Regolamento (UE) 2022/2181
Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce quando una domanda di sostegno FEAMPA diventa inammissibile e per quanto tempo, in presenza di infrazioni gravi, reati ambientali, frodi o partecipazione a pescherecci INN o di paesi terzi non cooperanti. Stabilisce soglie di attivazione, durata base, proroghe e riduzioni, oltre a regole specifiche per operatori con più pescherecci e per i casi di trasferimento di proprietà. Prevede inoltre il recupero degli aiuti già concessi quando le condizioni ostative emergono dopo la domanda e fino a cinque anni dal pagamento finale.
Regolamento delegato che stabilisce le soglie, la durata e le modalità di calcolo dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno FEAMPA in caso di infrazioni gravi, reati ambientali, frodi e altre situazioni ostative.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di sostegno presentate nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) dagli operatori del settore della pesca e, per i reati ambientali, dell’acquacoltura. Riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 1° gennaio 2021. Restano rilevanti i casi disciplinati dall’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139, con esclusione delle ipotesi non previste nel testo; le disposizioni transitorie non pregiudicano il proseguimento o la modifica di periodi di inammissibilità avviati sotto il previgente regolamento delegato (UE) 2015/288 per il FEAMP.
Regolamento delegato (UE) 2022/2181 sul periodo di inammissibilità delle domande FEAMPA
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2021/1139, disciplinando in modo puntuale quando gli operatori del settore pesca e acquacoltura perdono l’accesso al sostegno FEAMPA a causa di condotte illecite o gravemente irregolari. La logica dell’intervento è quella di rendere effettiva la condizionalità del contributo pubblico, proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e garantire uniformità applicativa tra Stati membri.
Ambito di applicazione e definizioni
Il testo si applica alle domande di sostegno FEAMPA e individua i periodi di inammissibilità per gli operatori che abbiano posto in essere le condotte rilevanti ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139. Ai fini interpretativi, rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce il concetto di "punti di infrazione", corrispondenti ai punti assegnati nel sistema dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Infrazioni gravi in materia di pesca
Per le infrazioni gravi disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009, l’inammissibilità scatta quando l’autorità competente adotta una decisione di accertamento. Il regolamento considera, per il calcolo della soglia e della durata, le infrazioni commesse dal 1° gennaio 2013 e per le quali i punti non siano stati annullati ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La data di inizio coincide con la decisione dell’autorità competente.
L’allegato I distingue due blocchi principali:
- infrazioni gravi di categoria 1 e 2 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011: soglia di 9 punti, durata base di 12 mesi, proroga di 1 mese per ogni punto oltre soglia, riduzione di 4 mesi se vengono cancellati due punti;
- tutte le altre infrazioni gravi: soglia di 1 infrazione, durata di 12 mesi per infrazione, con ulteriori 2 mesi per le categorie 7, 9, 10, 11 o 12; se durante il periodo l’operatore commette un’infrazione grave di categoria 1 o 2, il periodo si proroga di 1 mese per ciascun punto assegnato.
Navi INN e paesi terzi non cooperanti
L’articolo 4 disciplina l’ipotesi in cui l’operatore abbia partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN oppure di una nave battente bandiera di un paese terzo non cooperante. L’allegato II prevede, rispettivamente, un periodo pari all’intero tempo di iscrizione nell’elenco e comunque non inferiore a 24 mesi per le navi INN, e l’intero periodo di iscrizione del paese nell’elenco e comunque non inferiore a 12 mesi per i paesi non cooperanti.
Reati ambientali e frodi
Per gli operatori dell’acquacoltura, l’articolo 5 collega l’inammissibilità alla commissione o responsabilità per i reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE. L’allegato III prevede 12 mesi per i reati commessi per grave negligenza, aumentabili di 6 mesi in presenza di circostanze aggravanti o di durata superiore a un anno, e riducibili di 6 mesi in presenza di circostanze attenuanti; i reati commessi intenzionalmente e quelli dell’articolo 4 comportano 24 mesi per reato.
L’articolo 6 prevede invece l’inammissibilità totale delle domande FEAMPA quando l’operatore abbia commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sia responsabile. L’allegato IV dispone che la durata del periodo vada dalla data della decisione definitiva che accerta la frode fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
Accertamento della soglia e operatori plurime navi
L’articolo 7 affida allo Stato membro la verifica del raggiungimento della soglia di inammissibilità e la determinazione della durata secondo gli allegati. Se l’operatore possiede o controlla più pescherecci, l’articolo 8 impone una valutazione separata per ciascuna nave, ma estende l’inammissibilità all’operatore quando oltre la metà dei pescherecci risulta inammissibile oppure quando il numero medio di punti per peschereccio è pari o superiore a 7.
Trasferimento di proprietà e revoca della licenza
L’articolo 9 chiarisce che il periodo di inammissibilità relativo a infrazioni anteriori al trasferimento di proprietà non si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario. Fa però eccezione il caso in cui esistano già punti di infrazione attribuiti prima del cambio e il nuovo operatore commetta, dopo l’acquisto, una nuova infrazione grave: in tale ipotesi i precedenti punti e infrazioni possono rilevare per l’inammissibilità del nuovo operatore.
