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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28353/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la pronuncia d'appello che, a fronte dell'appello proposto solo dalle parti civili contro l'assoluzione di primo grado "per non aver commesso il fatto", ha modificato la statuizione penale pronunciando invece la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius e l'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., nonché l'assenza di una necessaria e penetrante analisi critica della motivazione e della rinnovazione istruttoria quando si muta la valutazione probatoria che aveva portato all'assoluzione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di CECCACCI LEONARDO, rilevando la violazione del principio del divieto di reformatio in peius e l'erronea applicazione della regola di giudizio dell'art. 129, comma 2, c.p.p., quando l'appello è proposto solo dalla parte civile. Non è stata disposta pronuncia sulle spese della parte civile che aveva prodotto memoria senza chiedere liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la speciale regola di giudizio prevista dal comma 2 (che consente di preferire la formula di assoluzione nel merito alla declaratoria di estinzione del reato quando la causa estintiva emerga dagli atti in modo evidente) non è applicabile quando l'appello è proposto esclusivamente dalla parte civile, perché in tale ipotesi manca il meccanismo di riequilibrio rappresentato dalla facoltà dell'imputato di rinunciare alla causa estintiva.

  • art. 576, cod. proc. pen.

    Riconosce la legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione per chiedere il risarcimento; la Corte afferma però che tale impugnazione autorizza solo un accertamento incidentale e in motivazione sulla responsabilità penale, senza consentire di modificare formalmente le statuizioni penali già diventate intangibili in assenza di gravame del P.M.

  • art. 538, cod. proc. pen.

    Richiamato come regola generale sull'immutabilità delle statuizioni penali, la Corte sottolinea che l'appello della sola parte civile non consente di ottenere un mutamento delle statuizioni penali formatesi con la sentenza di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto sussistenti le violazioni di legge e i vizi motivazionali richiamati dal ricorrente ai sensi di queste letture.

  • art. 578, cod. proc. pen. (richiamato)

    Citata per distinguere precedenti giurisprudenziali (Sez. U Tettamanti) e per chiarire che le soluzioni adottate in casi con diverso contesto processuale non sono traslabili automaticamente all'ipotesi di appello della sola parte civile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di riassunzione dei motivi in cassazione (profilo procedurale sulla formulazione del ricorso), per delimitare l'oggetto del controllo di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tra i principi di garanzia del processo equo; la Corte valutando l'operatività di regole semplificate riferisce le incompatibilità con le garanzie difensive quando l'appello è proposto solo dalla parte civile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale sul giusto processo e la durata ragionevole; utilizzato per bilanciare esigenze di economia processuale con le garanzie difensive.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto solo dalla parte civile avverso un'assoluzione di merito, il giudice d'appello può operare un accertamento incidentale sulla responsabilità penale solo in motivazione e ai fini della decisione civile; non può, in assenza di gravame del P.M., mutare formalmente le statuizioni penali (divieto di reformatio in peius).
  • La regola semplificata dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (predominanza della formula di merito quando la causa estintiva emerge con evidenza dagli atti) va applicata con cautela: non è compatibile con la posizione dell'appello della sola parte civile perché manca la possibilità per l'imputato di scegliere tra estinzione e giudizio nel merito.
  • Per modificare una decisione di assoluzione sul piano sostanziale quando l'assetto probatorio richiederebbe una diversa valutazione, è necessaria una rinnovazione istruttoria o il gravame del P.M.; il mutamento della valutazione probatoria senza riassunzione dell'istruttoria può integrare vizio motivazionale e violazione di legge.
  • Quando si vogliono conseguire statuizioni civili (risarcimento/restituzione) tramite l'appello della parte civile, il giudice d'appello deve limitare l'accertamento penale alle esigenze della decisione civile e motivare in modo chiaro e circostanziato ogni diversa valutazione probatoria.
  • In casi simili, il difensore dell'imputato dovrebbe rilevare immediatamente il divieto di reformatio in peius e l'erronea applicazione delle regole di giudizio semplificate, chiedendo, se necessario, la rinnovazione dell'istruttoria o l'intervento del PM.

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