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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31546/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame di Messina emessa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, con cui era stata annullata la misura degli arresti domiciliari applicata a due indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La censura riguardava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di rinvio aveva escluso lo stato di bisogno dei lavoratori sfruttati. Secondo il ricorrente, il tribunale aveva erroneamente valorizzato la regolare assunzione dei dipendenti, la possibilità di accedere a misure di sostegno al reddito in caso di licenziamento e la disponibilità di redditi, autovetture o alloggi, trascurando che lo stato di bisogno si desume dalla concreta situazione economica e personale dei lavoratori e dal fatto che essi, pur di non perdere il lavoro, accettano condizioni vessatorie e retributive deteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo l'ordinanza del tribunale del riesame in sede di rinvio manifestamente illogica e non conforme al dictum rescindente. Ha osservato che il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato i principi sullo stato di bisogno ex art. 603-bis c.p., avendo escluso tale requisito in modo generale e astratto, senza valutare la specifica situazione di ciascun lavoratore e senza considerare che la regolare assunzione o la potenziale fruizione della NASpI non escludono di per sé lo stato di bisogno. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603-bis c.p.

    La fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiede, oltre alle condizioni di sfruttamento, l'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore; tale stato di bisogno va inteso come grave difficoltà, anche temporanea, e va verificato in concreto per ciascun lavoratore.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente la censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Regola il rinvio al tribunale competente per il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata.

Massime di principio

  • Nel delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non coincide con la mera necessità di lavorare per procurarsi il sostentamento, ma richiede una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, che limiti la libertà di autodeterminazione del lavoratore e lo induca ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
  • L'approfittamento dello stato di bisogno deve essere accertato in concreto, con riferimento alla situazione individuale di ciascun lavoratore e tenendo conto delle condizioni personali, familiari, patrimoniali e ambientali, senza ricorrere a formule generali o stereotipate.
  • La regolare assunzione del lavoratore e la mera astratta possibilità di accedere a strumenti di sostegno al reddito in caso di perdita dell'impiego non escludono di per sé lo stato di bisogno, soprattutto quando la retribuzione effettiva sia inferiore a quella dovuta o vi siano condotte di sfruttamento economico.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al dictum rescindente e non può introdurre una motivazione fondata su profili già coperti da giudicato o su ragionamenti incompatibili con i principi di diritto già affermati dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCaporalatoImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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