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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13996/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 notificato a un contribuente che svolgeva attività di parrucchiere. L’Ufficio contestava maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, fondandosi su elementi ritenuti sintomatici di antieconomicità e inattendibilità contabile: ricavi non dichiarati, scoperti di cassa, omessa fatturazione di acquisti e deduzione di costi asseritamente non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto integralmente le censure del contribuente quanto ai maggiori ricavi, ritenendo inapplicabile l’accertamento analitico-induttivo per difetto dei presupposti dell’art. 10, comma 4, l. n. 146/1998, e aveva inoltre esaminato in parte l’appello incidentale dell’Ufficio sui costi e sul recupero IVA. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente svalutato gli indizi addotti dall’Ufficio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al calcolo del consumo di ossigeno/acqua ossigenata utilizzato per stimare le prestazioni; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo dell’appello incidentale relativo a ricavi non annotati ai fini IVA; 4) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse travolto integralmente il recupero a imposta invece di rideterminare soltanto i maggiori ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la decisione della CTR si fondava principalmente su una ratio non censurata dall’Ufficio: l’inapplicabilità dell’accertamento analitico-induttivo per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 10, comma 4, l. n. 146/1998, nel testo allora vigente, essendo la differenza tra ricavi dichiarati e accertati inferiore alla soglia del 40% e comunque non superiore a 50.000 euro. Di conseguenza, le contestazioni sulla stima del consumo di prodotto per tinture risultavano irrilevanti ai fini della cassazione. È stato rigettato anche il quarto motivo, perché, una volta esclusa la legittimità del metodo accertativo, la parte relativa ai maggiori ricavi non poteva che cadere. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTR, pur in modo sintetico, aveva comunque esaminato anche il secondo motivo dell’appello incidentale dell’Ufficio, come si desume dal passaggio motivazionale che accoglie l’appello incidentale "limitamente al primo motivo", lasciando intendere il rigetto del secondo. L’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo

    richiamato come base dell’accertamento analitico-induttivo; la Corte rileva che la doglianza dell’Ufficio non incide sulla ratio della CTR, fondata sulla mancanza dei presupposti applicativi previsti dalla disciplina speciale richiamata dall’art. 10 l. n. 146/1998.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall’Agenzia in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio e alla valutazione degli indizi nell’accertamento; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla mancata critica alla ratio principale della CTR.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici; la Corte osserva che la critica sulle presunzioni non è utile a superare la decisione di merito fondata sull’inapplicabilità del metodo accertativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 10, comma 4, l. n. 146 del 1998

    "Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici... non possono essere effettuate... qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati"

    la Corte conferma che la CTR ha fondato la propria decisione sull’inapplicabilità dell’accertamento analitico-induttivo perché, secondo i dati richiamati, non ricorrevano i presupposti quantitativi previsti dalla norma allora vigente.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dall’Agenzia per sostenere che il giudice tributario non avrebbe potuto annullare integralmente il recupero; la Corte rileva che, una volta escluso il metodo accertativo, la parte di ripresa relativa ai maggiori ricavi non poteva che cadere.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha comunque mostrato di aver deciso anche sul secondo motivo dell’appello incidentale, sia pure sinteticamente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la memoria del controricorrente in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura rivolta alla motivazione della sentenza di merito è inidonea a determinare la cassazione se non aggredisce la ratio decidendi effettivamente decisiva posta a fondamento della decisione.
  • Quando il giudice tributario fonda l’annullamento dell’accertamento sulla mancanza dei presupposti legali per l’utilizzo del metodo analitico-induttivo, le contestazioni dell’Ufficio sulla singola stima presuntiva dei ricavi diventano irrilevanti se non scalfiscono quella premessa normativa.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se la censura mira in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio già considerato dal giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando dalla motivazione, anche sintetica, risulti che il giudice abbia comunque deciso sul motivo di impugnazione, escludendo implicitamente la fondatezza delle ulteriori censure.
  • Se una ripresa fiscale è costruita su un metodo accertativo ritenuto inapplicabile, la parte di pretesa relativa ai maggiori ricavi non può essere mantenuta solo mediante una rideterminazione numerica alternativa, salvo che residui un diverso e autonomo fondamento impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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