Cassazione Penale, Ordinanza n. 06609/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p. Il primo motivo censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, il trattamento della recidiva, sostenendo in sostanza un diverso apprezzamento di merito rispetto a quello operato in appello. Il secondo motivo contestava, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle pene sostitutive, ritenendo non corretta la valutazione dei presupposti applicativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva logicamente valorizzato, ai fini della recidiva, il tentativo dell'imputato di non farsi identificare mentre violava una misura cautelare impostagli per altro reato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva congruamente richiamato la motivazione di primo grado sulla gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato, escludendo che le pene sostitutive fossero idonee a svolgere funzione rieducativa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
È il delitto per cui la condanna era stata confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto della condanna.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dovuta a colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre censure che si risolvano nella mera proposta di un diverso apprezzamento di merito, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva è censurabile solo per effettivi vizi di legge o di motivazione; quando il giudice di merito la fondi su elementi congrui e logicamente coerenti, la relativa decisione non è sindacabile in cassazione.
- Il diniego delle pene sostitutive è legittimo quando il giudice di merito richiami la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, ritenendo che tali misure non assolvano nel caso concreto una funzione rieducativa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, se ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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