Cassazione Civile, Ordinanza n. 23024/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società italiana che percepiva royalties da due consociate estere del medesimo gruppo per la concessione del marchio. L'Ufficio ha ritenuto che la riduzione della percentuale delle royalties, intervenuta con accordo del 2002, non fosse più allineata al valore normale di mercato e ha recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP per l'anno 2008. La società ha impugnato l'atto deducendo, in primo grado e poi in appello, la carenza di motivazione dell'avviso e l'infondatezza della pretesa. In cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 9 e 110, commi 2 e 7, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inferiore al valore normale la misura delle royalties; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la doglianza relativa all'esclusione, dalla base di calcolo delle royalties, del fatturato infragruppo derivante da vendite tra consociate; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente sul punto della congruità delle royalties rispetto al valore normale. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha affermato che la motivazione della CTR non era né omessa né apparente né contraddittoria, perché il giudice di merito aveva valorizzato: l'accordo originario del 1998 al 2%; la successiva riduzione al 0,50% giustificata da esigenze interne al gruppo e non da condizioni di mercato; e fonti indipendenti che collocavano le royalties di settore su livelli superiori. Ha inoltre ritenuto che la disciplina del transfer pricing imponga comunque l'applicazione del valore normale, a prescindere dalle dinamiche interne del gruppo, e che la contribuente non avesse dimostrato l'errore della valutazione di merito. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge sul valore normale delle royalties
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e per omessa pronuncia
art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
definisce il valore normale come prezzo di beni e servizi praticato in condizioni di libera concorrenza; richiesto per la disciplina del transfer pricing
art. 110, commi 2 e 7, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato come base normativa della rettifica fiscale delle transazioni infragruppo non eseguite a valori di mercato
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o mancante
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza e sulla nullità per motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di appello
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che, in tema di transfer pricing, grava sul contribuente l'onere di provare i valori di mercato normali
art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, ma il motivo è rimasto assorbito
artt. 18 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel ricorso incidentale condizionato, ma la relativa questione è rimasta assorbita
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria non deve provare una specifica finalità elusiva, essendo sufficiente la prova dell'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.
- Quando il Fisco contesti il valore delle operazioni infragruppo, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che i corrispettivi applicati corrispondono al valore normale di mercato, potendo il giudice utilizzare anche fonti indipendenti e dati comparativi diversi da quelli prodotti dalla parte.
- La disciplina del transfer pricing impone di assumere come parametro il valore normale determinato in condizioni di libera concorrenza, senza che le esigenze interne al gruppo societario possano giustificare, di per sé, una riduzione del corrispettivo rilevante fiscalmente.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando sia priva di reale iter argomentativo; non ricorre tale vizio se il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e le fonti probatorie poste a base della decisione.
- Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente disattesa dalla decisione adottata sul punto sostanziale oggetto di censura.
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