Sentenza n. 3582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 529/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione di una lista elettorale comunale per insufficienza del numero minimo di sottoscrizioni valide
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La lista, depositata per le elezioni comunali di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, era stata ricusata perché, a seguito dell'esclusione di dodici sottoscrizioni, risultavano 174 firme valide invece delle 175 necessarie. Undici firme erano state considerate rese da elettori già sottoscrittori di altre liste. L'appello deduceva: violazione del principio di non contestazione e omessa valutazione della dichiarazione di un elettore che aveva negato di avere sottoscritto un'altra lista; erronea applicazione della disciplina degli atti pubblici e indebita imposizione della querela di falso, sostenendo che la contestazione riguardasse non la genuinità dell'autentica ma la corretta riferibilità della firma a una lista; difetto di istruttoria e motivazione sulle undici doppie sottoscrizioni, per mancata indicazione dei criteri, delle date e delle ore delle autenticazioni, nonché per omessa verifica di omonimie, refusi e abbinamenti; erronea valutazione di una successiva dichiarazione dell'elettore, dalla quale risultava che egli aveva firmato prima per la lista appellante e poi per un'altra lista, con richiesta di conservare la prima sottoscrizione in applicazione del favor partecipationis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al principio di non contestazione, ha ritenuto che il fatto possa essere contestato anche indirettamente, quando la difesa si fondi su una ricostruzione alternativa e incompatibile con il fatto allegato; pertanto non vi era automatica esenzione dall'onere probatorio. Ha inoltre precisato che il fatto non contestato non coincide necessariamente con un fatto provato e resta sottoposto al controllo probatorio del giudice. Nel caso concreto il TAR aveva verificato che, per ciascun nominativo escluso, la sottoscrizione incompatibile era stata apposta su una lista presentata e protocollata anteriormente a quella della lista ricorrente, con autentica regolare. In materia elettorale, la sottoscrizione di più liste è sanzionata dall'inefficacia delle firme apposte sulle liste concorrenti. Poiché la verifica della rappresentatività si compie con riferimento alla lista e al suo deposito, deve essere privilegiata la data di deposito della lista ai fini della soluzione del conflitto tra doppie sottoscrizioni. Le spese sono state compensate per la difficoltà dell'accertamento della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 129, comma 6, c.p.a.
La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
Nel rito elettorale è ammessa una motivazione mediante richiamo alle argomentazioni degli scritti difensivi recepite dal giudice.
art. 64, comma 2, c.p.a.
I fatti non specificamente contestati dalle parti costituite si intendono ammessi, salvo che riguardino diritti indisponibili o che la legge richieda espressamente la prova per iscritto.
La non contestazione non opera quando la difesa contenga una ricostruzione alternativa e incompatibile con il fatto allegato; inoltre il fatto non contestato resta sottoposto al controllo probatorio del giudice.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Salve le disposizioni che lo obbligano a pronunciare d'ufficio, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Richiamato dall'appellante quale fondamento del principio di non contestazione; il Consiglio di Stato ne esclude l'applicazione automatica in presenza di contestazione indiretta e ribadisce che il fatto non contestato non equivale necessariamente a fatto provato.
art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La norma era invocata dall'appellante per distinguere la fede privilegiata dell'autentica dalla successiva attività di abbinamento delle firme alle liste; la decisione, tuttavia, definisce la controversia sulla base della regola della doppia sottoscrizione e del criterio della data di deposito.
disciplina elettorale sul divieto di doppia sottoscrizione
La sottoscrizione di più liste comporta l'inefficacia delle firme apposte sulle liste concorrenti; nel conflitto tra sottoscrizioni deve essere privilegiata la data di deposito della lista.
Massime di principio
- Nel rito elettorale, una contestazione indiretta è sufficiente a impedire l'automatica operatività del principio di non contestazione quando la difesa si fondi su una ricostruzione alternativa e incompatibile con il fatto allegato.
- Il fatto non specificamente contestato non equivale necessariamente a fatto provato: il giudice conserva il dovere di sottoporlo a verifica probatoria, anche mediante l'esercizio dei propri poteri istruttori.
- La sottoscrizione da parte dello stesso elettore di più liste elettorali è sanzionata dall'inefficacia delle firme apposte sulle liste concorrenti, poiché il sostegno elettorale deve essere univoco.
- Nel procedimento di ammissione delle liste, in caso di doppia sottoscrizione, ai fini dell'individuazione della firma da conservare e di quella da espungere deve essere privilegiata la data di deposito della lista, in quanto la verifica della rappresentatività si compie con riferimento alla lista depositata.
- Nel rito elettorale la sentenza può motivare mediante richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti difensivi che il giudice dichiari di condividere, ai sensi dell'art. 129, comma 6, c.p.a.
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