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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1037

Regolamento (UE) 2022/1037 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza i glicolipidi come nuovo additivo alimentare con funzione di conservante, assegnando loro il numero E 246. La disciplina modifica l’elenco UE degli additivi autorizzati e ne fissa le condizioni d’uso in alcune categorie di bevande, oltre a introdurre nel regolamento sulle specifiche la definizione tecnica e i criteri di purezza del nuovo additivo. L’intervento si fonda sulla valutazione positiva di sicurezza dell’EFSA e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione dell’uso dei glicolipidi come conservanti in specifiche bevande e inserimento dell’additivo E 246 negli elenchi e nelle specifiche UE degli additivi alimentari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano additivi alimentari nell’Unione europea, con riguardo specifico ai glicolipidi impiegati come conservanti in talune bevande. Incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le condizioni d’uso, e sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, relativo alle specifiche di tali additivi. Le modifiche riguardano in particolare bevande aromatizzate, alcuni altri prodotti della categoria 14.1.5.2, birra analcolica e bevande a base di malto; restano escluse, per espressa previsione, le bevande a base di latte e derivati nella categoria 14.1.4.

Autorizzazione dei glicolipidi come conservanti nelle bevande

Il regolamento modifica la disciplina UE degli additivi alimentari per autorizzare i glicolipidi come conservanti in determinate bevande, attribuendo loro il numero E 246. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, e del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche tecniche degli additivi autorizzati.

Le motivazioni richiamano la domanda presentata nel dicembre 2019, la valutazione favorevole dell’EFSA del 4 maggio 2021 e la conclusione che l’esposizione prevista non pone problemi di sicurezza agli usi e ai livelli d’uso proposti. I glicolipidi sono descritti come prodotti mediante fermentazione del fungo Dacryopinax spathularia e idonei a prolungare la conservazione delle bevande grazie all’attività contro lieviti, muffe e batteri gram-positivi.

Modifica dell’elenco UE degli additivi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo l’allegato I del regolamento.

Nella parte B dell’allegato II, al punto 3, dopo l’additivo E 243 è inserita la nuova voce E 246 Glicolipidi tra gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

Nella parte E, l’additivo è inserito in tre categorie di prodotti:

  • categoria 14.1.4, bevande aromatizzate: limite massimo 50 mg/l, con esclusione delle bevande a base di latte e derivati;
  • categoria 14.1.5.2, altro: limite massimo 20 mg/l, solo per concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe;
  • categoria 14.2.1, birra e bevande a base di malto: limite massimo 50 mg/l, solo per birra analcolica e bevande a base di malto.

Specifiche dell’additivo E 246

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, inserendo la voce relativa ai glicolipidi. Le specifiche descrivono l’additivo come ottenuto mediante un processo di fermentazione con il ceppo selvatico MUCL 53181 del fungo Dacryopinax spathularia, utilizzando glucosio come fonte di carbonio e un processo a valle senza solventi, basato su filtrazione, microfiltrazione, precipitazione, lavaggio con acqua tamponata, pastorizzazione ed essiccazione mediante nebulizzazione.

Il testo fissa inoltre i principali parametri tecnici e di purezza:

  • contenuto totale di glicolipidi non inferiore al 93% su base anidra;
  • numero CAS 2205009-17-0;
  • limiti per acqua, proteine, grassi, sodio e contaminanti come arsenico, piombo, cadmio, mercurio e nichel;
  • criteri microbiologici relativi a carica aerobica totale, lieviti e muffe, coliformi e assenza di Salmonella spp. in 25 g.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione del nuovo additivo E 246

I glicolipidi sono autorizzati come conservanti e inseriti nell’elenco UE degli additivi alimentari con il numero E 246, a seguito della valutazione della loro sicurezza da parte dell’EFSA. L’autorizzazione discende dalla modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Condizioni d’uso nelle bevande

Nell’allegato II, parte E, il nuovo additivo E 246 è inserito: nella categoria 14.1.4 (bevande aromatizzate) con limite massimo di 50 mg/l, salvo le bevande a base di latte e derivati; nella categoria 14.1.5.2 (altro) con limite massimo di 20 mg/l e solo per concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe; nella categoria 14.2.1 (birra e bevande a base di malto) con limite massimo di 50 mg/l, limitatamente alla birra analcolica e alle bevande a base di malto.

Inserimento nelle categorie dell’elenco UE degli additivi

Nella parte B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo l’additivo E 243 viene inserita la voce E 246 Glicolipidi tra gli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è integrato con la voce E 246 glicolipidi, che contiene definizione, modalità di produzione, numero CAS 2205009-17-0, denominazione chimica, tenore minimo del 93% su base anidra, descrizione fisica, parametri di identificazione, limiti di purezza e criteri microbiologici.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentarinormazione tecnica

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