Parere n. 268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora Miriam Ronca contro il Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per l’annullamento dei provvedimenti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione alla decisione in sede straordinaria è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che, per effetto dell’opposizione, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale. Di conseguenza, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Impugnazione dei provvedimenti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, contro gli atti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso. Ha articolato quattro motivi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alle ripetute interruzioni della propria esposizione da parte di alcuni componenti della commissione, in contrasto con l’indicazione contenuta nel verbale n. 1 del 16 aprile 2025 secondo cui la commissione avrebbe dovuto astenersi dai commenti durante i colloqui; all’assenza di motivazione sulla distribuzione dei candidati tra le tre sottocommissioni; all’illegittimità del divieto di registrazione delle prove orali, che avrebbe impedito di fornire elementi di prova sui vizi dedotti.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione dell’amministrazione è stata ritenuta rituale e tempestiva. Tale opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario; il parere applica inoltre il meccanismo dell’opposizione amministrativa e della conseguente trasposizione in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dall’amministrazione contro un ricorso straordinario determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per effetto della trasposizione in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito né dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
Ricorso straordinario sul mancato superamento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, relativo agli atti con cui è stato rilevato il mancato superamento della prova orale del concorso per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, indetto con decreto ministeriale n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato quattro motivi, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato:
- le ripetute interruzioni della propria esposizione da parte di alcuni componenti della commissione, in contrasto con l’indicazione contenuta nel verbale n. 1 del 16 aprile 2025, secondo cui la commissione avrebbe dovuto astenersi dai commenti durante i colloqui;
- l’assenza di motivazione in ordine alla distribuzione dei candidati tra le tre sottocommissioni;
- l’illegittimità del divieto di registrazione delle prove orali, che avrebbe impedito di fornire elementi di prova sui vizi denunciati.
Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Opposizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso al Consiglio di Stato l’atto di opposizione notificato alla ricorrente il 1° ottobre 2025. La Sezione ha verificato che l’opposizione era stata proposta in modo rituale e tempestivo.
Effetti della trasposizione
L’opposizione rituale e tempestiva ha determinato la trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale. Per tale ragione, il ricorso non poteva più essere esaminato dal Consiglio di Stato nella sede consultiva propria del ricorso straordinario.
La Sezione non ha quindi esaminato le contestazioni riguardanti lo svolgimento della prova orale, la composizione e l’organizzazione delle sottocommissioni, il divieto di registrazione o l’istanza cautelare.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
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