Sentenza n. 14685/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento della dichiarazione di inefficacia della s.c.i.a. presentata dalla ricorrente il 21 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA edilizia in variante e ordine di non eseguire le trasformazioni edilizie comunicate, con rilevazione dell'abusività delle opere già realizzate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata il 21 marzo 2023, relativa a un più ampio intervento assentito con permesso di costruire del 2017 e successivamente interessato da una variante sostanziale non inizialmente autorizzata. Deduceva, in primo luogo, che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato il diniego comunale della variante e che tale annullamento avrebbe legittimato le opere realizzate; sosteneva inoltre che le modifiche fossero minime e non essenziali, quindi assentibili mediante SCIA ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 380/2001. Contestava il richiamo ai poteri di vigilanza edilizia e agli interventi ripristinatori, anche perché le opere sarebbero state eseguite in forza di un valido titolo e il termine di sospensione dei lavori sarebbe decorso. Con il secondo motivo contestava la qualificazione dell'edificio denominato A come autonomo rispetto agli altri fabbricati, sostenendo che l'incremento in altezza riguardasse uno stenditoio condominiale qualificabile come volumetria accessoria; negava inoltre la rilevanza del regolamento edilizio tipo per mancato recepimento regionale e comunale e deduceva l'illogicità della valutazione amministrativa sull'inammissibilità dello stenditoio e dei locali tecnici in quota. La ricorrente chiedeva anche l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, ritenendo giuridicamente autonoma la controversia relativa all'occupazione di suolo pubblico da parte della gru. Ha poi dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché Roma Capitale, dopo l'introduzione del giudizio, aveva rilasciato un permesso di costruire in variante e in sanatoria, assentendo le medesime modifiche oggetto della SCIA dichiarata inefficace. Poiché la ricorrente aveva insistito per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, il Collegio ha esaminato le censure ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., respingendole. Ha chiarito che l'annullamento giurisdizionale del diniego di variante non aveva accertato la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso, ma aveva rilevato carenze istruttorie e motivazionali, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Pertanto, tale annullamento non aveva reso automaticamente legittime le opere eseguite in difformità dai titoli allora efficaci. La SCIA non poteva essere utilizzata per regolarizzare o autorizzare interventi realizzati in presenza di opere abusive non sanate e, comunque, non era idonea a consentire variazioni essenziali al permesso di costruire. Il superamento delle soglie relative all'aumento di volume e di altezza qualificava gli interventi come variazioni essenziali. In particolare, l'edificio A era stato innalzato da 16 a 19,2 metri, con incremento superiore al 10%; i tre fabbricati dovevano essere considerati edifici autonomi, anche sulla base del permesso di costruire, del progetto presentato al genio civile e dei criteri interpretativi del regolamento edilizio tipo e del d.m. 1820/1960. Il regolamento edilizio tipo, anche se non recepito, poteva essere utilizzato quale ausilio ermeneutico e di semplificazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto illogica la qualificazione delle opere come mero stenditoio condominiale, considerata la sproporzione tra la superficie del lavatoio e quella dello stenditoio e l'aggravio urbanistico derivante dalla collocazione in quota dei locali tecnici. Ha quindi respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento, compensando le spese.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA non può essere utilizzata per interventi qualificabili come variazioni essenziali di un permesso di costruire; il giudice ha inoltre escluso che possa abilitare interventi in presenza di opere abusive non sanate.
art. 22, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001
Esclude l'utilizzo della SCIA per le variazioni essenziali ai permessi di costruire.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Rileva per la nozione di variazione essenziale.
art. 17, comma 1, lett. c) e d), l.r. Lazio 15/2008
Qualifica come variazioni essenziali, tra l'altro, gli aumenti superiori alle soglie stabilite per volume o superficie e le modifiche dell'altezza oltre i limiti previsti per il numero di piani dell'edificio.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato nell'ambito dei poteri comunali di vigilanza sull'attività edilizia e degli interventi diretti a impedire la prosecuzione dell'illecito.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Impone l'esame dell'illegittimità dell'atto, nonostante l'improcedibilità della domanda demolitoria, quando il ricorrente vi insista ai fini risarcitori.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti per il rinvio della trattazione, poiché la controversia connessa relativa all'occupazione di suolo pubblico era giuridicamente autonoma.
art. 14 l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15
È richiamato dalla ricorrente e dall'amministrazione nel quadro della disciplina regionale della vigilanza e degli interventi edilizi, ma non costituisce il fondamento decisivo dell'accertamento finale.
l.r. Lazio 18 luglio 2017, n. 7, art. 6
Disciplina la variante sostanziale al permesso di costruire oggetto del precedente procedimento amministrativo e giurisdizionale.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale del diniego di una variante edilizia, quando non accerti la formazione del titolo per silenzio-assenso e disponga il riesercizio del potere mediante un nuovo provvedimento espresso, non rende di per sé legittime le opere realizzate in difformità dai titoli edilizi allora efficaci.
- La SCIA edilizia non può essere utilizzata per autorizzare o regolarizzare interventi eseguiti in difformità dai titoli edilizi e non può sostituire il permesso di costruire richiesto per una variazione essenziale.
- Gli aumenti di altezza eccedenti le soglie previste dalla normativa regionale integrano variazioni essenziali del permesso di costruire; la loro realizzazione non può essere ricondotta a una mera variazione non essenziale mediante la qualificazione funzionale dell'opera come volumetria accessoria o stenditoio.
- Ai fini della qualificazione delle variazioni di un intervento edilizio, fabbricati distinti nel titolo edilizio e nella documentazione progettuale possono essere considerati autonomi edifici; il relativo incremento di altezza deve essere valutato con riferimento a ciascun edificio.
- Il regolamento edilizio tipo, pur non costituendo fonte normativa in assenza di recepimento, può assumere funzione interpretativa e di ausilio nella qualificazione tecnica e giuridica degli elementi edilizi.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rilascia un nuovo titolo edilizio che assorbe e legittima le medesime modifiche oggetto dell'atto impugnato, la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se il ricorrente insiste ai fini risarcitori, il giudice deve comunque esaminare la questione di illegittimità dell'atto.
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