Cassazione Penale, Sentenza n. 29797/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello del 24 ottobre 2024 aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado in un procedimento per plurime violazioni del testo unico stupefacenti e per una rapina aggravata: per alcuni imputati aveva ridotto la pena, per altri revocato pene accessorie, e per Raciti aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti e per rapina aggravata. In Cassazione sono stati proposti ricorsi distinti. Alcuni imputati (Di Mauro, Russo e i Morabito) hanno dedotto il vizio di motivazione dopo aver concordato la pena in appello. Litrico ha censurato la determinazione della pena concordata e l’applicazione della recidiva. Basile ha contestato la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del coimputato, sostenendo che non vi fosse prova di una reale disponibilità di stupefacente né di una consegna. Aiello ha contestato il riconoscimento vocale, l’interpretazione di una frase intercettata e la rilevanza delle dichiarazioni del coimputato. Campisi ha articolato doglianze sulla lettura delle intercettazioni, sull’uso delle dichiarazioni del collaborante/coimputato, sulla mancata riqualificazione del fatto nei commi 4 o 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, sull’assenza di motivazione rafforzata, sulla mancanza di sequestri, sulla continuazione e sulla pena. Raciti ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione con precedenti e della speciale attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. Di Domenico ha censurato la mancata valutazione della congruità della pena concordata in appello. Bonafede ha contestato la prova della colpevolezza per il capo concernente il trasporto/detenzione/offerta di cocaina, l’interpretazione delle intercettazioni, la mancata riqualificazione del fatto e la mancata considerazione del difetto di sequestri e riscontri oggettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati o comunque estranei al perimetro del giudizio di legittimità. Per gli imputati che avevano concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., la Corte ha osservato che la rinuncia ai motivi di appello limita il sindacato del giudice e impedisce di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità e la pena, salvo illegalità della sanzione. Per le doglianze sulla prova, sulle intercettazioni e sulla lettura delle conversazioni, la Corte ha ribadito che si trattava di censure meramente rivalutative, quindi inammissibili in cassazione. Per alcuni motivi nuovi o non devoluti in appello, ha dichiarato l’inammissibilità per novità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello sulla pena comporta rinuncia ai motivi di appello non coltivati e limita il sindacato del giudice ai punti non oggetto di rinuncia; non consente di rimettere in discussione unilateralmente la pena concordata, salvo ipotesi di illegalità della sanzione.
art. 129 cod. proc. pen.
In presenza di concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p. oltre i limiti della devoluzione effettiva.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La condotta di offerta di stupefacente si perfeziona quando l’agente manifesta la disponibilità a procurare droga, anche indipendentemente dall’accettazione del destinatario, purché l’offerta sia collegata a una effettiva possibilità di approvvigionamento o smistamento in tempi ragionevoli.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione nel comma 4 è esclusa quando il fatto, per oggetto, struttura e compendio probatorio, riguarda cocaina e un’attività di traffico non riconducibile alla fattispecie meno grave invocata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità è esclusa quando l’attività è non occasionale, organizzata e con apprezzabile volume d’affari, con contatti frequenti e gestione di plurimi clienti.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
La speciale attenuante richiede un contributo collaborativo effettivo e concretamente utile alla prevenzione di ulteriori conseguenze delittuose; non basta un apporto conoscitivo che si limiti a corroborare un quadro probatorio già acquisito.
art. 133 cod. pen.
La pena è ritenuta congrua quando risulta coerente con i criteri legali di commisurazione e con la gravità del fatto desunta dal compendio probatorio.
Massime di principio
- Quando l’imputato ha concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito su responsabilità e trattamento sanzionatorio, salvo il controllo sull’eventuale illegalità della pena.
- Le censure che contestano la lettura delle intercettazioni o delle dichiarazioni accusatorie, se chiedono soltanto una diversa interpretazione del materiale probatorio, sono inammissibili in sede di legittimità perché postulano una rivalutazione del fatto.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente l’atto processuale travisato e dimostra una distorsione oggettiva e decisiva del dato probatorio, non una semplice lettura alternativa.
- Per il reato di offerta di stupefacenti, la consumazione non richiede la consegna della droga: è sufficiente la manifestazione di una concreta disponibilità a procurarla, purché l’offerta sia sorretta da un effettivo collegamento con la reperibilità dello stupefacente.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti è incompatibile con un traffico organizzato, non occasionale, protratto nel tempo e caratterizzato da pluralità di contatti e da un significativo volume di affari.
- La speciale attenuante premiale in materia di stupefacenti richiede una collaborazione realmente incidente sulla prevenzione di ulteriori conseguenze criminose; non è sufficiente una collaborazione che si limiti a confermare un quadro probatorio già acquisito.
- In cassazione non sono esaminabili motivi nuovi rispetto a quelli devoluti in appello, salvo che attengano a questioni rilevabili d’ufficio nei limiti consentiti.
- La responsabilità per traffico di stupefacenti può essere affermata anche in assenza di sequestri materiali di droga, quando vi sia un compendio intercettivo e dichiarativo particolarmente pregnante, spesso qualificato come droga parlata.
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