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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - del silenzio diniego serbato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari sull’istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 5 dicembre 2025, avente a oggetto tutta la documentazione, comprensiva di quella trasmessa dal privato tramite la presupposta procedura DOCFA (pratica n. CA0070710), relativa alla rettifica di classamento e rendita operata mediante variazione nel classamento del 14 maggio 2019 (pratica n. CA0059779, in atti dal 14 maggio 2019 variazione di classamento n. 8310.1/2019), relativa all’immobile censito in catasto fabbricati al foglio A/26 part. 1348 sub. 50, nonché di tutta la documentazione, comprensiva di quella trasmessa dal privato tramite la presupposta procedura DOCFA (pratica n. CA0185840), relativa alla rettifica di classamento e rendita operata mediante variazione nel classamento del 12 settembre 2018 (pratica n. CA0124633, in atti dal 12 settembre 2018 variazione di classamento n. 26107.1/2018), relativa all’immobile censito in catasto fabbricati al foglio A/26 part. 289 sub. 34; e per l'accertamento: - del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente, a oggi rimasta inevasa; con i motivi aggiunti depositato in data 18 gennaio 2026, per l’annullamento e la sospensione dell’efficacia in via cautelare: - del provvedimento adottato dal Capo Area dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari-Ufficio provinciale-territorio prot. n. 7760/2026 del 15 gennaio 2026, nella parte in cui non accoglie la richiesta di accesso agli atti acquisita al protocollo al n. 479115 del 9 dicembre 2025 “in riferimento alla documentazione di rettifica del classamento di unità immobiliari non intestate, Prot.59779 del 14/05/2019 e Prot.124633 del 12/09/2018” (doc. 8), notificato in data 15 gennaio 2026, successivamente al deposito dell’originario ricorso (doc. 9); e per l'accertamento: - del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente, a oggi rimasta inevasa.

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rettifica del classamento catastale di immobili utilizzati come elementi comparativi nell'avviso di accertamento catastale del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un avviso di accertamento catastale fondato anche sulla comparazione con altre unità immobiliari limitrofe, aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate l'accesso integrale alla documentazione relativa ai precedenti procedimenti di rettifica catastale, comprese le dichiarazioni DOCFA e gli atti amministrativi conclusivi. Inizialmente formatosi il silenzio diniego, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. L'Amministrazione, con successivo provvedimento, ha accolto l'istanza limitatamente alle dichiarazioni DOCFA e ha negato l'accesso agli atti conclusivi dei procedimenti di rettifica, sostenendo l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la mancanza di nesso di strumentalità con la finalità dichiarata e il divieto di controllo generalizzato sull'operato amministrativo previsto dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sull'accesso, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, evidenziando la necessità degli atti per difendersi nel giudizio tributario già instaurato contro l'avviso catastale e per contestare la somiglianza tra il proprio immobile e quelli assunti come comparazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il silenzio diniego era stato superato dal provvedimento espresso dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece accolto i motivi aggiunti. L'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 comprende i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso concreto sussisteva un oggettivo, quantomeno potenziale, legame tra gli atti richiesti e la controversia tributaria relativa all'avviso catastale, poiché quest'ultimo era stato motivato proprio mediante comparazione con gli immobili oggetto dei precedenti procedimenti. L'Amministrazione non poteva sindacare nel merito la strategia difensiva del richiedente né negare l'accesso perché il ricorrente aveva già articolato nel ricorso tributario argomenti sufficienti o perché gli atti non sarebbero stati indispensabili. Gli atti amministrativi conclusivi dei procedimenti erano inoltre rilevanti per verificare il classamento definitivo degli immobili comparati e l'eventuale contraddittorietà o difetto di istruttoria dell'accertamento impugnato. Il TAR ha quindi annullato il diniego parziale e ordinato all'Agenzia delle Entrate di consentire la visione e il rilascio di copia integrale di tutti gli atti richiesti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, espressamente escluso

    Il divieto di controllo generalizzato sull'operato amministrativo non consente di negare l'accesso quando la richiesta è collegata alla cura o difesa di una posizione giuridica concreta.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo deve essere accordato quando emerga un legame oggettivo, anche solo potenziale, tra i documenti richiesti e una controversia in atto o potenziale; l'amministrazione non può sindacare la strategia difensiva del richiedente.

  • art. 116 c.p.a.

    La tutela contro il diniego o il silenzio sull'accesso consente al giudice di accertare il diritto del richiedente e ordinare l'esibizione dei documenti.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa valutazione della causa in camera di consiglio e avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, è sufficiente che emerga un oggettivo legame, anche potenziale, tra i documenti richiesti e una controversia in atto o potenziale nella quale il richiedente debba curare o difendere un proprio interesse giuridico.
  • L'amministrazione destinataria di una richiesta di accesso difensivo non può sindacare nel merito la strategia processuale del richiedente, né negare l'accesso perché ritenga che il richiedente disponga già di informazioni sufficienti o abbia già formulato adeguate deduzioni difensive.
  • Il divieto di accesso preordinato a un controllo generalizzato sull'operato amministrativo non è applicabile quando la richiesta riguarda documenti specificamente individuati e funzionalmente collegati alla contestazione di un provvedimento lesivo della posizione giuridica del richiedente.
  • Quando un provvedimento amministrativo è motivato mediante comparazione con precedenti atti relativi ad altri soggetti, gli atti conclusivi di tali procedimenti possono essere oggetto di accesso difensivo se utili a verificare la correttezza della comparazione, la coerenza dell'azione amministrativa e l'eventuale difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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