Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2018 n. 4577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'inclusione, nella base imponibile IRAP 2004, dei contributi regionali ricevuti dalla Regione Lombardia per ripianare il disavanzo dell'attività di trasporto pubblico. Sosteneva che tali contributi fossero correlati a costi indeducibili ai fini IRAP, in particolare ai costi del personale, e dovessero quindi essere esclusi dalla base imponibile. Deduceva inoltre che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato la domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che i contributi pubblici concorrono alla base imponibile IRAP, salvo che una specifica disposizione di legge ne preveda espressamente l'esclusione o stabilisca una correlazione diretta con componenti negativi indeducibili. La normativa regionale lombarda non conteneva tale previsione: il riferimento ai costi standard e al costo del personale serviva solo a determinare l'importo del contributo e non comportava l'esclusione dall'IRAP. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la domanda subordinata relativa alla non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

    Sono soggetti all'IRAP anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.

    I contributi concorrono ordinariamente alla base imponibile IRAP. Sono esclusi soltanto quando una norma preveda espressamente l'esclusione o stabilisca in modo specifico la correlazione del contributo con un componente negativo indeducibile.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3

    Norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3.

    Ha chiarito che sono soggetti a IRAP anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, inclusi quelli erogati prima della sua entrata in vigore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge istitutiva.

  • D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, convertito dalla Legge 6 febbraio 1987, n. 18

    I contributi destinati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale e finalizzati al ripianamento dei disavanzi di esercizio sono esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diversa previsione della legge istitutiva o di norme speciali.

    L'esclusione prevista ai fini delle imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP.

  • Legge Regionale Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, artt. 13 e 14

    Le disposizioni istituiscono un criterio di determinazione dei contributi basato anche sui costi standard e sul costo del personale, ma non prevedono espressamente l'esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Il giudice tributario può dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    La disapplicazione delle sanzioni richiede un'effettiva incertezza normativa obiettiva, valutabile dal giudice sulla base di elementi quali norme equivoche, prassi contraddittorie, orientamenti giurisprudenziali difformi o interventi legislativi interpretativi.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte. L'omesso esame della domanda subordinata sulle sanzioni ha determinato la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, un contributo pubblico normalmente concorre alla base imponibile anche se è escluso dalle imposte sui redditi o serve a coprire disavanzi di esercizio.
  • L'esclusione dall'IRAP non può essere desunta soltanto dal fatto che il contributo sia calcolato considerando costi indeducibili, come il costo del personale: occorre una previsione normativa espressa e una correlazione diretta con specifici costi indeducibili sostenuti dal beneficiario.
  • Il richiamo a costi standard o a formule matematiche utilizzate per quantificare il contributo non equivale a una destinazione legislativa del contributo a determinati costi indeducibili.
  • Quando una parte propone una domanda subordinata, ad esempio per la disapplicazione delle sanzioni, il giudice deve esaminarla espressamente se la domanda principale viene respinta.
  • Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate quando, al momento della violazione, esisteva un'incertezza normativa obiettiva, dimostrata da norme ambigue, prassi contrastanti, giurisprudenza non uniforme o da una successiva norma interpretativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.