Ordinanza n. 913/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.22, “pubblicata per quindici giorni consecutivi dall''11.1.2023 al 26.1.2023”, avente ad oggetto “Interpretazione autentica dell’art.19 delle N.T.A. del Piano delle Regole ai sensi dell’art.13, comma 14 bis, della L.R. 11/03/2005 N. 12”; - nonché di ogni atto pregresso, conseguente e comunque connesso, e in particolare dell''art. 19 NTA Piano Delle Regole zona nella “R-2: residenziale esistente” in combinato disposto con le NTA e le NGT del PGT (artt. 48, 48.1, 23, 24, 28, art. 37) del Comune di Castione della Presolana in quanto applicabili all''area e all''immobile “ex Montanina”, il tutto per la parte in contrasto con i principi enunciati nella sentenza n. 24/22 della Corte Costituzionale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/8/2023: - del provvedimento di rigetto in data 20.6.2023 a seguito dell''istanza di revisione presentata in data 22.5.2023; - della SCIA sottoposta a richiesta di revisione; - del conseguente collegato provvedimento di riesame dell''anzidetta SCIA emesso in data 7.2.23 dal Comune di Castione della Presolana; - della collegata CILA-superbonus presentata in data 24.3.2023 avente ad oggetto la comunicazione di inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all''art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 relativamente all''immobile e all''area dell'“ex Montanina”; - di tutti gli atti connessi, pregressi e conseguenti e comunque collegati ai provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di interpretazione autentica delle NTA del Piano delle Regole, nonché atti edilizi e provvedimenti comunali relativi alla SCIA e alla CILA-superbonus riguardanti l'immobile ex Montanina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 41 del 30 dicembre 2022, avente a oggetto l'interpretazione autentica dell'art. 19 delle NTA del Piano delle Regole, contestandone la compatibilità con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2022 e censurando, in via derivata o connessa, le disposizioni degli strumenti urbanistici applicabili all'area e all'immobile ex Montanina. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di revisione del 20 giugno 2023, la SCIA sottoposta a revisione, il provvedimento comunale di riesame della SCIA del 7 febbraio 2023 e la CILA-superbonus presentata il 24 marzo 2023. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto che l'istanza di accesso agli atti del 25 marzo 2023 era stata soddisfatta soltanto parzialmente e che non risultava un elenco puntuale dei documenti richiesti.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né si è pronunciato sulla tempestività dei motivi aggiunti, riservando espressamente ogni valutazione sul punto. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune, ordinandogli di depositare entro il 20 luglio 2026 la domanda di accesso agli atti del 25 marzo 2023, con l'elenco dettagliato dei documenti richiesti, ove esistente, e dei documenti ostesi. Ha inoltre ordinato il deposito di una relazione istruttoria, corredata dalla documentazione rilevante acquisita e protocollata dall'amministrazione, riguardante: la volumetria del fabbricato in progetto, con indicazione degli incrementi e delle eventuali premialità volumetriche; l'interpretazione dell'art. 19 NTA precedentemente fornita dall'amministrazione, in relazione alla delibera consiliare n. 41/2022; il rispetto delle distanze dai confini sulla base delle tavole progettuali; l'elenco della documentazione tecnica protocollata allegata alla SCIA del controinteressato. Il ricorso è stato restituito alla seconda Sezione del TAR, ritenuta ordinariamente competente per materia, per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale riferimento processuale per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
Indicato quale fondamento normativo della delibera comunale di interpretazione autentica dell'art. 19 delle NTA del Piano delle Regole.
art. 119 d.l. n. 34/2020
Richiamato in relazione agli interventi oggetto della CILA-superbonus impugnata.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede la ricostruzione della documentazione amministrativa effettivamente acquisita e protocollata, il giudice amministrativo può disporre il deposito di una relazione istruttoria dell'amministrazione corredata dagli atti rilevanti.
- In presenza di contestazioni circa l'ostensione solo parziale degli atti richiesti mediante accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare l'istanza completa, l'eventuale elenco dei documenti richiesti e la documentazione effettivamente ostesa, prima di decidere la controversia.
- La valutazione sulla tempestività dei motivi aggiunti può essere riservata quando la definizione della controversia richiede preliminarmente l'acquisizione di documenti necessari a ricostruire la conoscenza degli atti impugnati e il loro contenuto.
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