Regolamento (UE) 2022/201
Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione del 10 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso la parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012, allineando i requisiti di progettazione e produzione ai principi di gestione della sicurezza già presenti nel diritto UE e nelle norme internazionali ICAO. Vengono rafforzati gli obblighi di segnalazione delle non conformità, conservazione documentale e accesso alle informazioni da parte delle autorità, con procedure più dettagliate per l’EASA e per le autorità competenti. Il testo riforma anche i sistemi di gestione della produzione e della progettazione, disciplina la sorveglianza, la gestione delle non conformità e la durata/validità dei certificati, e rettifica un errore materiale nel richiamo al regolamento (UE) 2015/640.
Modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 sulle regole di certificazione e approvazione in aviazione civile, rafforzando i sistemi di gestione e di segnalazione delle non conformità per imprese di progettazione e produzione, aggiornando le procedure dell’Agenzia e rettificando un riferimento tecnico in materia di certificazione di grandi aeromobili.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di progettazione e di produzione che operano ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, incluse quelle titolari o richiedenti certificati di omologazione, certificati ristretti di omologazione, certificati supplementari di omologazione, autorizzazioni ETSO, approvazioni DOA, approvazioni di progetti di riparazione, certificati di approvazione dell’impresa di produzione e autorizzazioni a procedere. Incide anche sulle procedure delle autorità competenti nazionali e dell’EASA/Agenzia per la certificazione, la sorveglianza e l’enforcement. L’applicazione generale decorre dal 7 marzo 2023; la rettifica del punto 21.A.101 si applica dal 7 marzo 2022. Il regolamento introduce inoltre un regime transitorio per le imprese di progettazione già approvate, che possono correggere le non conformità fino al 7 marzo 2025.
Regolamento delegato (UE) 2022/201: sistemi di gestione, segnalazione delle non conformità e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012
Il regolamento interviene sulla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012, che disciplina la certificazione di aeronavigabilità, la progettazione e la produzione di aeromobili civili, motori, eliche, parti e pertinenze. L’obiettivo è allineare più pienamente il quadro UE ai principi di safety management dell’ICAO, rafforzando gli obblighi organizzativi delle imprese e la capacità di vigilanza delle autorità.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2018/1139 e tiene conto, in particolare, dell’esigenza di integrare nei requisiti della parte 21 gli elementi mancanti di un sistema di gestione della sicurezza. I considerando evidenziano anche la necessità di allineare il sistema di segnalazione delle non conformità ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 e di aggiornare i compiti dell’Agenzia in materia di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano le imprese di progettazione e di produzione approvate, i soggetti che richiedono o detengono titoli come certificati di omologazione, certificati supplementari, autorizzazioni ETSO, approvazioni DOA, approvazioni di riparazione, certificati di aeronavigabilità, certificati acustici e permessi di volo. Sono inoltre interessate le autorità competenti nazionali e l’EASA, per quanto concerne procedure di certificazione, sorveglianza, registrazione delle non conformità e misure correttive.
Sistemi di segnalazione delle non conformità
Il nuovo punto 21.A.3A distingue due filoni di segnalazione. Da un lato, chi detiene o richiede titoli di progetto deve raccogliere, analizzare e segnalare avarie, malfunzionamenti, difetti e altre non conformità che incidano sul mantenimento dell’aeronavigabilità o possano determinare condizioni di non sicurezza; dall’altro, le imprese di produzione devono segnalare le divergenze tra dati di progettazione e prodotto effettivamente immesso in servizio, collaborando con il titolare del progetto per individuare le cause.
È previsto che le segnalazioni obbligatorie siano inviate all’Agenzia o all’autorità competente nella forma prescritta e, in ogni caso, entro 72 ore dalla rilevazione della possibile condizione di non sicurezza, salvo circostanze eccezionali. Le informazioni devono essere trattate con adeguata riservatezza e, se la non conformità deriva da un difetto di progettazione o produzione, il titolare del titolo pertinente o l’impresa di produzione deve indagare, riferire i risultati e indicare le azioni correttive proposte.
Conservazione documentale e poteri ispettivi
Il punto 21.A.5 viene ampliato in modo significativo. I soggetti interessati devono conservare i dati di progettazione e di produzione, la documentazione relativa ai permessi di volo, e i registri sulle qualifiche e autorizzazioni del personale coinvolto nelle attività rilevanti. Questa documentazione deve essere disponibile per l’Agenzia e per le autorità competenti, allo scopo di assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità, la validità dei dati di idoneità operativa e il rispetto dei requisiti ambientali.
