Sentenza n. 1131/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - della “Procedura aperta Telematica per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 38/2021, della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e completamento e della successiva gestione dell’impianto sportivo a servizio del tennis (artt. 4 del d.lgs. n. 38/2021 e 193 del d.lgs. n. 36/2023)”; - della determinazione dirigenziale n. 3056 del 21.11.2025 del Comune di Porto Torres, pubblicata in data 1.12.2025 sul sito del Comune di Porto Torres con scadenza al 30.12.2025, con cui è stata indetta la “Procedura di gara aperta e telematica, ex artt. 4 del D.Lgs. n. 38/2021 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e completamento e della successiva gestione dell'impianto sportivo a servizio del tennis”; - del Disciplinare di gara e di tutti gli allegati alla predetta procedura (Bando, Capitolato, Schema di Convenzione, Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, etc.); - della Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26.9.2024, con cui è stato dichiarato il pubblico interesse sulla proposta presentata dall’ASD Tennis Club Porto Torres; - della determinazione dirigenziale n. 2242 del 10.9.2024, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi preliminare; - della nota prot. GE/2024/0031875 del 31.7.2024, con cui il Dirigente del Comune di Porto Torres ha riscontrato la richiesta di chiarimenti formulata nell’interesse del ricorrente; - della nota del 13.3.2024, con cui il Comune di Porto Torres ha comunicato al dott. Mura la necessità di conformare ogni proposta alla Deliberazione n. 81/2022; - della nota del 26.3.2024, con cui il Comune di Porto Torres ha riscontrato la manifestazione di contrarietà presentata dai proprietari confinanti; - della Deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 30.12.2022, con cui è stato approvato l’atto di indirizzo per la concessione e valorizzazione dell’area standard in oggetto, modificandone la destinazione d’uso; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati, “ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti”; nonché, occorrendo, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini della corretta riedizione del procedimento scevra dai vizi lamentati, ovvero, per la condanna per equivalente monetario, da liquidarsi per equivalente o in via subordinata per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno a titolo di danno emergente e lucro cessante (perdita di chance).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto sportivo per il tennis, unitamente agli atti presupposti, tra cui la modifica della destinazione dell'area, la dichiarazione di pubblico interesse e gli atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la scelta del Comune di destinare un'area comunale alla realizzazione e gestione di un impianto sportivo per il tennis, anziché accogliere la precedente manifestazione d'interesse da lui formulata per un parco urbano con campi da tennis e paddle. Con il primo motivo ha dedotto violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, concorrenza e par condicio, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento, sostenendo che la modifica della destinazione urbanistica e la successiva gara fossero state costruite su misura per l'ASD Tennis Club Porto Torres, soggetto confinante e promotore dell'iniziativa. Ha inoltre contestato i requisiti e i criteri della procedura, nonché il diritto di prelazione attribuito al promotore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sul conflitto di interessi e sull'obbligo di astensione, sostenendo che il vicepresidente dell'associazione beneficiaria fosse anche responsabile dell'ufficio tecnico comunale che aveva curato la modifica urbanistica. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e mancato bilanciamento degli interessi, lamentando l'omessa valutazione della propria proposta e delle criticità rappresentate dai proprietari confinanti, riguardanti impatto acustico, visivo, svalutazione immobiliare e vicinanza a una struttura sanitaria. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione degli atti presupposti e la carenza di legittimazione e interesse, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni processuali, decidendo la causa nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha ritenuto che la scelta consiliare sulla destinazione urbanistica e sulla valorizzazione dell'area rientrasse nell'ampia discrezionalità comunale di pianificazione e valorizzazione del patrimonio, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento. Tali vizi non sono stati ravvisati: l'iniziativa perseguiva la valorizzazione degli impianti sportivi comunali mediante partenariato pubblico-privato, la promozione dello sport e la modernizzazione delle infrastrutture, ed era formalmente aperta a tutti gli interessati. Il ricorrente, inoltre, non aveva tempestivamente impugnato la nuova destinazione urbanistica e, pur avendo annunciato un progetto alternativo, non ne aveva presentato uno concreto e valutabile. Il procedimento è stato ritenuto conforme all'art. 4 del d.lgs. 38/2021, che prevede una struttura bifasica composta dalla proposta e dalla successiva gara aperta, nonché il diritto di prelazione del promotore. La prelazione non è stata considerata un vantaggio indebito, poiché è prevista dalla legge per incentivare il PPP e compensare il rischio e i costi anticipati dal promotore. Il secondo motivo è stato respinto perché dagli atti risultava che i provvedimenti erano stati adottati dal dirigente dell'Area tecnica, mentre il dipendente indicato dal ricorrente non era il dirigente responsabile e non aveva partecipato agli atti della procedura; inoltre, egli aveva comunicato tempestivamente la propria posizione nell'associazione. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito. La domanda risarcitoria non è stata accolta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità dell'amministrazione è stato invocato dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
I principi generali dell'azione amministrativa sono stati invocati in relazione alla dedotta costruzione della procedura a vantaggio di un singolo operatore; la censura è stata respinta.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Sono stati invocati per contestare il difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione; il giudice non ha ritenuto sussistenti tali vizi.
art. 6-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata in materia di conflitto di interessi, ma il giudice ha escluso che il dipendente indicato avesse partecipato agli atti della procedura.
art. 7 d.P.R. 62/2013
La norma sull'obbligo di astensione è stata richiamata dal ricorrente; la censura è stata respinta per insussistenza, in concreto, della partecipazione del dipendente agli atti contestati.
art. 4 d.lgs. 38/2021
Disciplina una forma bifasica di partenariato pubblico-privato, articolata nella presentazione della proposta e nella successiva gara aperta, prevedendo il diritto di prelazione del promotore. Il TAR ha ritenuto conforme a tale disciplina la procedura impugnata.
art. 193 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa della procedura di concessione e partenariato pubblico-privato oggetto di gara; la procedura è stata ritenuta legittima.
art. 4, comma 11, d.lgs. 38/2021
Prevede il diritto di prelazione del promotore, esercitabile al termine della gara qualora il promotore non risulti vincitore; il giudice lo ha qualificato come meccanismo legale di incentivo al PPP e compensazione del rischio d'impresa e dei costi di progettazione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dal ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente; la domanda risarcitoria non è stata accolta in ragione del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le scelte comunali relative alla destinazione urbanistica e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
- Nella procedura bifasica di partenariato pubblico-privato prevista dall'art. 4 del d.lgs. 38/2021, la proposta approvata dall'amministrazione può essere posta a base di una successiva gara aperta e il proponente può beneficiare del diritto di prelazione previsto dalla legge.
- Il diritto di prelazione attribuito ex lege al promotore di un'operazione di partenariato pubblico-privato non costituisce, di per sé, una violazione della concorrenza o della par condicio, poiché è funzionale a incentivare l'iniziativa privata e a compensare il rischio d'impresa e i costi di progettazione sostenuti prima dell'esito della gara.
- La deduzione di un conflitto di interessi richiede la dimostrazione della partecipazione del soggetto interessato agli atti del procedimento; il solo ruolo ricoperto in un'associazione beneficiaria, in assenza di partecipazione agli atti e a fronte della comunicazione della propria posizione, non è sufficiente a determinare l'illegittimità della procedura.
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