Regolamento (UE) 2021/2284
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma contenuto, formato, frequenza e tempistiche delle segnalazioni prudenziali delle imprese di investimento nell'ambito del nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/2033. Definisce anche i modelli di informativa al pubblico sui fondi propri, con attenzione alla composizione del capitale, alla riconciliazione con il bilancio e alle caratteristiche principali degli strumenti emessi. Per le imprese piccole e non interconnesse prevede obblighi ridotti e modelli dedicati, oltre a regole specifiche per la verifica del capitale del gruppo nei casi disciplinati dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033.
Stabilisce le norme tecniche di attuazione per le segnalazioni di vigilanza e l'informativa al pubblico delle imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, sia su base individuale sia, quando rilevante, su base consolidata. Disciplina: (i) le segnalazioni prudenziali verso le autorità competenti, (ii) l'informativa al pubblico sui fondi propri, e (iii) specifiche segnalazioni per la verifica del capitale del gruppo per i soggetti che beneficiano dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033. Prevede un regime differenziato per le imprese di investimento piccole e non interconnesse ex articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, con frequenze e modelli semplificati; tali imprese sono inoltre esentate da alcuni obblighi, in particolare dalla segnalazione del rischio di concentrazione e dall'informativa ordinaria prevista per le imprese diverse da quelle piccole e non interconnesse, salvo l'emissione di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione
Il regolamento attua il quadro prudenziale delle imprese di investimento introdotto dal regolamento (UE) 2019/2033, definendo modelli, istruzioni, formati e scadenze per le segnalazioni di vigilanza e per l'informativa al pubblico. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è quella di assicurare proporzionalità, comparabilità dei dati e coerenza tra reporting regolamentare e disclosure verso il mercato.
Ambito e logica applicativa
L'atto riguarda le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, in regime individuale o consolidato, e disciplina anche la verifica del capitale del gruppo per i soggetti che beneficiano dell'articolo 8 di tale regolamento. Il sistema è costruito con un livello di dettaglio diverso a seconda della dimensione e della complessità dell'impresa: le imprese piccole e non interconnesse hanno obblighi semplificati, frequenza annuale per molte informazioni e sono esentate da alcune segnalazioni, in particolare dal rischio di concentrazione salvo i casi espressamente previsti.
Segnalazioni di vigilanza: scadenze, periodicità e qualità del dato
Gli articoli 1 e 2 fissano le date di riferimento e di invio delle informazioni. Per le segnalazioni trimestrali le date di riferimento sono 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; le date di invio sono 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. Per le segnalazioni annuali la data di riferimento è il 31 dicembre e la scadenza è l'11 febbraio. È ammesso l'uso di dati non ancora revisionati, ma gli scostamenti emersi a seguito della revisione devono essere comunicati immediatamente, così come tutte le rettifiche successive.
L'articolo 8 richiede che i dati siano trasmessi nei formati stabiliti dalle autorità competenti e con regole di convalida coerenti con l'allegato V. Sono previste regole puntuali sulla precisione numerica: valori monetari in migliaia, percentuali con almeno quattro decimali, numeri interi senza decimali. L'identificazione dell'ente avviene tramite LEI; il pacchetto informativo deve inoltre contenere data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI del soggetto segnalante e ambito del consolidamento.
Segnalazione su base individuale e consolidata
Gli articoli 3 e 4 ripartiscono gli obblighi a seconda del perimetro applicabile. Su base individuale si usano i modelli e le istruzioni relativi a fondi propri, requisiti di capitale e liquidità; su base consolidata si applicano i modelli dedicati e, quando previsto, gli ulteriori modelli sulla verifica del capitale del gruppo. Le istruzioni generali chiariscono che il consolidamento prudenziale può non coincidere con quello contabile e che i gruppi devono adempiere sulla base dell'ambito prudenziale.
Modelli per le imprese diverse dalle piccole e non interconnesse
L'articolo 5 impone la segnalazione trimestrale tramite gli allegati I e II. I modelli coprono i fondi propri, i requisiti di fondi propri, il requisito per le spese fisse generali, i fattori K, il rischio di concentrazione e la liquidità. Per alcune imprese sono previste anche segnalazioni aggiuntive richiamando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, in particolare per il K-RtM determinato sulla base del K-NPR e per le ipotesi derogatorie dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/2033.
