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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07885/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) del 1 luglio 2025, lamentando con un unico motivo vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo assolutamente generico: non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece congruamente motivato sulla pena, e non spiegava nemmeno quali specifici e evidenti vizi logici sarebbero stati presenti sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Il testo non consente di individuare il reato originariamente contestato, né l'esito di merito oltre al fatto che la sentenza d'appello riguardava il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure del tutto generiche e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando si deducono vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni per cui la motivazione sarebbe logicamente viziata o manifestamente illogica; la mera affermazione apodittica del vizio non è sufficiente.
  • La congrua motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio esclude la possibilità di censura in cassazione se il ricorso non individua concreti errori logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa disciplina normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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