Sentenza n. 2287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 787/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del trasferimento fuori zona di una rivendita di generi di monopolio dalla sede originaria a una nuova sede distante oltre 15 km
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare della rivendita n. 5 ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al trasferimento fuori zona della rivendita. Il diniego era fondato su tre autonome ragioni: insussistenza del rapporto tra popolazione e numero delle rivendite; mancato rispetto della distanza minima di 300 metri da due delle tre rivendite più vicine alla sede proposta; superamento del limite massimo di distanza di 3.000 metri tra sede originaria e sede di destinazione. Nel ricorso di primo grado e nell'appello sono stati dedotti la violazione dell'art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011, il calcolo erroneo delle distanze dalle altre rivendite e la violazione dell'art. 10, comma 5-bis, del d.m. n. 38/2013, sostenendo che ricorressero eccezionali circostanze idonee a consentire la deroga al limite distanziale massimo. L'appellante ha inoltre censurato il travisamento delle risultanze processuali, il mancato svolgimento dell'istruttoria richiesta e l'omessa valorizzazione della presenza di un distributore automatico di tabacchi presso la sede originaria, che avrebbe garantito la continuità del servizio nella zona di provenienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il trasferimento avrebbe determinato la completa scopertura della zona di provenienza, nella quale non risultavano altre rivendite di generi di monopolio. Non è stata riconosciuta la sussistenza di eccezionali circostanze, motivate in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, tali da consentire la deroga al limite massimo di distanza previsto dall'art. 10, comma 5-bis, del d.m. n. 38/2013. La mera intenzione dichiarata in giudizio di mantenere attivo il distributore automatico presso la sede originaria non è stata ritenuta sufficiente: l'istante avrebbe dovuto dimostrare che il distributore sarebbe stato effettivamente mantenuto anche dopo il trasferimento. La documentazione prodotta comprovava soltanto l'attuale operatività del distributore e non la sua permanenza futura. Inoltre, la titolare non aveva presentato nel procedimento una specifica istanza per il mantenimento del solo distributore né aveva allegato la sussistenza delle condizioni normative per autorizzarlo. L'art. 20 della legge n. 556/1977 consente infatti l'installazione dei distributori automatici soltanto nelle immediate adiacenze della rivendita oppure, previa autorizzazione, all'interno di pubblici esercizi situati nella zona d'influenza commerciale della rivendita; nessuna delle due ipotesi risultava dimostrata. Accertata l'infondatezza della censura relativa alla principale autonoma ragione ostativa, il giudice non ha esaminato le ulteriori doglianze, in applicazione del principio secondo cui un provvedimento plurimotivato resta legittimo se anche una sola delle autonome motivazioni è idonea a sorreggerlo. Le spese sono state poste integralmente a carico dell'appellante, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, da corrispondere in parti uguali alle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 10, comma 5-bis, d.m. n. 38/2013
eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione ed alla razionalizzazione della rete di vendita
Il limite massimo di distanza tra la sede originaria e quella di destinazione della rivendita può essere derogato solo in presenza di circostanze eccezionali, adeguatamente motivate in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita.
art. 2, comma 3, d.m. n. 38/2013
Disciplina il rapporto tra popolazione e numero delle rivendite, requisito indicato dall'amministrazione tra le ragioni ostative al trasferimento.
art. 24, comma 42, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, come modificato dalla l. n. 37/2019
Prevede il requisito cosiddetto anagrafico rilevante per la disciplina della rete delle rivendite; la relativa censura non è stata esaminata perché il diniego era comunque sorretto da un'autonoma ragione.
art. 20 l. n. 556/1977
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze; 2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative
Il mantenimento di un distributore automatico dopo il trasferimento della rivendita richiede la riconducibilità a una delle ipotesi normative di installazione; l'onere di allegare e dimostrare le relative condizioni grava sull'istante.
art. 26 c.p.a.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel procedimento di trasferimento fuori zona di una rivendita di generi di monopolio, il superamento del limite massimo di distanza tra la sede originaria e quella di destinazione è derogabile soltanto in presenza di circostanze eccezionali, specificamente motivate in rapporto all'ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita.
- Quando il trasferimento di una rivendita determinerebbe la completa scopertura della zona di provenienza, l'amministrazione può legittimamente negarlo in assenza di elementi idonei a dimostrare che il servizio resterà effettivamente garantito con altri strumenti autorizzati.
- La mera dichiarazione dell'interessato di voler mantenere un distributore automatico di tabacchi presso la sede originaria non dimostra la futura continuità del servizio, se non è accompagnata dalla prova del mantenimento effettivo e dalla dimostrazione della sussistenza delle condizioni normative per l'installazione del distributore.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto risulti legittima e idonea a sorreggerlo perché il provvedimento non possa essere annullato; le ulteriori censure contro le altre motivazioni possono essere assorbite.
- L'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezionale deroga al limite distanziale e della continuità del servizio mediante un distributore automatico grava sul richiedente il trasferimento.
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