Il nuovo punto 21.A.9 rafforza i poteri di accesso delle autorità, che possono esaminare strutture, prodotti, documenti, registri, dati, processi e procedure, nonché operare presso partner, fornitori e subappaltatori. La finalità è consentire il riesame delle segnalazioni, l’esecuzione di ispezioni e di prove a terra e in volo e la verifica della conformità iniziale e continua.
Sistema di gestione della produzione
Per le imprese di produzione, il nuovo punto 21.A.139 istituisce un sistema di gestione della produzione composto da un elemento di gestione della sicurezza e da un elemento di gestione della qualità. Il sistema deve essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’impresa e affidato a un dirigente responsabile con poteri adeguati.
Sul piano della sicurezza, l’impresa deve adottare una strategia di sicurezza, nominare il personale chiave, attuare un processo di gestione dei rischi, monitorare le prestazioni, gestire i cambiamenti e promuovere la cultura della sicurezza tramite formazione e comunicazione. Sul piano della qualità, deve garantire che ogni prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili e idoneo alla sicurezza di funzionamento, disciplinando in modo puntuale rapporti con fornitori, ispezioni, collaudi, tarature, tracciabilità, gestione dei non conformi, audit interni e rilascio dei certificati pertinenti.
Viene inoltre introdotta una funzione di controllo indipendente, con obbligo di feedback verso il dirigente e il personale designato per la sicurezza, e la possibilità di integrazione con eventuali certificati supplementari detenuti dall’impresa.
Sistema di gestione della progettazione
Il punto 21.A.239 rifonda il sistema di gestione della progettazione. L’impresa deve prevedere un elemento di gestione della sicurezza e un elemento di assurance della progettazione, con responsabilità chiaramente definite. In particolare, sono previste una funzione di aeronavigabilità, una funzione di verifica indipendente e un meccanismo per valutare l’idoneità del lavoro affidato a partner o subappaltatori.
Il manuale dell’impresa di progettazione deve descrivere l’organizzazione, i processi e le procedure, nonché le interfacce con partner e subappaltatori. Se si svolgono prove di volo, è richiesto anche un manuale operativo specifico che disciplini equipaggio, procedure, trasporto di persone non membri dell’equipaggio, strumenti di bordo, strategia di gestione della sicurezza e della risk analysis.
Modalità alternative di rispondenza e approvazione delle modifiche
I nuovi punti 21.A.124A e 21.A.134A consentono di utilizzare modalità alternative di rispondenza, ma soltanto dopo presentazione all’autorità competente di una descrizione completa e previa approvazione. Le modifiche significative al sistema di gestione della produzione o della progettazione devono essere approvate prima della loro attuazione; quelle non significative sono invece sottoposte a riesame nell’ambito della sorveglianza continua.
Sorveglianza, classificazione delle non conformità e azioni correttive
La sezione B viene profondamente ristrutturata. La sorveglianza deve fondarsi su un programma formale, basato sul rischio, che comprenda audit, ispezioni, valutazioni, campionamenti e incontri periodici con il management. Il ciclo ordinario di sorveglianza non può superare 24 mesi, ma può essere esteso a 36 mesi, e fino a 48 mesi in presenza di ulteriori garanzie di reporting continuo e performance di sicurezza soddisfacenti.
Il nuovo punto 21.B.433 distingue non conformità di livello 1 e 2. Le violazioni gravi includono, tra l’altro, il diniego di accesso alle strutture dopo due richieste scritte, la falsificazione dei documenti per ottenere o prorogare l’approvazione DOA, l’uso scorretto o fraudolento dell’approvazione e la mancata nomina del direttore dell’impresa di progettazione. Per le non conformità di livello 1 l’autorità assegna inizialmente un termine non superiore a 21 giorni lavorativi per l’azione correttiva; per quelle di livello 2 il termine iniziale non può superare tre mesi. In caso di mancata correzione, la non conformità può essere elevata e il titolo può essere limitato, sospeso o revocato.
Durata e validità dei titoli
Il regolamento conferma o introduce la durata a tempo indeterminato per l’approvazione dell’impresa di produzione, l’approvazione DOA e l’autorizzazione ETSO, mentre il permesso di volo è rilasciato per un massimo di 12 mesi. Per tutti i titoli restano comunque essenziali il mantenimento della conformità normativa, la cooperazione alle indagini e l’assenza di revoca o cessione del titolo. Le norme sulla trasferibilità richiedono che il cessionario sia in grado di assumere gli obblighi connessi e di dimostrare la propria capacità operativa, ove previsto.
