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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori per interventi sul sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara, l'esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicataria e gli ulteriori atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre domandato, in caso di eventuale stipula, la declaratoria di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in proprio favore; in subordine, ha prospettato il risarcimento per equivalente, con riserva di quantificazione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha altresì riservato la proposizione di motivi aggiunti contro il successivo provvedimento di chiusura dell'istruttoria e conferma dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul merito dei vizi dedotti contro gli atti di gara. Ha ritenuto insussistente l'estrema gravità e urgenza richiesta dall'art. 119, comma 4, c.p.a., poiché l'eventuale pregiudizio derivante dall'illegittimità dedotta sarebbe comunque riparabile per equivalente. Ha inoltre rilevato che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    L'estrema gravità e urgenza non è stata riconosciuta, poiché il pregiudizio prospettato è stato ritenuto suscettibile di riparazione per equivalente.

  • artt. 99 e 100 d.lgs. 36/2023

    Sono richiamati negli atti di gara con riferimento alla comprova dei requisiti dell'aggiudicataria; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'estrema gravità e urgenza non sussiste quando il pregiudizio derivante dall'eventuale illegittimità dell'atto impugnato risulti comunque integralmente o adeguatamente riparabile mediante risarcimento per equivalente.
  • Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può rigettare la misura cautelare e rinviare la causa alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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