Regolamento (UE) 2021/2203
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2203 della Commissione del 10 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/2203 aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. In seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 dicembre 2021, la Commissione dispone la soppressione di due nominativi dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. La misura ha natura puramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 con la cancellazione di due persone dall’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, ossia soggetti associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein ai quali si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. La modifica incide esclusivamente sull’aggiornamento di tale elenco, con effetto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2203 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento del Consiglio e recepisce l’aggiornamento deciso l’8 dicembre 2021 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto normativo e finalità
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, nei confronti dei quali operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere tali risorse a disposizione. Il regolamento di esecuzione mira esclusivamente ad aggiornare tale elenco, in coerenza con la decisione ONU di depennare due nominativi.
Ambito della modifica
La misura non introduce nuovi regimi sanzionatori né modifica l’impianto generale delle restrizioni previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Essa si limita a incidere sull’allegato IV, con la cancellazione di:
- Mahmud Dhiyab Al-Ahmed, nato nel 1953 a Baghdad o Mosul, cittadino iracheno, indicato come ministro dell’interno;
- Husam Muhammad Amin Al-Yassin, nato nel 1953 o 1958 a Tikrit, cittadino iracheno, indicato come capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti.
Effetti giuridici
La soppressione delle due voci comporta che i soggetti interessati cessino di essere inclusi nell’elenco sanzionatorio dell’Unione contenuto nell’allegato IV. Restano invece impregiudicate le restanti disposizioni del regolamento (CE) n. 1210/2003 e gli altri nominativi eventualmente ancora presenti nell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 dicembre 2021. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con conseguente eliminazione di due soggetti dall’elenco delle persone ed entità sanzionate.
Soppressione di due voci dall’elenco sanzionatorio
Nell’allegato del regolamento sono soppresse le voci n. 29 e n. 34, relative a Mahmud Dhiyab Al-Ahmed e Husam Muhammad Amin Al-Yassin, entrambi indicati come cittadini iracheni e collegati alla risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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