Cassazione Penale, Sentenza n. 27553/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato per ricettazione di un dipinto, con pena di tre anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di norme processuali, deducendo che il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato con gli avvisi ancora riferiti alla disciplina emergenziale, senza l'indicazione della facoltà di chiedere la trattazione orale entro quindici giorni, e comunque senza rispetto del termine di quaranta giorni per la citazione in appello, con notifica al difensore tardiva e all'imputato solo nove giorni prima dell'udienza; (2) travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito rilievo alla difformità della firma apposta sul documento di consegna del dipinto, ritenendo non necessaria una querela di falso e inferendone la consapevolezza dell'origine illecita del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il nuovo termine di quaranta giorni per la citazione in appello non si applicava al giudizio in questione, essendo l'atto di appello stato depositato prima del 1 luglio 2024; inoltre, la violazione del termine a comparire integrava una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, mentre l'eccezione era stata proposta solo con il ricorso per cassazione; infine, l'omesso avviso della facoltà di chiedere la trattazione orale non è assistito da nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché prospettava un travisamento della prova in realtà inesistente e, comunque, una richiesta di rivalutazione del merito; il ricorso si è inoltre rivelato aspecifico, poiché non si confrontava con l'intero quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito (dichiarazioni dell'antiquario, viaggio per la consegna del dipinto, localizzazione del cellulare, contatti con il presunto autore del furto). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di norme processuali; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata o non conducente.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello, introdotto dalla riforma, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024.
art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
L'omesso avviso della facoltà di chiedere la trattazione orale non è sanzionato con nullità, ma integra una mera irregolarità.
art. 180 cod. proc. pen.
Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite nei termini previsti, quindi prima della deliberazione della sentenza di appello.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La genericità o aspecificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando manca la correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 648 c.p.
È il reato per cui l'imputato era stato condannato: ricettazione di un dipinto di provenienza illecita.
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti.
art. 610 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti.
Massime di principio
- Il termine di quaranta giorni per la vocatio in iudicium nel giudizio di appello, introdotto dalla riforma del 2022, opera solo per le impugnazioni proposte dal 1 luglio 2024; per gli atti anteriori continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
- La violazione del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, altrimenti resta sanata.
- L'omissione dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere la trattazione orale non è assistita da nullità quando la legge non la sanziona espressamente; in tal caso si tratta di irregolarità priva di effetti invalidanti.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia male rappresentato il contenuto oggettivo della prova o abbia utilizzato un elemento non esistente o non acquisito; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del significato probatorio delle risultanze.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con l'intero compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito; la mancata correlazione tra censure e ratio decidendi determina aspecificità e inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto le spoglie del travisamento della prova, specie quando la decisione sia sorretta da una pluralità di elementi convergenti.
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