Sentenza del 01/12/2021 n. 5495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento e movimentazioni finanziarie - Autorizzazione e legittimità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accesso e utilizzo delle movimentazioni bancarie per finalità di accertamento fiscale. Si contesta l'assenza di un provvedimento motivato per l'acquisizione dei dati bancari e si discute chi debba provare l'inesattezza delle risultanze emerse dalla verifica.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'accesso alle movimentazioni bancarie quale attività di natura organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e non subordinata a un provvedimento motivato. È stato affermato che l'onere di confutare la verifica bancaria grava sul contribuente e non può essere assolto con deduzioni generiche: sono richieste argomentazioni specifiche, documentate e con riscontro analitico. Il ricorso del contribuente è stato respinto e l'accertamento confermato.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 32
La norma è interpretata nel senso che l'acquisizione delle informazioni bancarie rientra nelle attività di controllo previste per l'accertamento fiscale e non richiede un provvedimento motivato separato; permette all'Amministrazione di utilizzare gli estratti conto come elementi istruttori.
Cass. sent. n. 3242/2021
Giurisprudenza richiamata per confermare la legittimità della verifica bancaria e il principio secondo cui l'onere della prova spetta al contribuente, il quale deve fornire contestazioni specifiche e documentate per scalfire le risultanze bancarie.
Massime di principio
- L'accesso e l'acquisizione delle movimentazioni bancarie da parte dell'Amministrazione finanziaria vanno considerate attività organizzative funzionali all'accertamento e, salvo specifici profili di illegittimità procedurale, non richiedono un provvedimento motivato ad hoc.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'errore dell'accertamento basato su estratti conto: non sono sufficienti negazioni o affermazioni generiche; servono documenti, spiegazioni analitiche e riconciliazioni contabili che dimostrino la non rilevanza fiscale delle movimentazioni contestate.
- Per contestare efficacemente una verifica bancaria è utile produrre prove dirette (contratti, ricevute, mandati di pagamento, conti correnti di terzi, attestazioni bancarie) e ricostruzioni analitiche che colleghino causale, soggetto e natura economica delle movimentazioni.
- Le contestazioni fondate su vizi formali dell'accesso (es. mancanza di autorizzazioni amministrative o violazione della privacy) devono essere specificamente dedotte e dimostrate; altrimenti il giudice tende a privilegiare la regolarità dell'attività istruttoria dell'Amministrazione.
- In sede difensiva conviene focalizzarsi sulla qualificazione giuridica dei flussi (es. prestiti, rimborsi, movimentazioni infragruppo) e mostrare documentalmente che non costituiscono ricavi imponibili o redditi soggetti a tassazione.
- Se si ritiene che l'accesso sia avvenuto in violazione di norme procedurali o di tutela dei dati personali, è necessario indicare con precisione il vizio e fornire prova del danno o dell'irrilevanza delle informazioni ottenute, poiché la mera censura astratta difficilmente ottiene accoglimento.
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