Cassazione Penale, Ordinanza n. 34938/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 336 c.p., nonché la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproponevano profili di censura già esaminati e respinti dai giudici di merito; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e che le relative argomentazioni fossero giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, anche quanto alla responsabilità per il reato di cui all’art. 336 c.p. e al relativo elemento soggettivo, alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di precisarne ulteriormente il contenuto.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
giudizio di responsabilità reso con riguardo al reato di cui all'alt 336 cp ascritto al ricorrente anche sul versante del relativo elemento soggettivo
La responsabilità per il reato di cui all’art. 336 c.p., compreso il relativo elemento soggettivo, è stata confermata dai giudici di merito con argomentazioni ritenute dalla Corte di cassazione corrette e logicamente coerenti.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica il contenuto concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, quando le relative argomentazioni risultino giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche.
- La valutazione di merito sulla responsabilità penale, sull’elemento soggettivo, sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche non è utilmente contestata in cassazione mediante la mera riproposizione delle doglianze già esaminate.
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