Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per euro 5.267,98, relativa a multe, spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende in forza di sentenza penale. La destinataria proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che l'amministrazione creditrice fosse decaduta dal diritto di procedere alla riscossione coattiva per mancata iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento presupposto. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava nulla la cartella; la Corte d'appello rigettava l'appello principale della società di riscossione e quello incidentale sulla compensazione delle spese. In cassazione la società ricorrente deduceva falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 227-ter d.P.R. 115/2002 e dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo non ha natura decadenziale ma attiene a un procedimento amministrativo interno di formazione e trasmissione dei ruoli, posto a tutela dell'interesse pubblico alla sollecita riscossione dei crediti di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, aderendo all'orientamento per cui il termine di un mese previsto dall'art. 227-ter d.P.R. 115/2002 per procedere all'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia penali non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, in assenza di una espressa previsione normativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione alla cartella di pagamento. Ha inoltre rideterminato le spese dell'intero giudizio, ponendole a carico della resistente e liquidandole per i tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
identità della sentenza impugnata
La riunione dei ricorsi presuppone l'identità della sentenza impugnata; in difetto, la trattazione congiunta non è accoglibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 12 disp. prel. c.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere la corretta interpretazione del termine previsto dalla disciplina speciale, ma la Corte decide sulla base del carattere non decadenziale del termine stesso.
art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
termine di un mese decorrente dalla definitività dell'obbligo di pagamento delle spese di giustizia
Il termine per l'iscrizione a ruolo non è perentorio né previsto a pena di decadenza, in assenza di espressa previsione normativa.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dal ricorrente, ma la decisione si fonda sull'assenza di una sanzione decadenziale nella disciplina speciale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disciplina delle spese di giustizia penali non ha natura tributaria e non consente di ricavare, per il termine di iscrizione a ruolo, una decadenza implicita.
Massime di principio
- In materia di riscossione delle spese di giustizia penali, il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo previsto dalla disciplina speciale non è decadenziale se il legislatore non lo qualifica espressamente come tale.
- La perentorietà di un termine non può essere desunta in via interpretativa quando la norma disciplina un passaggio amministrativo interno alla formazione e trasmissione dei ruoli, senza collegarvi una sanzione esplicita di decadenza.
- Quando la questione controversa in appello è limitata a un unico profilo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, accolto il ricorso, può decidere nel merito e rigettare l'opposizione originaria.
- In sede di legittimità, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e può essere rideterminata anche per i gradi di merito quando la decisione venga cassata e definita nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →