Regolamento (UE) 2021/2176
Regolamento (UE) 2021/2176 del Consiglio del 9 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2021/2176 del Consiglio ha una funzione puramente modificativa e formale: adegua il titolo del regolamento (CE) n. 1183/2005 alla nuova formulazione della decisione PESC collegata sulla Repubblica democratica del Congo. L’intervento non incide sul contenuto sostanziale delle misure restrittive già previste, ma aggiorna la denominazione dell’atto per coerenza con la decisione (PESC) 2021/2181. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il titolo del regolamento (CE) n. 1183/2005 relativo alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, a tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile. Interviene sul regolamento (CE) n. 1183/2005, che riguarda misure restrittive connesse alla situazione nella Repubblica democratica del Congo e, in origine, alle persone che violano l’embargo sulle armi, inclusi il congelamento dei beni. Il presente atto ha portata limitata alla modifica del solo titolo del regolamento preesistente, senza introdurre nuovi soggetti destinatari o nuove misure sostanziali.
Modifica del titolo del regolamento sulle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo
Il regolamento (UE) 2021/2176 del Consiglio è un atto di raccordo con la disciplina PESC relativa alla Repubblica democratica del Congo. I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 1183/2005 attua la decisione 2010/788/PESC e prevedeva misure specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi, incluso il congelamento dei beni; la decisione (PESC) 2021/2181 modifica il titolo della decisione di base, rendendo necessario un adeguamento corrispondente del regolamento.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale apportata dal regolamento (UE) 2021/2176 riguarda il titolo del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il nuovo titolo diventa: "Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo". Si tratta di un aggiornamento lessicale e sistematico, finalizzato a mantenere coerenza tra l’atto di diritto derivato dell’Unione e la corrispondente decisione PESC modificata.
Ambito e portata giuridica
Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, in quanto regolamento dell’Unione adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Non introduce nuovi destinatari, né nuovi obblighi operativi, né modifica il regime di congelamento dei beni o le altre misure restrittive già previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005; il suo impatto è dunque limitato alla denominazione formale dell’atto.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è avvenuta il 10 dicembre 2021, con conseguente applicazione dal giorno successivo. Il testo ribadisce inoltre l’obbligatorietà integrale e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del titolo del regolamento (CE) n. 1183/2005
L’articolo 1 sostituisce il titolo del regolamento (CE) n. 1183/2005 con la nuova formulazione: "Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo". La modifica elimina il riferimento alla precedente formulazione centrata sulle persone che violano l’embargo sulle armi e allinea il testo alla decisione (PESC) 2021/2181, che modifica il titolo della decisione 2010/788/PESC.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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