L’articolo 10 prevede un regime più severo per il ritiro permanente della licenza di pesca: le domande sono inammissibili dalla data del ritiro fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese FEAMPA, quando la revoca derivi da applicazione del sistema di punti del regolamento (CE) n. 1224/2009 o da sanzioni per infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Recupero degli aiuti e rettifiche finanziarie
L’articolo 11 disciplina il recupero del sostegno già concesso se una delle situazioni ostative dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 emerge tra la domanda e i cinque anni successivi al pagamento finale. In tal caso lo Stato membro procede a rettifica finanziaria conformemente alla disciplina dei fondi, e l’importo da recuperare deve essere proporzionato a natura, gravità, durata e reiterazione della condotta.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento non incide sui periodi di inammissibilità già avviati o modificati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/288 relativo al FEAMP. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021, quindi con efficacia retroattiva limitata al periodo di ammissibilità FEAMPA, senza pregiudicare certezza del diritto e affidamento legittimo.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito
Il regolamento si applica alle domande di sostegno FEAMPA e determina il periodo di inammissibilità per gli operatori che abbiano commesso le azioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) 2021/1139. Ai fini del testo, si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013; inoltre, i "punti di infrazione" sono quelli assegnati nel sistema di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Infrazioni gravi in materia di pesca
Una domanda è inammissibile, per il periodo indicato nell’allegato I, quando l’autorità competente accerta che l’operatore ha commesso o è responsabile di infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Ai fini della soglia e della durata si considerano le infrazioni commesse dal 1° gennaio 2013 per le quali esiste una decisione e, in deroga, solo quelle per cui i punti non sono stati annullati ex articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il periodo decorre dalla data della decisione dell’autorità competente.
Navi INN e paesi terzi non cooperanti
La domanda è inammissibile, per la durata dell’allegato II, se l’autorità competente accerta che l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008, oppure di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento. La decorrenza coincide con la decisione dell’autorità competente.
Reati ambientali nel settore dell’acquacoltura
Per gli operatori dell’acquacoltura, la domanda FEAMPA è inammissibile se un’autorità competente accerta la commissione, o la responsabilità, per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE. La durata è quella dell’allegato III e la decorrenza coincide con la decisione che accerta il reato. Si considerano le infrazioni/condotte rilevanti dal 1° gennaio 2013 per le quali sia stata adottata una decisione.
Frodi nel FEAMP o nel FEAMPA
Se un’autorità competente accerta che l’operatore ha commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne è responsabile, tutte le domande FEAMPA dell’operatore sono inammissibili secondo l’allegato IV. Il periodo inizia dalla data della decisione definitiva che accerta la frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371.
Accertamento della soglia e calcolo della durata
Lo Stato membro verifica se è raggiunta la soglia di inammissibilità secondo la colonna (a) degli allegati I-IV e, in caso positivo, determina la durata applicando la colonna (b) e, ove previsto, le colonne (c) e (d). Per le infrazioni gravi, l’allegato I distingue tra categorie 1 e 2 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e le altre infrazioni: per le prime, la soglia è 9 punti di infrazione con durata base di 12 mesi, prorogabile di 1 mese per ogni punto oltre soglia e riducibile di 4 mesi se vengono cancellati due punti; per le altre, la soglia è 1 infrazione con durata di 12 mesi per infrazione, aumentata di 2 mesi per le categorie 7, 9, 10, 11 o 12, e prorogata di 1 mese per ciascun punto assegnato se durante il periodo si commette un’infrazione grave di categoria 1 o 2.
Operatori con più pescherecci
Se un operatore possiede o controlla più pescherecci, il periodo di inammissibilità è accertato separatamente per ciascun peschereccio. Le domande dell’operatore sono inoltre inammissibili se oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati risultano inammissibili ai sensi degli articoli 3 o 4, oppure se il numero medio di punti di infrazione per peschereccio è pari o superiore a 7.
Trasferimento di proprietà del peschereccio
In caso di vendita o trasferimento di proprietà, il periodo di inammissibilità maturato per infrazioni anteriori al cambio di proprietà non si trasferisce al nuovo operatore. Tuttavia, se prima del cambio di proprietà erano già stati assegnati punti di infrazione e il nuovo operatore, dopo il trasferimento, commette un’infrazione grave rilevante, tali infrazioni e punti possono essere considerati per lo scatto e il calcolo dell’inammissibilità del nuovo operatore ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 8, paragrafo 2.
Revoca definitiva della licenza di pesca
Le domande dell’operatore la cui licenza di pesca sia stata revocata definitivamente per uno dei pescherecci posseduti o controllati sono inammissibili dalla data del ritiro fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Ciò vale sia quando la revoca avvenga ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, sia quando derivi da sanzioni per infrazioni gravi ex articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Recupero degli aiuti
Se una delle situazioni ostative di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 si verifica tra la presentazione della domanda e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno FEAMPA è soggetto a rettifica finanziaria da parte dello Stato membro ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/1139 e dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. L’importo da recuperare deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della violazione.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Il regolamento non incide sui periodi di inammissibilità già in corso o modificati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/288 per il FEAMP. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2021, con effetto retroattivo dichiarato compatibile con certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo.
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