Modelli per le imprese piccole e non interconnesse
L'articolo 6 prevede un set più limitato di modelli, con frequenza annuale, negli allegati III e IV. Rimangono essenziali i dati sui fondi propri, sul requisito di fondi propri, sul requisito per le spese fisse generali, sulla revisione delle soglie dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 e sulla liquidità. Il regolamento conferma inoltre che le imprese piccole e non interconnesse non sono tenute alla disclosure generale ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033, salvo l'emissione di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Modelli di informativa al pubblico sui fondi propri
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la disclosure al pubblico. I principi richiesti sono chiarezza, comprensibilità, significatività, coerenza nel tempo e accompagnamento delle informazioni quantitative con spiegazioni qualitative. La pubblicazione sui fondi propri avviene tramite i modelli dell'allegato VI e le istruzioni dell'allegato VII.
I modelli di disclosure sono tre: composizione dei fondi propri regolamentari, riconciliazione con il bilancio sottoposto a revisione contabile e caratteristiche principali degli strumenti emessi. La riconciliazione con il bilancio è concepita come modello flessibile, da adattare alla struttura contabile dell'impresa, mentre la tabella sulle caratteristiche degli strumenti è sostanzialmente standardizzata e richiede informazioni su emittente, identificativo, natura pubblica o privata del collocamento, legge applicabile, tipo di strumento, importi, scadenza, clausole di rimborso anticipato, cedole/dividendi, conversione, svalutazione e caratteristiche transitorie non conformi.
Fondi propri, requisiti e coefficienti di capitale
La parte più ampia del regolamento è dedicata alla composizione dei fondi propri e al calcolo dei requisiti prudenziali. I modelli I 01.00/I 01.01/I 11.01 distinguono tra capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2, indicando per ciascuna categoria gli elementi computabili, le deduzioni obbligatorie e gli aggiustamenti transitori. Tra le deduzioni ricorrono avviamento, attività immateriali, attività fiscali differite dipendenti da redditività futura, partecipazioni qualificate oltre certe soglie, strumenti propri detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente e investimenti in soggetti del settore finanziario.
I modelli sui requisiti (I 02.01/I 02.03 e I 02.02/I 02.04) coprono il requisito minimo patrimoniale permanente, il requisito per spese fisse generali, il requisito relativo ai fattori K totali e i requisiti transitori previsti dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/2033. Sono inoltre previsti, a fini informativi, il requisito di fondi propri aggiuntivi ex articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034, l'orientamento sui fondi propri aggiuntivi ex articolo 41 della stessa direttiva e il requisito totale di capitale.
Requisito per spese fisse generali
Il regolamento dettaglia il metodo di calcolo delle spese fisse generali. In linea generale il requisito è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili; in caso di cambiamento sostanziale può essere quello imposto dall'autorità competente, mentre in altri casi specifici si utilizza la proiezione delle spese dell'anno in corso. Le deduzioni consentite sono enumerate puntualmente e comprendono, tra l'altro, commissioni e provvigioni trasferite ai clienti, interessi corrisposti ai clienti solo se discrezionali, spese fiscali, perdite da trading per conto proprio, accordi di trasferimento di profitti e perdite, versamenti a fondi per rischi bancari generali e costi relativi a elementi già dedotti dai fondi propri.
Fattori K e metriche operative
Il requisito relativo ai fattori K è articolato nei tre blocchi tradizionali: rischio per il cliente, rischio per il mercato e rischio per l'impresa. Il primo include AUM, denaro dei clienti detenuto, attività salvaguardate e gestite e ordini dei clienti trattati, distinti fra operazioni a pronti e derivati. Il rischio di mercato include il K-NPR e il margine di compensazione fornito; il rischio per l'impresa include il default della controparte della negoziazione e il flusso di negoziazione giornaliero (DTF). Il regolamento precisa anche come misurare ciascun fattore, quali medie usare e come trattare le situazioni di stress dei mercati per il DTF.
Livello di attività e soglia di piccola e non interconnessa
Il modello I 05.00 consente di verificare il rispetto delle soglie dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. Le grandezze rilevanti sono quelle che, prima dell'applicazione dei coefficienti, servono al calcolo dei fattori K e i ricavi lordi annui. Per i gruppi, i valori sono determinati su base combinata. Il modello serve quindi a verificare se l'impresa o il gruppo possano essere classificati come piccoli e non interconnessi.
Rischio di concentrazione
La disciplina del rischio di concentrazione è articolata in due piani. Da un lato vi è il K-CON e la segnalazione degli sforamenti dei limiti previsti dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; dall'altro vi sono le informazioni di dettaglio sulle cinque esposizioni principali per denaro dei clienti, attività dei clienti, depositi, utili, posizioni nel portafoglio di negoziazione e esposizioni complessive includendo elementi fuori bilancio. Per ciascun soggetto o gruppo di soggetti connessi devono essere indicati codici identificativi, natura del gruppo/singolo e percentuali rispetto ai totali. Le imprese piccole e non interconnesse non sono soggette a questa sezione di reporting.
