Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice aveva insinuato al passivo di un fallimento un credito per corrispettivo di forniture di merce per euro 963.212,97, chiedendo anche il riconoscimento della prelazione ipotecaria su parte del credito. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e al chirografo, ritenendo provato, con fatture munite di data certa, soltanto l’importo di euro 584.779,54, corrispondente alle fatture poste a base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto in bonis. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non provato che le fatture relative al residuo credito fossero state effettivamente prodotte nel procedimento monitorio, per mancanza di specifica attestazione della cancelleria; inoltre aveva negato la collocazione ipotecaria perché l’ipoteca era stata iscritta in forza di un decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. La ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. e degli artt. 93 e 95 l. fall., sostenendo che tutti i 39 documenti fiscali allegati al ricorso monitorio erano elencati in un unico foglio timbrato dalla cancelleria, sicché era illogico limitare la prova e la data certa solo ad alcune fatture; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla produzione delle fatture residue; 3) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo e sull’ipoteca giudiziale, per avere escluso la prelazione ipotecaria sul credito ammesso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione del tribunale intrinsecamente contraddittoria e quindi viziata ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., perché il tribunale aveva scisso senza ragione la prova dell’effettiva produzione di documenti inseriti in un unico elenco di 39 fatture allegato al ricorso monitorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, applicando il principio consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. è inopponibile alla procedura, anche se provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con conseguente inopponibilità anche dell’ipoteca giudiziale iscritta in base a quel decreto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull’onere della prova, per censurare la ricostruzione del tribunale sulla mancata prova della produzione documentale.
art. 2704 c.c.
Richiamato in tema di data certa delle fatture prodotte a sostegno del credito insinuato.
art. 93 l. fall.
Norma sul procedimento di insinuazione al passivo richiamata dalla ricorrente.
art. 95 l. fall.
Norma richiamata in relazione all’accertamento del passivo e alla documentazione del credito.
art. 98 l. fall.
Base dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per qualificare il vizio di motivazione come intrinseca contraddittorietà integrante nullità della sentenza/decreto.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo è attività giurisdizionale necessaria per renderlo passato in giudicato e opponibile ai terzi e al fallimento.
art. 642 c.p.c.
La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non basta a renderlo opponibile alla procedura fallimentare in assenza della declaratoria ex art. 647 c.p.c.
artt. 647 e 655 c.p.c.
Richiamati per affermare che l’inopponibilità del decreto ingiuntivo non definitivo comporta anche l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in base ad esso.
artt. 2827 ss. c.c.
Richiamati in tema di ipoteca giudiziale conseguente al decreto ingiuntivo.
art. 52 l. fall.
Richiamato per affermare che, intervenuto il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori.
art. 360 bis c.p.c.
Usato come filtro di inammissibilità del terzo motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Quando un unico elenco di documenti allegati a un ricorso monitorio risulta depositato con timbro di cancelleria, il giudice non può scinderne arbitrariamente la prova dell’effettiva produzione, dovendo spiegare in modo non contraddittorio perché solo alcuni documenti sarebbero stati ritualmente depositati.
- La contraddittorietà intrinseca della motivazione, quando rende incomprensibile la selezione di parte della documentazione considerata provata, integra un vizio processuale rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato e opponibilità ai terzi solo con la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che costituisce atto giurisdizionale indispensabile e non surrogabile in sede di verifica del passivo.
- La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non elimina la necessità della declaratoria ex art. 647 c.p.c. ai fini dell’opponibilità al fallimento, poiché dopo l’apertura della procedura concorsuale il credito deve essere accertato nel concorso.
- L’inopponibilità alla procedura del decreto ingiuntivo non definitivo comporta anche l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in base a quel provvedimento.
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