Sentenza n. 13944/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo, al pagamento delle differenze economiche e all’inquadramento nella fascia stipendiale spettante
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, l’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme spettanti e all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata con la qualifica di collaboratore scolastico. La sentenza era stata impugnata dal Ministero, ma l’impugnazione era stata definitivamente rigettata e il provvedimento era passato in giudicato il 26 marzo 2024. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato e non aveva corrisposto le somme dovute. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire elementi sull’avvenuto adempimento né contestare i fatti rappresentati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero per mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di: riconoscere alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, l’intero servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato; corrispondere le somme spettanti in conseguenza di tale riconoscimento, oltre agli interessi legali; inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale spettante, con la qualifica di collaboratore scolastico e secondo l’anzianità effettivamente maturata; rimborsare il contributo unificato di euro 150, se non già corrisposto. L’adempimento deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di trenta giorni per l’esecuzione. Ha inoltre applicato l’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere soltanto dall’eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza
Consentono di verificare l’inottemperanza dell’amministrazione a una pronuncia passata in giudicato e di imporre le misure necessarie per conseguirne l’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Legittima la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto, la penalità è stata fatta decorrere dall’eventuale inosservanza del termine fissato dal TAR ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
verifica della corretta attuazione del giudicato
Individua tra i contenuti della tutela giurisdizionale amministrativa la verifica dell’attuazione del giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al soggetto vittorioso gli effetti pratici e favorevoli riconosciuti da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e non attuati dall’amministrazione mediante comportamento omissivo.
- L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato quanto all’an e al quando dell’adempimento; non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione meramente formale dell’amministrazione, accompagnata dall’assenza di contestazioni e dalla mancata produzione di elementi sull’adempimento, consente di ritenere non contestata la dedotta inerzia, ove il ricorrente abbia allegato il mancato adempimento del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale degli obblighi risultanti dal giudicato, fissare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione giustifichi una misura coercitiva; la sua decorrenza può essere fissata dall’eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice e la sua misura deve essere determinata in modo coerente con l’obbligazione ineseguita.
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