Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3306/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità e/o annullamento: - della nota in data 28 novembre 2025, con la quale LND Impianti S.r.l. ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso proposta da Favecos in data 31 ottobre 2025, come ribadita con nota in data 24 novembre 2025; - del diniego tacito (silenzio-rigetto) serbato da LND – Lega Nazionale Dilettanti sull’istanza di accesso trasmessa da Favecos in data 31 ottobre 2025, inviata anche alla PEC di LND e rimasta priva di riscontro espresso da parte di quest’ultima; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e per l'accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, ai dati e ai documenti oggetto della propria istanza e non ancora trasmessi; nonché per la conseguente condanna di LND – Lega Nazionale Dilettanti e/o di LND Impianti S.r.l. (ciascuna per quanto di competenza e/o in via solidale) a esibire quanto richiesto (anche con eventuali omissis).

Giustizia amministrativa202515488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso di accesso opposto da LND Impianti S.r.l. e silenzio-rigetto di LND – Lega Nazionale Dilettanti sull'istanza di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (detentori documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo l'annullamento del diniego espresso comunicato da LND Impianti S.r.l. il 28 novembre 2025, nonché del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza trasmessa anche alla LND il 31 ottobre 2025 e ribadita il 24 novembre 2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso agli atti, ai dati e ai documenti non ancora trasmessi e la condanna delle resistenti all'esibizione, anche con eventuali omissis. Nel corso del giudizio LND e LND Impianti hanno depositato documentazione relativa all'istanza di accesso; dopo averla esaminata, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo integrati i presupposti alla luce della dichiarazione della ricorrente e della documentazione prodotta in giudizio dalle resistenti. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego espresso, del silenzio-rigetto né la sussistenza del diritto di accesso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito e dell'evoluzione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ex art. 116 cod. proc. amm.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza ulteriore specificazione del relativo profilo applicativo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso per accesso, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del diniego o del silenzio-rigetto impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.