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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell’ Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell’attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l’Amministrazione nelle predette tematiche, nonché dell’allegata graduatoria con i nominativi dei complessivi 32 vincitori della procedura; - del Decreto Direttoriale 354 del 01-04-2025, che ha modificato la graduatoria relativamente al Codice Avviso n.2 ed ha al contempo proceduto a nuova pubblicazione dell’allegata graduatoria con i nominativi dei complessivi 32 vincitori della procedura; - del verbale n. 2 di valutazione dei titoli datato 13.1.2025 nella parte in cui assegna il punteggio di 45 a parte ricorrente; - del verbale di colloquio 15 datato 17.2.2025 nella parte in cui riconosce come punteggio complessivo a parte ricorrente, pari a 27; - del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione della “a) adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)”; - del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione delle “b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti)”; - del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione delle “c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti)”; - del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione relativa al colloquio ed in particolare per Fase “b) colloquio orale” volto a valutare, tra le altre, le capacità di problem solving nelle materie oggetto dei rispettivi codici avviso anche in termini di chiarezza espositiva e di visione sistematica delle attività e procedure; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell''odierna parte ricorrente; - degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti; nonché per la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riesame dei titoli posseduti, con particolare riferimento alla fase a) relativamente alle “b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti)” e “c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti)” ed all'annullamento del punteggio assegnatole per gli stessi, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame; in alternativa del diritto di parte ricorrente al riesame dei titoli posseduti, con particolare riferimento alla fase a), relativamente alle “b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti)” e all'annullamento del punteggio assegnatole per gli stessi, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame; del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio assegnato, con particolare riferimento alla fase b) relativamente al colloquio attesa la mancata adozione ad opera della Commissione di preventiva tabella di corrispondenza tra giudizio espresso e punteggio sinettico assegnato e all'annullamento del punteggio assegnatole, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame, in particolare con assegnazione di punti 35, in luogo del punteggio di 27; del diritto ad ottenere la rettifica della graduatoria mediante emanazione del conseguente ordine all’Amministrazione resistente di escludere i candidati in posizione 6, 7 e 8 nell’elenco di merito del codice 01 per difetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico; in estremo subordine, per l’annullamento della procedura in parte qua e nei limiti dell’interesse dedotto, attesa la evidente disparità di trattamento, iniquità e irragionevolezza della procedura;

Giustizia amministrativa202505791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e graduatoria della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di esperto giuridico-legale, limitatamente al codice 01, inclusi i verbali di valutazione dei titoli e del colloquio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla selezione per il profilo di esperto giuridico-legale, ha contestato la valutazione dei propri titoli e del colloquio, lamentando l’attribuzione di punteggi inferiori rispetto a candidati ritenuti meno qualificati, la mancata valorizzazione dell’anzianità di iscrizione all’albo e dell’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, l’assegnazione pressoché uniforme dei punteggi per la formazione e per le attitudini, nonché l’irragionevolezza e l’oscurità del criterio relativo alle “adeguate attitudini” personali, relazionali e motivazionali. Ha inoltre dedotto la mancata predeterminazione di sub-criteri e parametri per la valutazione dei titoli, delle esperienze, delle attitudini e del colloquio, l’assenza di schede di valutazione idonee a rendere comprensibile il percorso valutativo, l’illegittima ammissione di alcuni candidati e, in via subordinata, la disparità di trattamento, l’iniquità e l’irragionevolezza dell’intera procedura relativa al codice 01. L’Amministrazione e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà delle domande, per indebita censura del merito discrezionale della commissione e per difetto di interesse all’esclusione di candidati non vincitori.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo ammissibile la proposizione di domande principali e subordinate e chiarendo che la richiesta subordinata di annullamento della procedura era coerente con l’interesse della ricorrente, circoscritto al profilo codice 01. Nel merito ha accolto le censure relative alla carente predeterminazione dei criteri di valutazione, soprattutto per il criterio delle “adeguate attitudini”, che il bando aveva formulato in termini generici e che la commissione aveva sostanzialmente riprodotto senza specificarlo mediante parametri verificabili. Il giudice ha rilevato che non era comprensibile quali attitudini dovessero essere valutate né come esse potessero essere desunte dal curriculum, trattandosi di caratteristiche personali, relazionali e motivazionali, in assenza di indicatori previamente individuati. Anche la limitata differenziazione dei punteggi non sanava il vizio, ma rendeva ulteriormente dubbia l’idoneità del criterio a operare come selettore. Poiché il vizio incideva sull’intera attività valutativa della commissione, non era possibile conservare le valutazioni già effettuate né disporre il solo riesame della posizione della ricorrente secondo criteri nuovi e diversi da quelli applicati agli altri candidati. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati limitatamente alla procedura relativa al codice 01, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Ministero e i controinteressati costituiti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, pari complessivamente a euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, dell'Avviso pubblico

    La disposizione individua il colloquio come sede di valutazione, tra l’altro, della capacità di problem solving; tale elemento non può essere utilizzato indistintamente per desumere dal curriculum le attitudini personali oggetto della diversa fase di valutazione dei titoli.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Citato esclusivamente nel testo della decisione? No; non costituisce norma decisiva espressamente richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, i criteri e i sub-criteri di valutazione devono essere predeterminati in modo sufficientemente specifico da rendere comprensibili l’oggetto della valutazione e i parametri utilizzabili dalla commissione, consentendo il controllo logico e razionale dell’esercizio della discrezionalità tecnica.
  • Il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione nelle valutazioni tecniche soltanto quando sia preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri idonei a rendere intelligibili la graduazione e l’omogeneità dei punteggi; in mancanza, il punteggio numerico può risultare insufficiente sul piano motivazionale.
  • Un criterio relativo ad attitudini personali, relazionali e motivazionali non può essere applicato sulla sola base curriculare senza la previa individuazione di elementi oggettivi e verificabili dai quali tali caratteristiche possano essere ragionevolmente desunte.
  • Quando il vizio di predeterminazione dei criteri incide sull’intera attività valutativa della commissione, l’annullamento deve riguardare la procedura interessata nel suo complesso e non può essere limitato al riesame della posizione del solo ricorrente secondo criteri nuovi o diversamente articolati rispetto a quelli applicati agli altri candidati.
  • La parte ricorrente può proporre domande principali e subordinate, compresa la richiesta subordinata di annullamento della procedura limitatamente al profilo professionale cui ha partecipato, senza che tale articolazione renda di per sé inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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