Sentenza n. 552/2026 - Genova, Sezione 1
per ottenere: - l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate alla data del pensionamento avvenuto in data 1/11/2021, non fruite a causa di malattia ovvero per fatti non imputabili al lavoratore; - la condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere la relativa indennità sostitutiva, oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti dal fatto all'effettivo saldo; - occorrendo l’annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 25/1/2022 portante rigetto della richiesta di monetizzazione del Ricorrente; - annullamento e/o disapplicazione degli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale e di tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione dal servizio per pensionamento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, aveva presentato domanda di pensionamento anticipato con decorrenza dal 1° novembre 2021. L'Amministrazione aveva approvato un piano di smaltimento delle ferie residue, ma il ricorrente non aveva potuto fruire di 53 giorni di ferie perché, dal 7 settembre 2021 fino alla cessazione, era stato assente dapprima per congedo straordinario e poi per aspettativa per malattia. Dopo il pensionamento aveva chiesto la monetizzazione delle ferie non godute, respinta dalla Questura sulla base del divieto nazionale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie e dell'orientamento secondo cui il pensionamento a domanda avrebbe imposto al dipendente di posticipare la cessazione per fruire delle ferie residue. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, dell'art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, in relazione all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, alla sentenza CGUE 20 luglio 2016, C-341/15, e alla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, sostenendo che la malattia costituisse causa non imputabile della mancata fruizione e che il pensionamento a domanda non escludesse il diritto all'indennità sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina costituzionale, nazionale ed eurounitaria, rilevando che il divieto di monetizzazione delle ferie non può operare quando la mancata fruizione alla cessazione del rapporto dipenda da cause non imputabili al lavoratore, tra cui la malattia. L'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE subordina il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie, senza ulteriori condizioni e senza attribuire rilievo alla circostanza che il pensionamento sia stato richiesto dal lavoratore. Nel caso concreto, l'approvazione del piano di smaltimento attestava che il ricorrente era stato posto in condizione di fruire delle ferie; la successiva malattia, protrattasi fino alla cessazione, aveva tuttavia reso impossibile la fruizione dei 53 giorni residui per causa non imputabile. Il dipendente non era tenuto a posticipare il pensionamento per consumare le ferie. Il giudice ha quindi annullato il diniego, accertato il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite e condannato il Ministero al pagamento, previa liquidazione, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo. Le spese sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto al godimento di ferie annuali retribuite; il diritto è irrinunciabile.
Il diritto alle ferie è finalizzato al recupero delle energie psicofisiche ed è, in linea generale, non monetizzabile; alla cessazione del rapporto, tuttavia, la mancata fruizione per causa non imputabile impone il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età.
Il divieto deve essere interpretato in senso conforme alla Costituzione e al diritto dell'Unione e non si applica quando la mancata fruizione delle ferie dipenda da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995
Divieto generale di monetizzazione delle ferie, salvo i casi di omessa fruizione per esigenze di servizio.
La disposizione non può ostacolare il diritto all'indennità sostitutiva quando la mancata fruizione sia stata determinata da una causa non imputabile al dipendente.
art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute quando non sia stato possibile fruirne; le sole condizioni sono la cessazione del rapporto e il mancato godimento delle ferie.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite.
Il diritto alle ferie non può estinguersi quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di esercitarlo; la perdita del diritto è possibile solo se il lavoratore si sia deliberatamente astenuto dal fruirne pur essendo stato effettivamente posto in condizione di farlo.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le limitazioni al diritto alle ferie devono rispettare il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute quando la mancata fruizione sia dipesa da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
- Il diritto all'indennità sostitutiva previsto dall'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE è subordinato esclusivamente alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie; non rileva, di per sé, che la cessazione sia avvenuta per pensionamento richiesto dal lavoratore.
- Il dipendente che non abbia potuto fruire delle ferie per una causa non imputabile non è tenuto a posticipare la cessazione dal servizio o il pensionamento per consumare le ferie residue.
- Il divieto nazionale di monetizzazione delle ferie deve essere interpretato in conformità alla direttiva 2003/88/CE e alla Costituzione; ove non sia possibile un'interpretazione conforme, la disposizione interna incompatibile deve essere disapplicata.
- La circostanza che l'amministrazione abbia approvato un piano di smaltimento delle ferie può dimostrare che il lavoratore era stato posto in condizione di fruire delle ferie; la successiva malattia protrattasi fino alla cessazione rende tuttavia non imputabile la mancata fruizione.
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