Sentenza n. 753/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza della Corte di appello Sezione Lavoro di -OMISSIS- n.-OMISSIS-- cron. -OMISSIS- pubblicata il 17.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione di una sentenza della Corte d'appello, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il diritto all'assunzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'assunzione presso il Comune quale istruttore dell'area tecnica, categoria C, posizione economica C1, con le decorrenze di legge ai fini giuridici, economici, assistenziali e previdenziali, condannando l'ente a procedere all'assunzione. Ha chiesto anche il pagamento ora per allora del trattamento giuridico, economico, retributivo, contributivo, assistenziale e previdenziale, quantificato in euro 237.889,78, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che, dopo la notifica in forma esecutiva della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Comune sarebbe rimasto inerte. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo di avere già ottemperato alla pronuncia mediante la stipula del contratto di lavoro in data 3 giugno 2025. Ha inoltre rilevato che la sentenza civile non era passata in giudicato, essendo pendente un ricorso per cassazione proposto dall'ente, e che il titolo non conteneva una specifica condanna al pagamento della somma richiesta, ma soltanto la condanna all'assunzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. In primo luogo, ha ritenuto che la pendenza del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza civile escludesse il presupposto del giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. La disposizione è stata interpretata con riferimento al giudicato formale di cui all'art. 324 c.p.c.; pertanto, finché la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione, non può essere azionata in ottemperanza. Il ricorrente, inoltre, non aveva depositato la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a. Il TAR ha aggiunto che il giudice dell'ottemperanza non avrebbe comunque potuto integrare il contenuto del titolo, riconoscendo una decorrenza del rapporto anteriore all'efficacia del titolo stesso, trattandosi proprio del punto controverso nel giudizio civile ancora pendente. Il Comune aveva già stipulato il contratto prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposto per l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario soltanto quando siano passate in giudicato; la pendenza del ricorso per cassazione esclude tale presupposto.
art. 324 c.p.c.
si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395
La nozione rilevante di giudicato è quella formale: la sentenza non deve essere più soggetta, tra l'altro, a ricorso per cassazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare il provvedimento in copia autentica e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorrente ha invocato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche; tale profilo non è stato esaminato nel merito, essendo il ricorso inammissibile per mancanza del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, inteso ai sensi dell'art. 324 c.p.c. come non più soggetto, tra l'altro, a ricorso per cassazione.
- La pendenza di un ricorso per cassazione contro la sentenza civile azionata esclude, in radice, la proponibilità del giudizio amministrativo di ottemperanza fondato su quella sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., la copia autentica del provvedimento e la prova del suo passaggio in giudicato quando tale requisito sia necessario; la mancata produzione di tale prova rende il ricorso inammissibile.
- Il giudice dell'ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto del titolo giudiziale, riconoscendo statuizioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla pronuncia, soprattutto quando la questione richiesta costituisca ancora oggetto del giudizio di impugnazione del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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