell'effettiva stabilità dell'inserimento dei singoli; l'attribuzione dei ruoli apicali; l'aggravante della disponibilità di armi e quella del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa; la configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico rispetto al mero concorso continuato nei reati di cessione; la partecipazione individuale a specifici episodi di spaccio ed estorsione; la tentata estorsione e la desistenza volontaria; il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza nell'ambito dell'attività di sanificazione; l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dei collaboratori di giustizia; la provenienza delittuosa delle somme impiegate nell'autoriciclaggio; il divieto di reformatio in peius, la continuazione, il bilanciamento delle circostanze e la commisurazione della pena; nonché, per Alfonso Marrazzo, il nesso causale e l'elemento soggettivo del concorso esterno in associazione mafiosa e la confisca dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso di Emanuele Amarante, ritenendo provata la sua partecipazione al sodalizio mafioso mediante il ruolo di esattore e la partecipazione alle estorsioni, configurabile il tentativo di estorsione anche in assenza della quantificazione della somma richiesta e non dimostrata la desistenza volontaria. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul bilanciamento delle attenuanti e sugli aumenti per la continuazione. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Giuseppe Attianese in relazione a tutti i capi di condanna, rilevando che la mera riscossione dei crediti derivanti da cessioni già consumate non dimostra di per sé il concorso nelle cessioni e che due episodi ravvicinati non provano la stabile partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico né al sodalizio mafioso. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Giuseppe De Vivo, ritenendo carente la motivazione sui riscontri individualizzanti alla chiamata del collaboratore e rilevando che gli elementi valorizzati erano compatibili con autonome attività illecite e non dimostravano il contributo stabile al sodalizio mafioso. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Alfonso Marrazzo sia per il capo 1), relativo al concorso esterno in associazione mafiosa, sia per il capo 7), relativo all'illecita concorrenza con minaccia o violenza. La Corte ha rilevato, rispettivamente, l'assenza di adeguata prova dell'efficienza causale e della consapevolezza del contributo al sodalizio, nonché l'assenza di prova che la conoscenza delle modalità mafiose della sponsorizzazione fosse anteriore o contestuale alla condotta. Il motivo sulla confisca è rimasto assorbito. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Daniele Confessore, Andrea De Vivo e Francesco Fezza limitatamente al capo 18), poiché la motivazione non chiariva adeguatamente la durata, l'organizzazione stabile e il programma indeterminato dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Per Confessore ha inoltre disposto il rinvio sul ruolo di organizzatore nel sodalizio mafioso del capo 1), non essendo sufficiente la sua posizione subordinata rispetto ai vertici o la partecipazione a un singolo episodio. Per De Vivo e Fezza ha disposto il rinvio sul capo 13), limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, non essendo chiarita la simultanea presenza dei due imputati durante la minaccia o la richiesta estorsiva. Nel resto ha rigettato i loro ricorsi, confermando, tra l'altro, la natura mafiosa del sodalizio, la responsabilità per gli episodi di estorsione, concorrenza illecita e autoriciclaggio e l'aggravante della disponibilità delle armi nei limiti esaminati. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Gennaro Marra limitatamente al trattamento sanzionatorio, poiché il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche era stato motivato mediante il riferimento alla proporzione con le pene inflitte agli altri imputati, parametro non previsto dall'art. 133 c.p.; ha rigettato il ricorso nel resto. La Corte ha quindi disposto rinvii ad altra sezione della Corte di appello di Salerno nei casi indicati e ha condannato Emanuele Amarante al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    secondo, quarto e sesto comma

    La natura mafiosa dell'associazione richiede l'accertamento concreto della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, della conseguente condizione di assoggettamento e omertà e, per l'aggravante delle armi, della disponibilità di un armamento riferibile al sodalizio nel suo complesso.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa deve essere motivata in relazione alla specifica condotta e alla sua direzione oggettiva e soggettiva; la sussistenza di uno dei due profili può rendere superfluo l'esame dell'altro ai fini dell'aumento unico.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, oltre alla permanenza del vincolo e al programma di reati non predeterminati, una struttura organizzativa, anche rudimentale, idonea a fornire stabile supporto alle singole condotte; la partecipazione episodica a cessioni non è sufficiente.

  • art. 629 c.p.

    Il tentativo di estorsione è configurabile anche quando la richiesta di denaro non sia ancora quantificata o quando sia stata realizzata solo una parte dell'azione diretta alla costrizione patrimoniale.

  • art. 56 c.p.

    La desistenza volontaria deve essere provata da chi la deduce, dimostrando che l'interruzione dell'azione criminosa dipese dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni.

  • art. 513-bis c.p.

    Il reato è di pericolo e si perfeziona con atti di concorrenza compiuti mediante violenza o minaccia allo scopo di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza, anche senza il conseguimento effettivo del risultato; l'attività produttiva può essere esercitata anche di fatto.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    L'autoriciclaggio è autonomamente configurabile nei confronti dell'autore del reato presupposto; le clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. non sono estensibili all'art. 648-ter.1 c.p.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo causalmente efficiente, percepibile e concretamente diretto alla conservazione, al rafforzamento o al conseguimento delle finalità del sodalizio, oltre alla consapevolezza di tale contributo.

