Cassazione Penale, Ordinanza n. 03551/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non è ammissibile contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito il giudizio con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura formulata non rientra in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione per il reato in materia di stupefacenti.
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena richiesta; nel caso considerato rileva il comma 2-bis, che circoscrive i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; sono quindi esclusi motivi sulla misura delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena richiesta, emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è limitato a motivi tassativi e non è esperibile per contestare il mancato riconoscimento o la misura delle attenuanti generiche.
- La censura che esuli dai motivi ammessi dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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