Cassazione Civile, Ordinanza n. 33787/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo numeroso di medici, che aveva frequentato e concluso scuole di specializzazione in medicina in anni antecedenti all'anno accademico 2006-2007, aveva chiesto il riconoscimento di una remunerazione ritenuta adeguata per il periodo di specializzazione, sostenendo che il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo della direttiva 93/16/CE, avesse introdotto un trattamento economico più favorevole che avrebbe dovuto applicarsi anche retroattivamente. Avevano inoltre domandato l'incremento annuale della remunerazione in base al tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché il versamento dei contributi previdenziali e, in via subordinata, avevano riproposto questioni di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte d'appello aveva già rigettato le domande, ritenendo che l'adeguata remunerazione fosse stata validamente recepita con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che il sistema del d.lgs. n. 368 del 1999 fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, divenuta operativa solo dal 2006-2007. Nel ricorso per cassazione i medici hanno articolato nove motivi: (1) diritto ai contributi previdenziali e al miglior trattamento economico ex art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999; (2) diritto all'incremento annuo della remunerazione; (3) diritto alla rivalutazione triennale; (4) omessa rimessione alla Corte UE sulla copertura previdenziale; (5)-(7) omessa pronuncia o dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999 per violazione di vari parametri costituzionali e convenzionali; (8) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa; (9) censura sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., i primi tre motivi, perché la questione era coperta da giurisprudenza consolidata: la direttiva 93/16/CE non aveva innovato il quadro precedente, lo Stato italiano aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 all'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata, e il successivo sistema del d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non suscettibile di applicazione retroattiva ai corsi già conclusi. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, escludendo la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto assorbiti i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, poiché la motivazione sui primi motivi escludeva i presupposti per questioni di costituzionalità e per la domanda subordinata di arricchimento senza causa. Ha infine respinto il nono motivo sulle spese, reputandolo generico e comunque infondato, anche perché la liquidazione non superava i parametri tariffari applicabili. La sentenza di legittimità ha quindi confermato integralmente la decisione di merito, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
borsa di studio e meccanismo di incremento annuale e triennale
ha attuato in modo sufficiente l'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi; il successivo blocco degli incrementi è stato ritenuto legittimo
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
migliore trattamento economico
disciplina il nuovo contratto di formazione specialistica, ma non fonda un diritto retroattivo per i periodi di specializzazione anteriori all'entrata in vigore operativa della nuova disciplina
art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999
differimento dell'entrata in vigore al 2006-2007
il differimento rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra violazione del diritto UE o dell'art. 3 Cost.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
giurisprudenza consolidata
i motivi sono inammissibili quando la questione è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità
art. 267 TFUE
non occorre il rinvio alla Corte di giustizia quando la questione è già risolta e non emergono dubbi interpretativi rilevanti
art. 112 c.p.c.
la censura è stata assorbita dalla soluzione dei motivi principali
artt. 91 e 92 c.p.c.
la liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta e non sproporzionata
d.m. n. 55 del 2014
parametri per la liquidazione delle spese
richiamato per valutare la congruità della liquidazione operata in appello
art. 111 Cost.
motivazione e giusto processo
richiamato nelle censure sulle spese, ma non ritenuto violato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
motivazione della sentenza
invocato contro la statuizione sulle spese, senza esito favorevole ai ricorrenti
art. 3 Cost.
il differimento dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole non è irragionevole
artt. 36 e 97 Cost.
adeguatezza della retribuzione e buon andamento
non conducono, nel caso, a riconoscere la retroattività della disciplina più favorevole
art. 117 Cost.
parametro interposto rispetto all'art. 1 Prot. add. CEDU
la questione è stata assorbita dalla non fondatezza della pretesa principale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato in via subordinata, ma non ha inciso sull'esito
Massime di principio
- La direttiva comunitaria che codifica testi precedenti e mantiene invariata la nozione di remunerazione adeguata non impone, di per sé, un nuovo standard economico retroattivo, se lo Stato aveva già previsto una forma di remunerazione conforme al vincolo europeo.
- In materia di medici specializzandi, la determinazione dell'ammontare della remunerazione adeguata rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, che può modulare anche l'entrata in vigore di una disciplina più favorevole senza incorrere automaticamente in violazione del diritto dell'Unione o dell'art. 3 Cost.
- Il contratto di formazione specialistica non è equiparabile a un rapporto di lavoro subordinato e non consente, per questa via, di invocare l'art. 36 Cost. per ottenere una retribuzione parametrata a quella del personale medico dipendente.
- Il blocco normativo degli incrementi annuali e triennali della borsa di studio dei medici specializzandi può essere giustificato da scelte di politica economica e di contenimento della spesa pubblica, se operate dal legislatore con disposizione espressa.
- Quando sul punto esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata, i motivi di ricorso che ripropongono la medesima questione sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.; correlativamente, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se non emergono nuovi dubbi interpretativi.
- Le censure di omessa pronuncia o di illegittimità costituzionale restano assorbite quando la soluzione del merito esclude in radice il presupposto delle domande subordinate o delle questioni ulteriori.
- La contestazione della liquidazione delle spese deve indicare specificamente il vizio denunciato; doglianze generiche sulla sproporzione non sono sufficienti se la liquidazione resta entro i parametri applicabili.
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