Regolamento (UE) 2021/2191
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a seguito della procedura prevista per gli alimenti tradizionali da paesi terzi, l’immissione sul mercato dell’Unione di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa. L’autorizzazione si fonda sull’assenza di obiezioni motivate, sulla valutazione tecnica dell’EFSA e sulla conclusione che l’uso proposto non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettati i limiti specifici fissati. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, inserendo il nuovo alimento nell’elenco dell’Unione e definendone le condizioni d’uso, l’etichettatura e le specifiche.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’UE di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamento dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come tali, in quanto alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda l’uso nella popolazione generale e vale nell’ordinamento dell’UE con applicazione diretta negli Stati membri. Restano vincolanti le condizioni d’uso, le specifiche e i requisiti di etichettatura inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati; il testo non prevede altre esclusioni oltre al rispetto di tali condizioni.
Autorizzazione di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come alimento tradizionale da un paese terzo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si inserisce nella disciplina UE dei nuovi alimenti e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto procedurale e valutazione della sicurezza
I considerando ricostruiscono la sequenza procedurale prevista dal regolamento (UE) 2015/2283 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468. La società GreenOnyx Ltd. ha notificato il 7 settembre 2020 l’intenzione di commercializzare nell’Unione le piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa come tali, chiedendone l’uso per la popolazione generale; la notifica è stata integrata il 16 ottobre 2020 a seguito di richieste della Commissione sulla sua validità. Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha trasmesso la notifica valida agli Stati membri e all’EFSA, e nel termine di quattro mesi non sono state presentate obiezioni motivate.
L’EFSA, con la relazione tecnica del 30 giugno 2021 sulla notifica, ha concluso che i dati disponibili sulla composizione, sull’uso storico e sugli alimenti tradizionali coltivati nelle condizioni di agricoltura verticale descritte non sollevano problemi di sicurezza. Tuttavia, la valutazione evidenzia che la sicurezza è fortemente influenzata dalle condizioni ambientali delle acque di coltivazione e che non si può escludere la presenza di metalli pesanti e microcistine; inoltre, alcuni oligoelementi possono derivare dall’uso di fertilizzanti e porre problemi di sicurezza per la salute umana.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 inserisce le piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa, come specificate nell’allegato, nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione riguarda l’uso come tali e per la popolazione generale, nei limiti delle condizioni d’uso e delle specifiche fissate nell’allegato stesso.
Modifica dell’elenco dell’Unione e conseguenze operative
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. In termini pratici, il regolamento non istituisce un regime autonomo, ma integra il quadro già esistente dei nuovi alimenti autorizzati, rendendo il prodotto commercializzabile nell’Unione solo nel rispetto della voce inserita nell’elenco.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce il nuovo alimento come piante fresche di Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. e/o Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas, appartenenti alla famiglia delle Aracee. Sono stabiliti criteri microbiologici e limiti analitici che il prodotto deve rispettare, tra cui:
- conteggio totale su piastra < 10^3 UFC/g;
- lieviti e muffe < 100 UFC/g;
- enterobatteriacee totali < 100 UFC/g;
- Escherichia coli < 100 UFC/g;
- Salmonella assente in 25 g;
- Listeria monocytogenes assente in 25 g;
- Staphylococcus aureus assente/10 g.
Sono inoltre fissati limiti massimi per contaminanti e elementi indesiderati:
- piombo < 0,3 mg/kg;
- arsenico inorganico < 0,10 mg/kg;
- cadmio < 0,2 mg/kg;
- cromo < 1 mg/kg;
- mercurio < 0,10 mg/kg;
- rame < 0,8 mg/kg;
- molibdeno < 0,3 mg/kg;
- zinco < 5 mg/kg;
- boro < 5 mg/kg;
- manganese < 6 mg/kg;
- microcistine: 0,006 μg/g.
Per i residui di antiparassitari, l’allegato rinvia ai livelli previsti dal codice 0254000, sottogruppo «d) Crescione acquatico» del gruppo «Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili» del regolamento (CE) n. 396/2005.
Etichettatura
Il regolamento introduce anche un requisito specifico di denominazione in etichetta. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono deve essere:
- «Wolffia arrhiza e Wolffia globosa», oppure
- «Wolffia arrhiza», oppure
- «Wolffia globosa», secondo la pianta effettivamente utilizzata.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento consente la commercializzazione del prodotto nell’UE solo entro i confini delle specifiche autorizzate. In concreto, assumono rilievo la conformità dei parametri microbiologici e chimici, il rispetto dei limiti sui contaminanti e la corretta etichettatura, mentre la provenienza e le modalità di coltivazione richiamate nei considerando spiegano la ratio prudenziale dell’autorizzazione.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 inserisce le piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa, come specificate nell’allegato, tra gli alimenti tradizionali da un paese terzo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione copre l’immissione sul mercato come tali e rinvia alle condizioni d’uso e alle specifiche dell’allegato.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470
L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento, così da integrare la nuova voce nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e nella tabella delle specifiche.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni d’uso ed etichettatura
L’allegato prevede che il nuovo alimento possa essere utilizzato come piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come tali, nel rispetto dei livelli massimi e delle specifiche stabilite. La denominazione in ეტichetta dei prodotti che lo contengono deve essere «Wolffia arrhiza e Wolffia globosa» oppure «Wolffia arrhiza» oppure «Wolffia globosa», a seconda della pianta utilizzata.
Specifiche di sicurezza e limiti massimi
L’allegato fissa specifiche dettagliate: criteri microbiologici, limiti per metalli pesanti, oligoelementi, cianotossine e requisiti sui livelli di antiparassitari. Tra i limiti previsti figurano, tra gli altri, piombo < 0,3 mg/kg, arsenico inorganico < 0,10 mg/kg, cadmio < 0,2 mg/kg, cromo < 1 mg/kg, mercurio < 0,10 mg/kg, rame < 0,8 mg/kg, molibdeno < 0,3 mg/kg, zinco < 5 mg/kg, boro < 5 mg/kg, manganese < 6 mg/kg e microcistine 0,006 μg/g.
Base procedurale e valutazione scientifica
I considerando richiamano la procedura del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468. La notifica è stata presentata il 7 settembre 2020, integrata il 16 ottobre 2020, trasmessa agli Stati membri e all’EFSA il 20 gennaio 2021; entro quattro mesi non sono state presentate obiezioni motivate. L’EFSA, con relazione tecnica del 30 giugno 2021, ha concluso che i dati disponibili non destano preoccupazioni in materia di sicurezza, segnalando tuttavia la necessità di fissare limiti per contaminanti e oligoelementi.
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