Cassazione Civile, Ordinanza n. 21902/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatori)
La controversia
Un gruppo molto numeroso di attori aveva convenuto in giudizio il Ministero competente per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’omessa vigilanza sulle attività di raccolta del risparmio svolte da due società poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto risarcitorio. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: i primi due dedicati a vizi processuali in appello (artt. 342 e 346 c.p.c., oltre ad altre norme sullo svolgimento del giudizio), il terzo, quarto, quinto e sesto centrati sulla prescrizione del diritto e sulla sua interruzione/sospensione, sulla responsabilità extracontrattuale da omessa vigilanza e sugli effetti dell’ammissione al passivo delle società insolventi. In particolare, con il quarto motivo hanno sostenuto che l’ammissione al passivo nelle procedure concorsuali producesse effetti interruttivi della prescrizione e si estendesse anche al Ministero quale coobbligato solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea l’impostazione eccessivamente formalistica della corte territoriale sull’appello, osservando che, in presenza di una decisione di primo grado fermatasi sulla prescrizione senza affrontare il merito, non era necessario riprodurre specifici motivi contro argomentazioni di merito mai esaminate; è sufficiente la chiara riproposizione delle domande e delle deduzioni istruttorie. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio secondo cui l’ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la procedura e tale effetto si estende al coobbligato solidale ai sensi dell’art. 1310 c.c. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello non richiede formule sacramentali; occorre che sia comprensibile la volontà di impugnare e di riproporre le domande disattese.
art. 346 c.p.c.
Quando il primo giudice non ha esaminato il merito per una decisione preliminare, non è necessario proporre specifici motivi su questioni assorbite; basta riproporre in modo sufficientemente chiaro le domande e, se del caso, i mezzi istruttori non accolti.
art. 156 c.p.c.
È valorizzato il principio di strumentalità delle forme processuali: l’atto è valido se raggiunge lo scopo.
art. 2935 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione.
art. 2947 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
art. 2043 c.c.
Base della domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale da omessa vigilanza.
art. 2055 c.c.
La pretesa risarcitoria verso il Ministero è stata ricondotta alla solidarietà passiva con le società responsabili del pregiudizio.
art. 1310 c.c.
L’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali si estende agli altri.
art. 2944 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di atti interruttivi della prescrizione.
art. 2943 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di interruzione della prescrizione.
art. 2945 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di effetti dell’interruzione della prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione ordinaria.
art. 2953 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione e titolo giudiziale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel sesto motivo in tema di riparto dell’onere della prova.
art. 94 legge fall.
L’ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per il corso della procedura.
art. 207 legge fall.
L’ammissione d’ufficio del credito al passivo è idonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi.
art. 208 legge fall.
La domanda al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo determina l’effetto interruttivo della prescrizione.
art. 209 legge fall.
Richiamato nei motivi di ricorso in materia di procedura di liquidazione coatta amministrativa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato nel sesto motivo in relazione al dovere di motivazione.
art. 360 c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata in relazione ai vari vizi denunciati.
Massime di principio
- In appello, quando la sentenza di primo grado ha deciso solo su una questione preliminare assorbente e non ha esaminato il merito, l’appellante non deve formulare specifici motivi contro argomentazioni di merito inesistenti; è sufficiente riproporre con chiarezza le domande già formulate e, se necessario, i mezzi istruttori non accolti.
- L’art. 346 c.p.c. va letto in modo non formalistico e in coerenza con il principio di strumentalità delle forme: conta il raggiungimento dello scopo dell’atto, non la ripetizione letterale delle difese di primo grado.
- Nelle procedure concorsuali, l’ammissione del credito al passivo può avere effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata della procedura; se il responsabile civile è coobbligato in solido, tale effetto si estende anche a lui ai sensi dell’art. 1310 c.c.
- L’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio, purché il fatto interruttivo risulti da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili nel processo.
- Quando il fatto interruttivo della prescrizione è pacifico in causa, il giudice non può ignorarlo nel valutare la tempestività dell’azione risarcitoria.
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