Cassazione Civile, Ordinanza n. 18258/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione si è estinto per rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, successivamente accettata dalla banca controricorrente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una società volta a far dichiarare la nullità, l'annullabilità o comunque l'illegittimità di clausole di un conto corrente e di tre contratti di mutuo stipulati con un istituto di credito, con conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie. In appello la società aveva censurato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande, deducendo tra l'altro la mancata considerazione di un'asserita nullità del conto corrente, l'erronea ripartizione dell'onere della prova, il mancato espletamento di consulenza tecnica contabile e l'erronea declaratoria di prescrizione dei diritti restitutori relativi ai mutui. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi, lamentando in sintesi: omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente e delle clausole su interessi, anatocismo, spese e commissioni; erronea ripartizione dell'onere della prova; mancato espletamento della consulenza tecnica contabile; erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione ai mutui, con richiesta di cassazione con rinvio. La banca ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza, sostenendo che si trattasse di una richiesta di rivalutazione del merito e che la ricorrente non avesse provato i fatti costitutivi delle proprie domande.
Norme richiamate
Richiamato dalla controricorrente come causa di inammissibilità preliminare del ricorso, ma la Corte non ha deciso sul punto perché il giudizio si è estinto per rinuncia accettata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Le questioni di merito e di ammissibilità del ricorso restano assorbite se interviene l'estinzione del processo prima della decisione.
- Le parti che intendano far valere nullità o illegittimità di clausole bancarie devono allegare e provare tempestivamente i documenti necessari alla ricostruzione del rapporto, ma nel caso di specie la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta estinzione.
Come è indicizzato
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