  • art. 587 c.p.p.

    L'accoglimento di un motivo relativo a una circostanza non esclusivamente personale può estendersi ai coimputati nel medesimo reato, anche se il loro ricorso è inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio deve essere motivato in base alla gravità concreta del fatto e alla personalità del reo; non è parametro adeguato il semplice confronto con le pene inflitte agli altri imputati.

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono riscontri esterni individualizzanti; le dichiarazioni della persona informata sui fatti non soggetta ai vincoli dei commi 3 e 4 non necessitano invece di tali riscontri, ferma la valutazione di attendibilità.

  • art. 500 c.p.p.

    Per utilizzare dichiarazioni predibattimentali in presenza di rifiuto o reticenza occorre un concreto elemento intimidatorio o condizionante; il mero timore astratto non è sufficiente.

  • art. 195 c.p.p.

    La sentenza richiama la questione della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, ma la decisione non fonda l'esito su una specifica regola generale ulteriore rispetto alla disciplina applicata nel caso concreto.

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata richiede una motivazione effettiva sulla sproporzione patrimoniale e sulla riferibilità temporale e sostanziale dei beni alla presunta accumulazione illecita; nel caso esaminato la questione è stata assorbita dall'annullamento sui reati presupposti.

  • art. 81 c.p.

    La determinazione degli aumenti per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice e, per aumenti contenuti, può essere motivata anche sinteticamente mediante il richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione mafiosa non può essere desunta automaticamente dalla mera commissione di reati-fine: occorrono elementi che dimostrino l'inserimento stabile dell'imputato, la sua messa a disposizione del sodalizio o l'assunzione di compiti funzionali alla vita dell'organizzazione.
  • La qualificazione mafiosa di una nuova formazione criminale richiede l'accertamento concreto della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà; non è sufficiente la fama criminale individuale dei partecipi o il richiamo a precedenti clan operanti nel territorio.
  • La disponibilità delle armi può essere riferita all'associazione nel suo complesso quando le armi risultino destinate a iniziative deliberate nell'interesse del sodalizio e funzionali al programma criminoso; non è necessaria l'esatta individuazione di ogni arma.
  • Per distinguere l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dal concorso continuato nei reati di cessione occorre verificare non solo la permanenza del vincolo e il programma indeterminato, ma anche l'esistenza di una struttura organizzativa, pur rudimentale, che fornisca supporto stabile alle singole attività e una effettiva ripartizione di compiti.
  • La partecipazione alla riscossione di un credito derivante da una cessione di stupefacenti già consumata non integra di per sé il concorso nella cessione; è necessario indicare un previo accordo o un contributo causale, materiale o morale, prestato prima o durante la consumazione.
  • L'attribuzione del ruolo di organizzatore in un'associazione criminale richiede la prova di concreti poteri di coordinamento, autonomia gestionale e direzione di un settore o di specifiche attività; non bastano la posizione di rilievo, la subordinazione soltanto relativa rispetto ai vertici o la partecipazione a un singolo episodio.
  • Il tentativo di estorsione può configurarsi anche in forma incompiuta, quando siano stati compiuti atti idonei e diretti a costringere la vittima a una prestazione patrimoniale, pur senza una richiesta esplicita o senza la quantificazione della somma.
  • La desistenza volontaria non si presume dalla mancata consumazione dell'estorsione: chi la invoca deve dimostrare che l'interruzione dell'azione dipese da una scelta libera dell'agente e non da circostanze esterne.
  • L'aggravante delle più persone riunite nell'estorsione richiede la simultanea presenza di almeno due agenti, conosciuta dalla vittima, nel luogo e al momento della violenza o minaccia, così da rafforzarne l'efficacia intimidatoria.
  • Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è un reato di pericolo: è sufficiente il compimento di atti violenti o minacciosi diretti a eliminare o scoraggiare la concorrenza, anche se l'eliminazione del concorrente non si realizza effettivamente.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concretamente efficiente e percepibile, causalmente collegato alla conservazione, al rafforzamento o al conseguimento delle finalità del sodalizio; la mera disponibilità a collaborare o un'attività economicamente marginale non sono sufficienti.
  • Per il concorso esterno, la consapevolezza dell'efficienza e della destinazione del contributo deve sussistere prima o almeno durante la condotta agevolatrice; una conoscenza acquisita soltanto dopo la consumazione non prova l'elemento soggettivo del concorso.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura delle prove o la sostituzione della ricostruzione fattuale del giudice di merito, ma è censurabile la motivazione che ometta di confrontarsi con una censura decisiva o trasformi un semplice sospetto in una certezza probatoria.
  • Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche deve essere fondato sui criteri della gravità concreta del fatto e della personalità del reo; il semplice richiamo alla necessità di mantenere proporzione con le pene degli altri imputati non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia devono essere valutate quanto a credibilità e attendibilità e devono essere corroborate da riscontri esterni individualizzanti; elementi meramente compatibili con autonome attività illecite non costituiscono riscontro sufficiente alla partecipazione al sodalizio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneEstorsioneStupefacentiDetenzione di armiImpugnazioniProve
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al trafficoBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personeTentativoNesso di causalitàContinuazioneNe bis in idemConfiscaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.