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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-30/22

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2023. — DV contro Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Veliko Tarnovo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Lavoratori migranti – Disoccupazione – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Sicurezza sociale – Articolo 30 – Determinazione del diritto all’indennità di disoccupazione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65, paragrafo 2 – Cittadina di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata nel Regno Unito – Cessazione del suo contratto di lavoro in seguito al recesso del Regno Unito e alla fine del periodo di transizione stabilito da tale accordo – Diritto di tale cittadina all’indennità di disoccupazione ai sensi della legislazione di tale Stato membro al suo ritorno in quest’ultimo. — Causa C-30/22

Giurisprudenza europea62022CO0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il meccanismo speciale di esportazione/totalizzazione delle prestazioni di disoccupazione previsto dall’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 non copre la situazione di chi ha lavorato e risieduto nello Stato competente per tutto il periodo di lavoro e, solo dopo la cessazione, torna in un altro Stato membro chiedendovi l’indennità. Poiché la ricorrente aveva risieduto nel Regno Unito durante l’intero rapporto di lavoro, la Bulgaria non era lo Stato di residenza ai fini della norma. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della disposizione e ha ritenuto superfluo pronunciarsi sulle questioni relative all’accordo di recesso.

Prestazioni di disoccupazione e coordinamento della sicurezza sociale: l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 non si applica al lavoratore che, dopo aver lavorato e risieduto nello Stato competente, rientra in un altro Stato membro chiedendovi l’indennità di disoccupazione.

La questione giuridica

Se, alla luce dell’accordo di recesso Regno Unito/UE e dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, una cittadina bulgara che ha lavorato nel Regno Unito, vi ha risieduto durante tutto il periodo di lavoro e poi è rientrata in Bulgaria dopo la cessazione del rapporto, abbia diritto a prestazioni di disoccupazione in Bulgaria mediante totalizzazione dei periodi maturati nel Regno Unito; e, in via interpretativa, se gli articoli 30 e 31 dell’accordo di recesso possano estendere tale tutela alla situazione in esame.

Principio di diritto

L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 si applica solo al disoccupato completo che, durante la sua ultima attività, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e che continua a risiedere in tale Stato oppure vi fa ritorno; non si applica invece quando la persona ha sempre risieduto nello Stato in cui ha lavorato e, cessata l’attività, rientra in un altro Stato membro per chiedervi l’indennità di disoccupazione. Di conseguenza, in una situazione come quella di DV, non sussiste il diritto alle prestazioni in Bulgaria sulla base di tale disposizione e non è necessario esaminare oltre gli articoli 30 e 31 dell’accordo di recesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
  • Articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo di recesso
  • Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di recesso
  • Articolo 30 dell’accordo di recesso
  • Articolo 31 dell’accordo di recesso
  • Articolo 32 dell’accordo di recesso
  • Articolo 126 dell’accordo di recesso
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 61 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Decisione (UE) 2020/135

Prestazioni di disoccupazione di un ex lavoratore nel Regno Unito dopo il recesso: limite dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di effetti dell’accordo di recesso Regno Unito/UE. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la soluzione desumibile dalla giurisprudenza e non dubbia.

Fatti e procedimento principale

DV, cittadina bulgara, ha lavorato nel Regno Unito dal 1º dicembre 2014 al 29 marzo 2021 presso diversi datori di lavoro nel settore sociale e sanitario. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il rientro in Bulgaria, ha chiesto prestazioni di disoccupazione ai sensi del codice bulgaro della previdenza sociale.

L’autorità bulgara ha respinto la domanda con la motivazione che i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito non erano stati seguiti da periodi assicurativi in Bulgaria. In particolare, ha ritenuto non applicabile l’accordo di recesso e, comunque, non utilizzabile la totalizzazione dei periodi ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se gli articoli 30 e 31 dell’accordo di recesso proteggano la situazione di una cittadina dell’Unione che abbia lavorato nel Regno Unito durante il periodo di transizione e sia poi rientrata in Bulgaria;
  • se l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 consenta a tale persona di ottenere prestazioni di disoccupazione nello Stato membro in cui torna dopo la cessazione del lavoro, nonostante in quello Stato non abbia maturato periodi di assicurazione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’accordo di recesso, in particolare il preambolo, gli articoli 7, 10, 30, 31, 32 e 126;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare gli articoli 1, lettera j), 61 e 65, paragrafi 2 e 5;
  • il regolamento (CE) n. 987/2009, richiamato dall’articolo 31 dell’accordo di recesso;
  • il regolamento (UE) n. 465/2012, che ha modificato il regolamento n. 883/2004.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’accordo di recesso non crea diritti autonomi, ma tutela diritti già esercitati in base al diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione. Per questo, prima di verificare l’applicabilità dell’accordo, occorre stabilire se la persona possa effettivamente invocare il regolamento n. 883/2004 nella situazione concreta.

Viene ricordato che l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 consente la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, ma il paragrafo 2 subordina tale meccanismo al fatto che l’interessato abbia maturato da ultimo periodi nel sistema dello Stato in cui chiede le prestazioni, salvo le eccezioni dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a).

La disposizione decisiva è dunque l’articolo 65, paragrafo 2, che si applica al disoccupato completo che, durante la sua ultima attività, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e continua a risiedere in quello Stato o vi ritorna. Tale persona deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza e riceve le prestazioni secondo la legislazione di quest’ultimo, come se vi fosse stata soggetta durante l’ultima attività.

Sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, la Corte constata che DV ha risieduto nel Regno Unito per tutto il periodo in cui vi ha lavorato; solo dopo la cessazione dell’attività è rientrata in Bulgaria per chiedere l’indennità di disoccupazione. Ne consegue che non si tratta della situazione tipica contemplata dall’articolo 65, paragrafo 2, poiché la Bulgaria non era lo Stato di residenza durante l’ultima attività lavorativa, ma lo è diventata solo dopo il rientro della lavoratrice.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che non si applica a una situazione in cui una persona chiede il beneficio di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro in cui ritorna dopo aver maturato periodi di assicurazione, occupazione o lavoro autonomo in un altro Stato, nel quale era residente per tutto il periodo in questione.

Poiché questa risposta è sufficiente per definire la controversia, la Corte non risponde alle ulteriori questioni sull’accordo di recesso.

Principio ricavabile

Il lavoratore che abbia sempre risieduto nello Stato in cui ha svolto l’ultima attività e vi abbia maturato i periodi lavorativi non può invocare l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 per ottenere prestazioni di disoccupazione nello Stato membro verso il quale si trasferisce solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo speciale opera solo quando, durante l’ultima attività, la residenza era in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni di disoccupazionelavoratori migrantibrexit e accordo di recessocoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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