Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare, con prelazione ipotecaria, di due crediti già portati da decreti ingiuntivi e poi da sentenze di condanna confermative, emesse nei confronti della società poi fallita e del socio illimitatamente responsabile. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti in chirografo perché, nella domanda di insinuazione, la parte istante aveva chiesto l’ammissione in via "ipotecaria e/o privilegiata" senza specificare quale ipoteca o quale privilegio fosse invocato e senza chiarire quale quota del credito ne fosse assistita. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., aveva rigettato l’opposizione ritenendo non sanabile in quella sede l’indeterminatezza originaria della domanda. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 93 l.fall., 2697 c.c., 2808 e 2828 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver allegato le note di iscrizione dell’ipoteca giudiziale e che la domanda di prelazione sarebbe stata riferita solo alle spese di giustizia mentre l’ammissione ipotecaria sarebbe stata fondata sui titoli giudiziali e sulle note allegate. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme ermeneutiche, degli artt. 93 l.fall. e 2697 c.c., nonché delle regole di correttezza e buona fede, assumendo che il credito risultava dalla contabilità della fallita e che il giudice avrebbe dovuto interpretare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, non alle espressioni letterali usate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la stessa impostazione della ricorrente confermava la genericità della domanda originaria: non basta produrre le note di iscrizione ipotecaria e pretendere che il giudice desuma da tale produzione il riferimento a una domanda formulata in modo generico come "ipotecaria e/o privilegiata". Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il richiamo alla contabilità della fallita non era pertinente, perché i crediti erano stati comunque ammessi al passivo, sia pure in chirografo; inoltre l’interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito e il relativo errore è sindacabile in cassazione solo come vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., quando la motivazione non raggiunga il minimo costituzionale. La Corte ha quindi confermato la correttezza dell’interpretazione data dal tribunale alla domanda ex art. 93 l.fall., ritenendo legittima l’ammissione chirografaria in assenza di puntuale indicazione del titolo di prelazione. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
la domanda di insinuazione deve indicare in modo specifico il titolo di prelazione fatto valere; la genericità non può essere sanata in opposizione se non emerge chiaramente dalla domanda originaria.
art. 98 l.fall.
l’opposizione allo stato passivo non consente di recuperare una domanda originaria priva della necessaria specificazione del privilegio o dell’ipoteca.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per l’onere della prova, ma ritenuto non decisivo ai fini del vizio denunciato.
art. 2808 c.c.
richiamato in relazione alla prelazione ipotecaria e all’ipoteca giudiziale.
art. 2828 c.c.
richiamato in relazione all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa errata interpretazione della domanda, ma la censura è stata ricondotta al vizio motivazionale.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
art. 1367 c.c.
richiamato per sostenere un’interpretazione della domanda utile al mantenimento della pretesa di prelazione.
art. 1175 c.c.
richiamato insieme all’art. 1375 c.c. come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto e nell’interpretazione della posizione della parte.
art. 1375 c.c.
richiamato insieme all’art. 1175 c.c. come parametro di buona fede e correttezza.
art. 2709 c.c.
richiamato dalla Corte per escludere che la contabilità della fallita fosse decisiva verso il curatore; le scritture contabili non sono opponibili al curatore come prova piena nei termini sostenuti dalla ricorrente.
art. 2710 c.c.
richiamato nel medesimo contesto dell’efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
la censura sulla interpretazione della domanda non può essere veicolata come violazione di legge quando investe il concreto apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
l’erronea interpretazione della domanda è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione, oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e al mancato raggiungimento del minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il parametro dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di ammissione al passivo che invochi una prelazione reale o privilegiata deve indicare in modo chiaro e specifico il titolo di prelazione; la mera produzione documentale non supplisce a una formulazione generica della domanda.
- In sede di opposizione allo stato passivo non è consentito colmare ex post l’indeterminatezza originaria della domanda di insinuazione, quando la specificazione del titolo di prelazione non sia già ricavabile con sufficiente precisione dagli atti introduttivi.
- L’interpretazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’anomalia motivazionale, non come violazione di legge se la doglianza mira in realtà a una diversa lettura del contenuto dell’atto.
- Le scritture contabili della fallita possono costituire elemento indiziario, ma non bastano da sole a imporre il riconoscimento della prelazione quando la domanda di insinuazione non abbia indicato in modo adeguato il relativo titolo.
- La contestazione del curatore sul difetto di specificazione del titolo di prelazione prevale, ai fini dell’ammissione al passivo, sulla tesi del creditore che pretenda di desumere la prelazione da allegazioni documentali non accompagnate da una domanda sufficientemente determinata.
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