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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15156/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un cliente contro una banca per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole dei contratti che regolavano i loro rapporti. In corso di causa il cliente ha introdotto anche una domanda collegata alla disciplina antitrust, sostenendo che le clausole fossero frutto di abuso di posizione dominante e di intese anticoncorrenziali. La Corte d'appello, in sede di riassunzione dopo una precedente cassazione, ha dichiarato inammissibile tale domanda ritenendola nuova rispetto alla causa petendi originaria, introdotta tardivamente e comunque non compatibile con i limiti della modifica della domanda; ha inoltre osservato che non era stato chiarito il nesso tra l'esistenza del cartello e i danni lamentati, e che l'intesa tra banche, per quanto accertato in sede europea, riguardava solo commissioni di massimo scoperto e disciplina delle valute. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha contestato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la domanda era stata proposta tempestivamente ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c. e che, in ogni caso, riguardava la medesima vicenda sostanziale; con il secondo ha censurato il mancato rilievo officioso della nullità; con il terzo e il quarto ha sostenuto la fondatezza nel merito della tesi antitrust.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda antitrust come causa petendi nuova, comunque non sottratta alla sanzione di inammissibilità per mutatio libelli. Inoltre ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva: anche a voler ritenere superabile la preclusione processuale, il ricorrente non aveva chiarito il collegamento tra il cartello e i danni dedotti, e tale passaggio, non specificamente censurato, rendeva comunque inoppugnabile la decisione. Per tale ragione la Corte non ha esaminato gli ulteriori motivi. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    La modificazione della domanda è richiamata come possibile solo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto, la domanda antitrust è stata ritenuta comunque nuova e quindi inammissibile per mutatio libelli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • SS.UU. 12310/2015

    la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali

    Il precedente è richiamato per il principio di ammissibilità delle modifiche della domanda, ma la Corte osserva che, anche applicandolo, nel caso concreto permaneva un'autonoma ragione di inammissibilità legata alla mancata allegazione del nesso tra cartello e danni.

Massime di principio

  • La domanda introdotta o modificata in corso di causa è inammissibile quando integra una causa petendi nuova non riconducibile alla vicenda sostanziale originariamente dedotta, configurando una mutatio libelli non consentita oltre i limiti processuali.
  • Anche quando la preclusione processuale venga contestata, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una ratio autonoma rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • La deduzione di una nullità o di una responsabilità fondata su violazioni antitrust richiede la chiara allegazione e dimostrazione del collegamento causale tra l'intesa o il cartello e il danno lamentato.
  • Il potere di rilievo officioso non consente di superare indefinitamente le preclusioni processuali quando la cognizione della questione richieda nuovi accertamenti di fatto o alteri la struttura della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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