Cassazione Civile, Ordinanza n. 26269/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un'azienda sanitaria locale lamentando che, dopo essere stata autorizzata dal 2003 a installare e mantenere distributori automatici di bevande e alimenti presso alcuni presidi sanitari, aveva ricevuto nel dicembre 2008 l'intimazione a distaccare l'energia elettrica e a rimuovere i distributori, poi effettivamente eseguita. La società chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'autorizzazione e dell'interruzione del rapporto, la declaratoria del proprio diritto a mantenere l'installazione e la condanna dell'ente al ripristino e al risarcimento dei danni. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi sussistente la giurisdizione ordinaria sul presupposto che si trattasse di mero inadempimento contrattuale e di controversia su servizi pubblici con prevalenza della domanda risarcitoria. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di norme sul giudicato e sulla ripartizione di giurisdizione, sostenendo che il rapporto doveva qualificarsi come concessione di pubblico servizio e che la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quanto al danno conseguenziale; con il secondo motivo ha censurato le statuizioni sulle spese. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando l'inammissibilità del rifiuto di una produzione documentale in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il secondo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, pur senza esplicita riforma della qualificazione del rapporto, avesse in sostanza deciso nel merito sulla legittimità della revoca/autorizzazione e sulla pretesa risarcitoria, entrando così nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di pubblico servizio; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché attinente a una questione di giurisdizione comunque favorevole alla parte ricorrente incidentale e, in ogni caso, non coglieva la ratio decidendi della decisione impugnata. Spese rimesse al giudice amministrativo nel giudizio di riassunzione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al dedotto giudicato sulla qualificazione del rapporto; la Corte ha escluso che la censura potesse fondarsi su un specifico giudicato interno non emergente in modo decisivo
artt. 99, 112, 324 e 329 c.p.c.
invocati per sostenere la violazione dei limiti del decidere e del giudicato interno
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 3, comma 12, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato per distinguere appalto pubblico di servizi e concessione, valorizzando il criterio del rischio operativo e della remunerazione
art. 30, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
citato tra le norme richiamate dal ricorrente a sostegno della giurisdizione amministrativa
artt. 5 e 7 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
richiamati dal ricorrente come norme attributive della giurisdizione amministrativa in materia di concessioni
art. 33 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
richiamato dal ricorrente quale base della giurisdizione esclusiva amministrativa
art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205
richiamato dal ricorrente quale norma di modifica del riparto di giurisdizione
art. 244 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle concessioni pubbliche
artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamati dal ricorrente tra le norme sulla disciplina dei rapporti con la PA
art. 11, comma 13, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
citato tra le disposizioni richiamate dal ricorrente
artt. 91, 92 e 93 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo in tema di spese di lite e distrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda una concessione di pubblico servizio e l'atto impugnato incide sulla sua costituzione, prosecuzione o revoca, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in via esclusiva, anche se la domanda è formulata in termini risarcitori.
- Il giudice ordinario non può esaminare il merito della legittimità della revoca o dell'affidamento di una concessione di pubblico servizio sotto la veste della qualificazione del rapporto o della domanda di risarcimento, poiché ciò comporta uno sconfinamento nella giurisdizione amministrativa.
- Ai fini della distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, rileva il criterio della remunerazione e del rischio: nell'appalto il corrispettivo è normalmente versato dall'amministrazione e il prestatore non sopporta il rischio del servizio, mentre nella concessione il concessionario trae remunerazione dall'utenza assumendo il relativo rischio.
- Il ricorso incidentale è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando investe una questione che non incide sull'esito della pronuncia sulla giurisdizione.
- La deduzione di un giudicato interno richiede una specifica allegazione e la dimostrazione che la questione sia stata effettivamente devoluta e decisa nei precedenti gradi di giudizio.
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