Cassazione Penale, Sentenza n. 35186/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello in ordine a: 1) l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 c.p. (violenza sulle cose), sostenendo che dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla conversazione intercettata non risultava la sussistenza dell'aggravante e che la foratura dello pneumatico operata da Vincenzo non aveva nesso di strumentalità rispetto al furto; 2) l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., contestando la qualificazione come recidiva specifica e reiterata/infraquinquennale senza adeguata motivazione e richiedendo la valutazione dei precedenti (alcuni remoti nel tempo); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. In appello la difesa aveva tuttavia rinunciato alla maggior parte dei motivi, riservando soltanto quelli relativi all'esclusione dell'aggravante della recidiva, alla concessione delle attenuanti generiche e alla rimodulazione della pena, e aveva concordato con il PG una pena finale (patteggiamento in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto decisivo che in sede di appello il difensore avesse rinunciato alla generalità dei motivi di gravame ed avesse concordato con il PG la pena finale (anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per ciascuno), applicando la disciplina del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.). In base alla giurisprudenza richiamata, la misura della pena concordata in patteggiamento in appello non è sindacabile in cassazione salvo che sia illegale; pertanto i rilievi sostanziali sulla prova e sulle aggravanti/recidiva non hanno formato oggetto di valutazione in questa sede. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n. 2 c.p.
Aggravante della violenza sulle cose; i ricorrenti contestavano la sua applicazione (natura e nesso funzionale della condotta), ma il giudizio sulla questione non è stato riesaminato in Cassazione a causa della rinuncia e dell'accordo sul patteggiamento in appello
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; i ricorrenti sostenevano la erronea applicazione della recidiva specifica/reiterata e la mancata valutazione della distanza temporale e dell'effettiva capacità di aggravamento della personalità criminale, ma la valutazione non è stata disamina dalla Cassazione per ragione di inammissibilità del ricorso
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina del patteggiamento in appello: la Corte ha richiamato il principio per cui la pena concordata in appello non è sindacabile in Cassazione quanto alla sua entità, salvo che la pena stessa sia illegale
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto nel sistema il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), norma richiamata per escludere il sindacato in Cassazione sulla pena concordata
Massime di principio
- La rinuncia espressa in appello ad alcuni motivi limita fortemente la possibilità di sollevare quegli stessi profili in Cassazione: se vengono formalmente abbandonati, il gravame è in gran parte inammissibile.
- Quando la pena è il frutto di un patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), la sua misura non può essere impugnata in Cassazione salvo che ricorra un vizio di legittimità della pena stessa; quindi concordare la pena in appello comporta un forte vincolo e riduce le chance di successo in sede di legittimità.
- Per contestare l'aggravante della violenza sulle cose è necessario dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità o di funzionalità della condotta rispetto al reato: elementi fattuali e probatori (dichiarazioni della vittima, intercettazioni, dati di fatto relativi alla condotta) devono essere esplicitamente valutati e motivati in sentenza.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione puntuale sui precedenti, sulla loro natura (specifici o generici), sulla reiterazione e sul loro effetto ai fini della maggiore offensività; precedenti molto remoti o isolati possono ostare all'applicazione automatica della recidiva senza adeguata motivazione.
- Se si intende riservare la possibilità di sindacare in sede di legittimità profili come l'aggravante o la recidiva, è prudente evitare rinunce generali in appello o la conclusione di un patteggiamento che comprenda quegli aspetti, salvo che non si concordi esplicitamente di mantenere riserve su determinati punti.
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