Liquidità
Il modello di liquidità richiede di indicare il requisito di liquidità, le garanzie per i clienti, le attività liquide totali e la loro composizione. Le attività liquide sono classificate in categorie riconducibili al regolamento delegato (UE) 2015/61, con distinzione tra attività di livello 1, 2A e 2B e applicazione dei relativi haircut. Il regolamento precisa che le garanzie per i clienti si quantificano in misura pari all'1,6 % dell'importo totale delle garanzie fornite.
Verifica del capitale del gruppo
Per i soggetti che applicano l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, gli allegati VIII e IX impongono un set dedicato di modelli: composizione dei fondi propri del gruppo, strumenti di fondi propri e informazioni sulle filiazioni. Le informazioni riguardano investimenti dell'impresa madre nelle entità del gruppo, partecipazioni, crediti subordinati, passività potenziali e requisiti di fondi propri totali delle filiazioni. Il quadro consente alle autorità di controllare che il capitale del gruppo sia adeguatamente verificato considerando le interazioni infragruppo e i requisiti prudenziali delle filiazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Date di riferimento e di invio delle segnalazioni
L'articolo 1 fissa le date di riferimento per le segnalazioni trimestrali (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) e annuali (31 dicembre). L'articolo 2 stabilisce le date di invio entro fine giornata lavorativa: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio per le trimestrali, e 11 febbraio per le annuali. Se la scadenza cade in un giorno festivo nazionale o nel fine settimana, slitta al primo giorno lavorativo successivo. È ammesso l'uso di dati non sottoposti a revisione contabile, ma eventuali dati revisionati difformi e le successive rettifiche devono essere comunicati immediatamente.
Segnalazioni su base individuale e consolidata
Gli articoli 3 e 4 collegano gli obblighi di segnalazione al perimetro di applicazione individuale o consolidato del regolamento (UE) 2019/2033. Su base individuale si applicano gli articoli 5, 6 e 7; su base consolidata si applicano gli articoli 5 e 6. Le istruzioni richiamano il consolidamento prudenziale, che può differire dal consolidamento contabile.
Modelli di segnalazione per imprese diverse dalle piccole e non interconnesse
L'articolo 5 impone segnalazioni trimestrali, mediante i modelli dell'allegato I e le istruzioni dell'allegato II, per le imprese diverse dalle piccole e non interconnesse. Per le imprese che determinano il requisito K-RtM sulla base del K-NPR è richiesta anche la segnalazione trimestrale dei modelli C 18.00-C 24.00 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Sono previste ulteriori segnalazioni trimestrali, sempre secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, per chi si avvale delle deroghe di cui all'articolo 25, paragrafi 4 e 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 (modelli C 34.02 e C 25.00).
Modelli di segnalazione per imprese piccole e non interconnesse
L'articolo 6 prevede per le imprese piccole e non interconnesse una segnalazione annuale tramite i modelli dell'allegato III e le istruzioni dell'allegato IV. Le imprese che beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 non devono compilare il modello IF 09.01. Le imprese piccole e non interconnesse non sono soggette ai modelli complessi sui fattori K e al rischio di concentrazione previsti per gli altri intermediari.
Segnalazione per i soggetti che applicano l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033
L'articolo 7 deroga all'articolo 4 e impone ai soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 una segnalazione trimestrale mediante i modelli dell'allegato VIII e le istruzioni dell'allegato IX, relativi alla verifica del capitale del gruppo.
Formato, qualità e identificazione dei dati
L'articolo 8 disciplina il formato di trasmissione, il rispetto delle formule di convalida e l'esclusione dei dati non richiesti o non applicabili. I valori monetari devono essere espressi almeno in migliaia, le percentuali con quattro decimali e gli interi senza decimali. Le imprese sono identificate tramite LEI; le altre controparti, se disponibile, con LEI. Ogni trasmissione deve essere accompagnata da data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell'ente segnalante e ambito del consolidamento.
Principi dell'informativa al pubblico
L'articolo 9 richiede che l'informativa sia sottoposta allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione, sia chiara, accessibile, significativa e coerente nel tempo. Le informazioni quantitative devono essere accompagnate da spiegazioni qualitative e da chiarimenti sulle variazioni rilevanti rispetto alle informative precedenti.
