Corte di giustizia, Ordinanza C-735/22
Order of the Court of 24 March 2023. — Primagran sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-735/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere dell’appello proposto da Primagran contro un’ordinanza del Tribunale in materia di opposizione tra marchi UE. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte dirette a rimettere in discussione valutazioni di fatto e che la presunta contraddizione con una decisione EUIPO successiva non potesse incidere sulla legittimità della decisione impugnata. Mancando una dimostrazione specifica di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, l’appello non è stato ammesso.
Ricorso in materia di marchio dell’Unione europea: diniego di autorizzazione a procedere dell’appello per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE
La questione giuridica
Se l’appello contro l’ordinanza del Tribunale, relativo a un conflitto tra marchi dell’Unione europea e alla valutazione dei segni composti, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se le censure sulla pretesa svalutazione dell’elemento figurativo e sull’asserita "sovraprotezione" di un marchio debole fossero sufficientemente specifiche e idonee a giustificare l’esame dell’appello.
Principio di diritto
Un appello avverso una decisione del Tribunale resa in materia di decisione di una commissione di ricorso EUIPO non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, con precisione e dettaglio, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le mere contestazioni della valutazione fattuale del Tribunale, o l’allegata contraddizione con un atto EUIPO successivo alla decisione impugnata, non sono idonee a integrare tale requisito; parimenti, il richiamo generico alla giurisprudenza non basta senza indicare puntualmente la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, i passaggi pertinenti e le ragioni della rilevanza sistemica.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Diniego di autorizzazione a procedere dell’appello in materia di marchio UE
La Corte di giustizia, nell’ambito del meccanismo di filtro previsto per alcuni appelli contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO, ha dichiarato che l’appello di Primagran sp. z o.o. non poteva essere ammesso a procedere. La controversia riguardava un procedimento di opposizione tra marchi dell’Unione europea e, più precisamente, la valutazione della somiglianza tra segni composti e del ruolo rispettivo degli elementi verbali e figurativi.
Fatti e procedimento
Primagran aveva proposto appello contro l’ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2022, con la quale era stato respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2021, resa nell’ambito di una procedura di opposizione tra Primagran sp. z o.o. e Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.
Quadro normativo applicabile
La Corte ha richiamato:
- il primo e il terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordinano l’ammissibilità dell’appello alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone di allegare all’appello una richiesta motivata di ammissione;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che prevede una decisione motivata in forma di ordinanza;
- l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, in tema di spese.
Argomenti della ricorrente
Secondo Primagran, i due motivi di appello sollevavano questioni rilevanti per la coerenza del diritto UE in tema di marchi. In particolare, con il primo motivo sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente qualificato l’elemento figurativo del marchio anteriore "PRIMA" come puramente decorativo e secondario. Inoltre, richiamava una decisione successiva della Divisione di annullamento dell’EUIPO che, in un altro procedimento tra le stesse parti, avrebbe attribuito all’elemento figurativo un peso non trascurabile.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava un’eccessiva protezione del marchio anteriore debole e una tendenza ad attribuire automaticamente prevalenza all’elemento verbale nei segni complessi, in contrasto, a suo avviso, con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Halloumi e con una sentenza del Tribunale nel caso MUSEUM OF ILLUSIONS.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’appello siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve quindi contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi dell’appello, la specifica questione di diritto posta da ciascun motivo, la ragione per cui tale questione è rilevante secondo i criteri dell’articolo 58a, nonché, se si invoca una contraddizione giurisprudenziale, l’indicazione precisa dei passaggi dell’ordinanza impugnata e delle decisioni asseritamente violate.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione fattuale del Tribunale sulla somiglianza dei segni. Una tale contestazione, di regola, non è idonea a sollevare una questione significativa ai fini del filtro all’appello. Inoltre, la presunta contraddizione con la decisione della Divisione di annullamento dell’EUIPO del 28 novembre 2022 era irrilevante, perché quel provvedimento era successivo all’ordinanza impugnata e quindi non poteva metterne in discussione la legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il mero richiamo alla giurisprudenza non fosse sufficiente. La domanda non indicava con precisione né i passaggi dell’ordinanza impugnata censurati, né i punti delle decisioni della Corte o del Tribunale asseritamente violati, né le ragioni concrete per cui l’eventuale divergenza sarebbe stata importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Pertanto, il ricorso non soddisfaceva gli standard di specificità richiesti dal meccanismo di ammissione.
Decisione e spese
La Corte ha concluso che la domanda di Primagran non era idonea a dimostrare l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è stato ammesso a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’appello alle altre parti, la Corte ha stabilito che Primagran sopportasse le proprie spese.
Principio affermato
Per essere ammesso a procedere, l’appello deve individuare con precisione la questione di diritto rilevante e spiegare in modo concreto perché essa abbia importanza sistemica per il diritto UE; non basta contestare la valutazione di fatto del Tribunale o invocare in modo generico contrasti giurisprudenziali o decisioni amministrative successive.
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