Cassazione Penale, Ordinanza n. 31430/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i primi due motivi aspecifici, il terzo manifestamente infondato e il quarto manifestamente infondato per adeguata motivazione del diniego della pena sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, deducendo: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrati gli elementi del reato; 2) una censura sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo, ancora incentrata sulla ricostruzione del fatto e sulla prova dell'elemento soggettivo; 3) mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto; 4) mancata concessione di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano generici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla riqualificazione, osservando che la motivazione di merito aveva correttamente distinto ricettazione e incauto acquisto. Infine ha giudicato infondata la censura sulle sanzioni sostitutive, perché la loro concessione dipende da un accertamento di fatto congruamente motivato dal giudice di merito anche alla luce degli elementi negativi ex art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte richiama i criteri di configurabilità del reato e la prova dell'elemento soggettivo anche tramite indizi, come l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene.
art. 712 c.p.
Richiamato come fattispecie alternativa di incauto acquisto, rispetto alla quale va verificato il discrimen con la ricettazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la base della declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità del ricorso, quando le censure si risolvono nella mera riproposizione di motivi già disattesi in appello.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio e, nel caso, come riferimento agli elementi negativi posti a base del diniego della sanzione sostitutiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a ripetere doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata.
- Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiretti, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, purché il ragionamento sia coerente con la struttura della fattispecie.
- Il discrimen tra ricettazione e incauto acquisto va individuato sulla base del grado di consapevolezza circa la provenienza illecita della cosa e delle concrete modalità di acquisizione, secondo la motivazione del giudice di merito.
- La scelta del giudice di merito di concedere o negare una sanzione sostitutiva è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sugli elementi negativi di cui all'art. 133 c.p., se la motivazione dia conto in modo congruo della valutazione compiuta.
Come è indicizzato
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