Rettifica del punto 21.A.101
L’allegato II corregge un errore materiale nella norma relativa ai grandi aeromobili. Il richiamo corretto è ai punti 26.300 e 26.330 del regolamento (UE) 2015/640; per i richiedenti di certificati supplementari di omologazione non si applica il punto 26.303. Il riferimento erroneo al punto 26.320 viene eliminato.
Disposizioni principali
Periodo transitorio per le imprese di progettazione
L’articolo 8 del regolamento (UE) n. 748/2012 è integrato con una deroga: le imprese di progettazione titolari di un certificato di approvazione valido possono correggere, fino al 7 marzo 2025, le non conformità relative ai nuovi requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201. Se le non conformità non sono sanate dopo tale data, il certificato può essere revocato, limitato o sospeso in tutto o in parte.
Sistemi di segnalazione delle non conformità
Il nuovo punto 21.A.3A impone a titolari e richiedenti di varie approvazioni aeronautiche di istituire e mantenere sistemi per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità, distinguendo quelle obbligatorie da quelle volontarie. Per i soggetti con sede principale in uno Stato membro è possibile un sistema unico coordinato con il regolamento (UE) n. 376/2014. Sono previsti obblighi di segnalazione all’Agenzia e, per i casi di produzione, al titolare del progetto e all’autorità competente, con tutela della riservatezza e trasmissione delle segnalazioni entro 72 ore nei casi previsti.
Conservazione della documentazione e accesso dell’autorità
Il punto 21.A.5 impone un sistema strutturato di conservazione dei dati di progettazione, di produzione, dei documenti relativi ai permessi di volo e della documentazione sulle competenze e autorizzazioni del personale. Il nuovo punto 21.A.9 attribuisce alle autorità competenti il diritto di accesso a siti, prodotti, documenti, registri, dati, processi, procedure e anche ai partner, fornitori e subappaltatori, per verifiche, ispezioni, prove a terra e in volo.
Sistema di gestione della produzione
Il punto 21.A.139 è riscritto: l’impresa di produzione deve istituire un sistema di gestione della produzione con componente di sicurezza e qualità, proporzionato a dimensione, natura e complessità delle attività. Sono richiesti una strategia di sicurezza, gestione dei rischi, misurazione delle prestazioni, gestione del cambiamento, formazione, comunicazione e un sistema di segnalazione delle non conformità. Sul versante qualità sono dettagliati i controlli su fornitori, tracciabilità, ispezioni, collaudi, tarature, registrazioni, audit interni e gestione degli elementi non conformi.
Sistema di gestione della progettazione
Il punto 21.A.239 introduce un sistema di gestione della progettazione con elemento di gestione della sicurezza e elemento di assicurazione della progettazione. Sono previste funzioni di aeronavigabilità, verifica indipendente e controllo dei partner/subappaltatori, oltre a una funzione di controllo indipendente. Il sistema deve essere descritto in un manuale, con regole specifiche anche per le prove di volo, e deve essere aggiornato e approvato secondo le procedure dell’Agenzia.
Modalità alternative di rispondenza
I nuovi punti 21.A.124A e 21.A.134A consentono alle imprese di utilizzare modalità alternative di rispondenza per dimostrare la conformità, previa presentazione di una descrizione completa all’autorità competente e approvazione di quest’ultima prima dell’uso.
Durata, validità e trasferibilità dei certificati
Sono riscritti i criteri di durata/validità dei principali titoli: l’approvazione dell’impresa di produzione e l’approvazione DOA sono rilasciate a tempo indeterminato; il permesso di volo può durare fino a 12 mesi; il certificato di omologazione, l’autorizzazione ETSO e il certificato di aeronavigabilità sono regolati da condizioni di mantenimento e revoca. Sono aggiornate anche le norme sulla trasferibilità, che richiedono la capacità del cessionario di assumere gli obblighi connessi.
Sorveglianza, non conformità e misure correttive
La sezione B è riformata: l’autorità competente deve basare la sorveglianza su un programma strutturato, con cicli ordinari di 24 mesi, estendibili fino a 36 o 48 mesi in presenza di condizioni di sicurezza e controllo adeguate. Il nuovo punto 21.B.433 distingue non conformità di livello 1 e 2, fissa termini iniziali di 21 giorni lavorativi per le più gravi e di tre mesi per le altre, e consente la sospensione, limitazione o revoca dei titoli in caso di mancata correzione.
Rettifica tecnica del punto 21.A.101
L’allegato II corregge il riferimento nel punto 21.A.101, lettera h), relativo ai grandi aeromobili: il richiamo corretto è ai punti 26.300 e 26.330 del regolamento (UE) 2015/640, con esclusione, per i richiedenti di certificati supplementari di omologazione, del punto 26.303. Viene così eliminato il riferimento erroneo al punto 26.320.
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