Cassazione Civile, Ordinanza n. 15775/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d'appello che aveva confermato la liquidazione di euro 800 a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento che aveva compreso una fase di cognizione, una fase esecutiva e un successivo giudizio di ottemperanza. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il ricorso per equa riparazione fosse tardivo perché il termine semestrale avrebbe dovuto decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva nel 2015, ritenuta provvedimento definitivo idoneo a soddisfare la pretesa, e non dalla conclusione del giudizio di ottemperanza definito nel 2019. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 3 L. n. 89/2001, contestando la legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la parte di indennizzo riferita alla durata del giudizio di ottemperanza, che avrebbe dovuto gravare sul diverso Ministero competente per i giudizi amministrativi; ha inoltre sostenuto che, se vi è domanda relativa a procedimenti svolti davanti a giudici ordinari e amministrativi, occorre convenire entrambe le amministrazioni e che il giudice deve distinguere i ritardi imputabili a ciascuna.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che il termine di decadenza per proporre domanda ex L. n. 89/2001 decorre, quando il creditore non abbia ottenuto effettivo soddisfacimento con l'esecuzione ordinaria, dalla definizione del giudizio di ottemperanza, che è equiparabile funzionalmente alla fase esecutiva. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la domanda di equa riparazione per la durata del giudizio di ottemperanza non potesse essere posta interamente a carico del Ministero della giustizia, dovendo essere convenuto anche il diverso Ministero passivamente legittimato per la fase amministrativa; poiché tale eccezione era stata tempestivamente proposta, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del soggetto corretto ai sensi della L. n. 260/1958. Per questo ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei due motivi di ricorso.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
Il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del rimedio satisfattivo che abbia effettivamente realizzato il credito; se l'ordinanza di assegnazione non ha comportato effettivo pagamento, il dies a quo può coincidere con la definizione del giudizio di ottemperanza.
art. 6 CEDU
L'esecuzione della decisione definitiva fa parte integrante del processo; il diritto al tribunale sarebbe illusorio se la decisione restasse ineseguita.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
Le amministrazioni passivamente legittimate vanno individuate in relazione ai singoli procedimenti la cui durata è dedotta come irragionevole, anche se connessi tra loro.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies
Le norme in materia di esecuzione dell'indennizzo confermano che il creditore può attivare rimedi esecutivi e, in mancanza di soddisfazione, anche l'ottemperanza.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 sexies, commi 7, 8 e 11
Le disposizioni non escludono il concorso tra esecuzione e ottemperanza, ma sottendono la possibilità di utilizzare entrambi i rimedi fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
L. 25 giugno 1958, n. 260, art. 4
L'errore nell'individuazione del ministero evocato in giudizio deve essere eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; il giudice deve assegnare un termine per rinnovare la notificazione al soggetto corretto, pena nullità della decisione resa senza corretta instaurazione del contraddittorio.
art. 553 c.p.c.
È richiamato come norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione divenuta definitiva in sede esecutiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase esecutiva e il successivo giudizio di ottemperanza vanno letti in modo unitario rispetto al giudizio presupposto, ma il termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre solo dalla definitiva cessazione del rimedio che abbia effettivamente soddisfatto il creditore.
- L'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva non fa decorrere automaticamente il termine semestrale se non è seguita dall'effettiva riscossione del credito; in tal caso il creditore può legittimamente ricorrere al giudizio di ottemperanza, anche in via concorrente o successiva rispetto all'esecuzione ordinaria.
- Quando la domanda di equa riparazione riguarda ritardi imputabili a procedimenti diversi, anche se collegati tra loro e svolti davanti a giudici differenti, la legittimazione passiva va ripartita in relazione a ciascun procedimento e il giudice deve distinguere i ritardi e quantificare separatamente il relativo indennizzo.
- L'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale convenuta non comporta di per sé sanatoria sostanziale: se l'Avvocatura dello Stato eccepisce tempestivamente l'errore di notifica o di individuazione del ministero, il giudice deve ordinare la rinnovazione del contraddittorio verso il soggetto effettivamente legittimato.
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