Cassazione Penale, Sentenza n. 36877/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 17/10/2022 che aveva accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere. I motivi di ricorso sono: (1) violazione di legge in relazione all'art. 275 c.p.p., sostenendo che l'appello del PM doveva essere ritenuto aspecifico e quindi inammissibile ai sensi della giurisprudenza (Cass. sez. VI, n. 45948/2015); (2) vizio di motivazione e illogicità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, perché omette di valorizzare l'eccezionalità del contesto (proteste carcerarie legate alla pandemia da Covid-19) e quindi l'irripetibilità dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'appello del Pubblico Ministero era ammissibile in quanto verteva specificamente sulle esigenze cautelari e non si limitava a una mera riproduzione della richiesta originaria, e ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha riscontrato gravi indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione, sulla base delle modalità violente dei fatti, della personalità dell'indagato e dei precedenti penali e carichi pendenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello del Pubblico Ministero avverso provvedimenti che rigettano misure cautelari; la Corte ricorda che l'appello del PM è ammissibile ma deve rispettare i requisiti di specificità, salvo casi residuali di totale omissione di valutazione da parte del primo giudice
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come legge violata; comunque la Corte non ha ritenuto fondata la censura mossa sul presunto vizio di motivazione della decisione impugnata
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina il requisito del pericolo di reiterazione della condotta criminosa quale presupposto per le misure cautelari. La Corte conferma che tale requisito si valuta con riferimento alle modalità della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto ambientale, e può riguardare reati della stessa specie o di natura analoga
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte applica l'articolo disponendo la condanna alle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende: la somma è stata richiesta in assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero contro il rigetto di una misura cautelare è ammissibile solo se sufficientemente specifico: la mera riproduzione della richiesta iniziale è in genere insufficiente, salvo casi in cui il primo giudice abbia omesso ogni valutazione.
- Il giudice di merito che riforma una decisione che aveva escluso esigenze cautelari deve fornire una motivazione articolata, con particolare attenzione a confutare i ragionamenti più rilevanti del primo giudice; la motivazione può essere cumulativa per più indagati se i fatti e le modalità sono comuni.
- L'eccezionalità del contesto (es. proteste legate alla pandemia) non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: va valutata insieme alle modalità concrete della condotta, alla personalità del soggetto e ai precedenti penali.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica basata su comportamento concreto, persistente pericolosità personale e condizioni ambientali che possano favorire la recidiva, non l'esistenza di specifiche e imminenti occasioni di reato.
- La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta necessaria quando emergono gravi indizi e una spiccata capacità a delinquere unita a mancanza di freni inibitori, laddove misure meno afflittive non appaiono idonee a prevenire il rischio di nuove condotte violente.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende.
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