Informativa sui fondi propri
L'articolo 10 impone la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri ex articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 tramite i modelli dell'allegato VI e le istruzioni dell'allegato VII. L'articolo 11 aggiunge regole di presentazione numerica e richiede l'indicazione di data/periodo di riferimento, valuta, nome e, se del caso, LEI, principio contabile e ambito del consolidamento.
Struttura dei modelli di segnalazione
Gli allegati I, III e VIII contengono i modelli per le segnalazioni prudenziali; gli allegati II, IV e IX contengono le istruzioni. I blocchi informativi riguardano fondi propri, requisiti di fondi propri, spese fisse generali, livello di attività rispetto alle soglie dell'articolo 12, fattori K, rischio di concentrazione e liquidità. Le regole di numerazione, i segni e il consolidamento prudenziale sono dettagliati nelle istruzioni generali.
Fondi propri, requisiti e coefficienti di capitale
Nei modelli I 01.00/I 01.01, I 02.01/I 02.03 e I 02.02/I 02.04 sono disciplinate la composizione dei fondi propri (CET1, AT1, T2), i requisiti di fondi propri, i requisiti transitori e i coefficienti di capitale. Le voci devono essere calcolate, salvo espressa indicazione contraria, secondo il regime finale e non transitorio. Sono precisate le componenti ammissibili, le deduzioni, le partecipazioni qualificate rilevanti, gli strumenti propri e gli aggiustamenti transitori.
Requisito relativo alle spese fisse generali
I modelli I 03.00/I 03.01 definiscono il calcolo del requisito pari almeno al 25 % delle spese fisse generali dell'anno precedente, salvo mutamenti sostanziali decisi dall'autorità competente o casi specifici in cui si usa la proiezione delle spese fisse dell'anno in corso. Sono elencate le deduzioni ammissibili, incluse alcune commissioni, interessi ai clienti, spese fiscali, perdite di trading, accordi di trasferimento profitti/perdite, versamenti a fondi per rischi bancari generali e spese relative a elementi già dedotti dai fondi propri.
Calcolo dei fattori K
I modelli I 04.00, I 06.00 e I 06.01-I 06.13 disciplinano il requisito relativo ai fattori K, articolato nei rischi per il cliente, per il mercato e per l'impresa. Sono considerati AUM, CMH, ASA, COH, DTF, K-NPR, CMG, TCD e K-CON, con istruzioni su calcolo dei fattori, medie mensili, finestre temporali, scomposizioni e uso dei coefficienti regolamentari, inclusi gli adattamenti in situazioni di stress dei mercati per il K-DTF.
Livello di attività e revisione delle soglie
Il modello I 05.00 è dedicato alle imprese piccole e non interconnesse e consente alle autorità di verificare il rispetto delle soglie dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. Riporta, tra l'altro, AUM, ordini dei clienti, ASA, CMH, DTF, rischio di posizione netta, margine di compensazione, default della controparte, attività in bilancio e fuori bilancio, ricavi lordi annuali e relativa scomposizione per servizi di investimento.
Rischio di concentrazione
I modelli I 07.00 e I 08.00 raccolgono informazioni sul rischio di concentrazione e sugli eccessi rispetto ai limiti dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Per le esposizioni che superano i limiti sono richiesti identificativo della controparte, importi, durata del superamento e requisito K-CON. I modelli I 08.01-I 08.06 riguardano le cinque principali esposizioni per denaro dei clienti, attività salvaguardate, depositi, utili, esposizioni nel portafoglio di negoziazione e complessive, inclusi elementi fuori bilancio. Le imprese piccole e non interconnesse non sono tenute a tale segnalazione.
Requisiti di liquidità
Il modello I 09.00/I 09.01 disciplina la segnalazione del requisito di liquidità di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese devono indicare le garanzie per i clienti pari all'1,6 % delle garanzie fornite, le attività liquide totali dopo gli scarti e la loro composizione, con richiamo al regolamento delegato (UE) 2015/61 per le categorie di attività di livello 1, 2A e 2B.
Verifica del capitale del gruppo
Gli allegati VIII e IX regolano la verifica del capitale del gruppo per i soggetti che applicano l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033. Sono previsti i modelli I 11.01-I 11.03 per la composizione dei fondi propri, gli strumenti infragruppo e le informazioni sulle filiazioni, con segnalazione di partecipazioni, crediti subordinati, passività potenziali e requisiti di capitale delle filiazioni. I soggetti interessati sono inclusi in un perimetro di verifica che comprende anche l'impresa madre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 dic 2021Regolamento (UE) 2022/201
- Regolamento · 10 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2191
- Regolamento · 10 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2203
- Regolamento · 9 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2176
- Regolamento · 9 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2177
- Regolamento · 9 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2179
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →